CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24448/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 5950/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., con il quale si censura l'omessa declaratoria di estinzione del reato ai sensi del comma 3 del predetto reato, è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello ha ritenuto di escludere l'applicazione della causa di estinzione del reato dal momento che la ricorrente si era limitata ad una generica lettera di scuse e ad una proposta di risarcimento per una somma diretta soltanto all'Arma dei Carabinieri, di importo minimale, e che tale motivazione risulta logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, essendo l'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, cod. pen. rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Sez. 6, n. 36760 del 12/09/2022, P.G. c. Lunghi, non mass.); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso