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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41422/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 febbraio 2023, il Tribunale di Brescia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74/2000 ascritti ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, applicando le pene accessorie di legge e la confisca del profitto del reato M da ricercarsi presso le società o presso l'imputato e, laddove non possibile, la confisca per equivalente di beni nella disponibilità dei predetti fino alla concorrenza della somma di euro 513.197,15.

Con sentenza del 31 ottobre 2023, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo la sentenza impugnata fondata su prove inutilizzabili assunte in violazione della norma processuale di cui all'art. 191 cod. proc. pen. 2.1.1 In sintesi, la difesa deduce che al teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere dati gli avvisi di cui all'art. 199 cod. proc. pen., siccome coniuge della originaria coimputata, [OSCURATO:PERSONA], che era stata condannata dal G.U.P. del Tribunale di Brescia in sede di rito abbreviato con sentenza acquisita in questo giudizio dal Giudice di primo grado.

Deduce, inoltre, che il predetto teste, nel momento in cui aveva riferito che la proposta di fare l'amministratore delegato solo formalmente era stata fatta inizialmente a lui e che egli aveva poi proposto a tal fine la moglie, accompagnandola e coadiuvandola in tale attività, aveva di fatto ammesso il coinvolgimento nei fatti di reato commessi dalla moglie.

Si rendeva pertanto necessaria l'interruzione della sua escussione e la formalizzazione degli avvisi di rito. 2.1.2 La difesa deduce, inoltre, che i c.d. questionari, inviati alle società destinatarie e, quindi, utilizzatrici di fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., società di cui il ricorrente era rappresentante legale, integravano delle dichiarazioni sintetiche rese, in assenza di avvisi e del difensore, da soggetti indagabili e che, nella fattispecie, secondo quanto riferito dal teste di polizia giudiziaria, erano stati effettivamente iscritti nei registri di notizia di reato.

Ciò premesso, ne- eccepisce la inutilizzabilità.

Inoltre, quanto al capo 7, la responsabilità del ricorrente era stata affermata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di essersi avvalso di una fattura soggettivamente inesistente, con la conseguenza che, anche in questo caso, si imponeva l'interruzione della sua escussione e la formalizzazione degli avvisi di rito. 2.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., per travisamento della prova e per omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, la difesa deduce che la dichiarazione di responsabilità dell'imputato era fondata su mere deduzioni presuntive, cui non era seguìto alcun ulteriore accertamento, svolte dalla Guardia di Finanza e trasfuse dalla contestazione tributaria nel procedimento penale.

Lamenta, in particolare, che manchi la prova dell'entità dell'imposta evasa, essendosi la Guardia di Finanza limitata ad effettuare un calcolo induttivo, attraverso la somma algebrica delle fatture ritenute false, senza scorporare i costi che, seppure accertati, non sono entrati a far parte del conteggio effettuato, essendo onere del contribuente dimostrarne l'effettività.

Ritiene, pertanto, errati gli importi contestati ai capi 1 e 4 della rubrica, non essendosi tenuto conto dei costi oggettivamente sostenuti, documentati e non contestati. 2.3 Con il terzo motivo la difesa lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in quanto le condotte contestate ai capi 3 e 6 dell'imputazione erano già prescritte alla data di pronuncia della sentenza della Corte di appello.

Deduce il ricorrente che ai capi 3 e 6 dell'imputazione è contestata la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 per aver occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Rispetto alle date dell'accertamento dei fatti indicate in imputazione, vale a dire 11 giugno e 11 settembre 2019 (rectius 2018, date relative al solo capo 3 e non anche al capo 6 per il quale è indicata in imputazione la data di accertamento del 3 dicembre 2019), la difesa sostiene che, in termini di favor rei, al fine di valutare correttamente il momento consumativo del reato, si dovrebbe ipotizzare che tali condotte si riferiscano alla ipotesi di distruzione delle scritture nell'anno fiscale di riferimento di ciascuna, cosicchè, con riferimento agli anni di imposta dal 2013 al 2016, parte delle condotte dovevano essere dichiarate estinte per sopravvenuta prescrizione alla data di pronuncia della sentenza di appello. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 133 cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente deduce che la Corte di appello aveva negato che la condotta processuale fosse meritevole di valorizzazione ai sensi degli artt. 133 e 62-bis 3 cod. pen., per la presenza di un precedente penale, peraltro non specifico e datato, definendo l'esame dell'imputato in termini di "protagonismo recitato".

Sosteneva, per contro, che il ricorrente avrebbe rivestito un ruolo marginale nella vicenda e potrebbe aver agito in concorso con altri soggetti e sotto la loro guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta il mancato preventivo avviso al teste [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. è manifestamente infondato.

E' affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che «La facoltà di astenersi dal deporre, attribuita dall'art. 199 cod. proc. pen. al prossimo congiunto dell'imputato, non riguarda anche i coimputati essendo volta a prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 cod. pen.» (Sez. 4, n. 24171 del 16/05/2023, Vecchio; Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, B., Rv. 277227; Sez. 6, n. 27060 del 27/05/2008, Amodeo, Rv. 240977; Sez. 1, n. 2963 del 07/12/2005, Koshi, Rv. 233430).

Si osserva, in proposito, nella richiamata pronuncia Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, che la facoltà riconosciuta dall'art. 199 cod. proc. pen., in generale, è codificata a tutela esclusiva del dichiarante e del vincolo di coniugio, del legame familiare o di convivenza e assicura al teste stesso di non trovarsi nella condizione di dover deporre contro il soggetto cui sia legato o con il quale abbia avuto un legame, cosi rischiando di esporsi ad una falsa deposizione (che risulterebbe comunque non punibile ex art. 384 cod. pen.) o a conflitti interiori che traggano scaturigine dall'esistenza di sentimenti e turbamenti di coscienza collegati al ridetto rapporto con l'imputato e sulla cui posizione si è chiamati a deporre.

Non si tratta, dunque, di un istituto posto a tutela e salvaguardia della posizione processuale dell'imputato o di uno sbarramento assoluto alla conoscenza processuale su fatti afferenti alla responsabilità penale di costui, fatti che debbano essere acquisiti attraverso la deposizione del prossimo congiunto o del convivente.

Conclusivamente, pertanto, il mancato avviso potrebbe comportare la nullità delle dichiarazioni con le quali il testimonio ha riferito di condotte illecite realizzate dalla sua congiunta, ma non comportano la nullità delle dichiarazioni rese con riferimento al reato ascritto all'eventuale originario coimputato, nella fattispecie il ricorrente.2.

Le altre doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, vale a dire la mancata interruzione delle deposizioni dei testi Farella e Bertoli e l'inutilizzabilità dei questionari, sono inammissibili perché nuove.

Dette doglianze di inutilizzabilità, infatti, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello se si richiedono valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263).

3. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile perché nuovo.

Non sono, invero, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

E' insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L.. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239).

La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativo termine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è conclusa l'attività di distruzione delle scritture; mentre, nel caso di reato permanente, perdurando l'obbligo di esibizione finchè dura il controllo da parte degli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusione dell'accertamento tributario (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere considerati esauriti gli effetti dell'illecito.

Il ricorrente sostiene che, per il principio del favor rei, si dovrebbe ipotizzare che le condotte contestate si riferiscano alla ipotesi di distruzione delle scritture nell'anno fiscale di riferimento di ciascuna, cosicchè, con riferimento agli anni di imposta dal 2013 al 2016, parte delle condotte avrebbero dovuto essere dichiarate estinte per sopravvenuta prescrizione alla data di pronuncia della sentenza di appello.

Ritiene il Collegio, conformemente all'indirizzo affermato da Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898, che la formulazione dell'imputazione, nell'indicare prioritariamente la condotta di occultamento dei documenti, debba essere interpretata nel senso che la contestazione concernesse in via principale proprio l'attività di occultamento e solo, in via subordinata, non essendo stati rinvenuti i documenti in questione, ne avrebbe ipotizzato, quasi come prudenziale previsione di chiusura, l'avvenuta distruzione.

Sarebbe stato, pertanto, compito del ricorrente, laddove avesse inteso giovarsi della contestazione di distruzione documentale, solo subordinatamente ipotizzata dalla pubblica accusa, dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile in questione era stata non semplicemente occultata ma, addirittura, distrutta, sia la collocazione temporale di tale distruzione.

Non essendosi in tal senso operato il ricorrente nella fase di merito del presente giudizio, la censura deve essere dichiarata inammissibile.

5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di legittimità è ferma nel ritenere (v. ex multís Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima è stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»).

Scendendo in concreto, i giudici di seconda cura non hanno ritenuto l'imputato meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della presenza di un precedente penale per detenzione illegale di armi e puntualizzando, altresì, che la condotta processuale si era risolta nell'addossare ad altri la responsabilità dell'accaduto, confidando che questi ultimi non l'avrebbero smentito, anche per il decesso del Marini.

Tale motivazione, congrua e logica, non è in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, avendo i giudici chiarito quali elementi di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione ai fini del diniego, elementi con i quali il ricorrente omette un integrale confronto, obiettando peraltro la controargomentazione, ipotetica e sfornita di alcun riscontro, secondo la quale il ricorrente stesso avrebbe rivestito un ruolo marginale nella vicenda, assecondando l'iniziativa illecita di altri soggetti.

Diversamente, è emerso che era stato proprio il ricorrente l'amministratore di fatto delle società, soggetto cui erano da addebitare le condotte costituenti reato in imputazione contestate.

6. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 febbraio 2023, il Tribunale di Brescia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74/2000 ascritti ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, applicando le pene accessorie di legge e la confisca del profitto del reato M da ricercarsi presso le società o presso l'imputato e, laddove non possibile, la confisca per equivalente di beni nella disponibilità dei predetti fino alla concorrenza della somma di euro 513.197,15. Con sentenza del 31 ottobre 2023, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo la sentenza impugnata fondata su prove inutilizzabili assunte in violazione della norma processuale di cui all'art. 191 cod. proc. pen. 2.1.1 In sintesi, la difesa deduce che al teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere dati gli avvisi di cui all'art. 199 cod. proc. pen., siccome coniuge della originaria coimputata, [OSCURATO:PERSONA], che era stata condannata dal G.U.P. del Tribunale di Brescia in sede di rito abbreviato con sentenza acquisita in questo giudizio dal Giudice di primo grado. Deduce, inoltre, che il predetto teste, nel momento in cui aveva riferito che la proposta di fare l'amministratore delegato solo formalmente era stata fatta inizialmente a lui e che egli aveva poi proposto a tal fine la moglie, accompagnandola e coadiuvandola in tale attività, aveva di fatto ammesso il coinvolgimento nei fatti di reato commessi dalla moglie. Si rendeva pertanto necessaria l'interruzione della sua escussione e la formalizzazione degli avvisi di rito. 2.1.2 La difesa deduce, inoltre, che i c.d. questionari, inviati alle società destinatarie e, quindi, utilizzatrici di fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., società di cui il ricorrente era rappresentante legale, integravano delle dichiarazioni sintetiche rese, in assenza di avvisi e del difensore, da soggetti indagabili e che, nella fattispecie, secondo quanto riferito dal teste di polizia giudiziaria, erano stati effettivamente iscritti nei registri di notizia di reato. Ciò premesso, ne- eccepisce la inutilizzabilità. Inoltre, quanto al capo 7, la responsabilità del ricorrente era stata affermata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di essersi avvalso di una fattura soggettivamente inesistente, con la conseguenza che, anche in questo caso, si imponeva l'interruzione della sua escussione e la formalizzazione degli avvisi di rito. 2.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., per travisamento della prova e per omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la difesa deduce che la dichiarazione di responsabilità dell'imputato era fondata su mere deduzioni presuntive, cui non era seguìto alcun ulteriore accertamento, svolte dalla Guardia di Finanza e trasfuse dalla contestazione tributaria nel procedimento penale. Lamenta, in particolare, che manchi la prova dell'entità dell'imposta evasa, essendosi la Guardia di Finanza limitata ad effettuare un calcolo induttivo, attraverso la somma algebrica delle fatture ritenute false, senza scorporare i costi che, seppure accertati, non sono entrati a far parte del conteggio effettuato, essendo onere del contribuente dimostrarne l'effettività. Ritiene, pertanto, errati gli importi contestati ai capi 1 e 4 della rubrica, non essendosi tenuto conto dei costi oggettivamente sostenuti, documentati e non contestati. 2.3 Con il terzo motivo la difesa lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in quanto le condotte contestate ai capi 3 e 6 dell'imputazione erano già prescritte alla data di pronuncia della sentenza della Corte di appello. Deduce il ricorrente che ai capi 3 e 6 dell'imputazione è contestata la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 per aver occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Rispetto alle date dell'accertamento dei fatti indicate in imputazione, vale a dire 11 giugno e 11 settembre 2019 (rectius 2018, date relative al solo capo 3 e non anche al capo 6 per il quale è indicata in imputazione la data di accertamento del 3 dicembre 2019), la difesa sostiene che, in termini di favor rei, al fine di valutare correttamente il momento consumativo del reato, si dovrebbe ipotizzare che tali condotte si riferiscano alla ipotesi di distruzione delle scritture nell'anno fiscale di riferimento di ciascuna, cosicchè, con riferimento agli anni di imposta dal 2013 al 2016, parte delle condotte dovevano essere dichiarate estinte per sopravvenuta prescrizione alla data di pronuncia della sentenza di appello. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 133 cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente deduce che la Corte di appello aveva negato che la condotta processuale fosse meritevole di valorizzazione ai sensi degli artt. 133 e 62-bis 3 cod. pen., per la presenza di un precedente penale, peraltro non specifico e datato, definendo l'esame dell'imputato in termini di "protagonismo recitato". Sosteneva, per contro, che il ricorrente avrebbe rivestito un ruolo marginale nella vicenda e potrebbe aver agito in concorso con altri soggetti e sotto la loro guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta il mancato preventivo avviso al teste [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. E' affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che «La facoltà di astenersi dal deporre, attribuita dall'art. 199 cod. proc. pen. al prossimo congiunto dell'imputato, non riguarda anche i coimputati essendo volta a prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 cod. pen.» (Sez. 4, n. 24171 del 16/05/2023, Vecchio; Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, B., Rv. 277227; Sez. 6, n. 27060 del 27/05/2008, Amodeo, Rv. 240977; Sez. 1, n. 2963 del 07/12/2005, Koshi, Rv. 233430). Si osserva, in proposito, nella richiamata pronuncia Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, che la facoltà riconosciuta dall'art. 199 cod. proc. pen., in generale, è codificata a tutela esclusiva del dichiarante e del vincolo di coniugio, del legame familiare o di convivenza e assicura al teste stesso di non trovarsi nella condizione di dover deporre contro il soggetto cui sia legato o con il quale abbia avuto un legame, cosi rischiando di esporsi ad una falsa deposizione (che risulterebbe comunque non punibile ex art. 384 cod. pen.) o a conflitti interiori che traggano scaturigine dall'esistenza di sentimenti e turbamenti di coscienza collegati al ridetto rapporto con l'imputato e sulla cui posizione si è chiamati a deporre. Non si tratta, dunque, di un istituto posto a tutela e salvaguardia della posizione processuale dell'imputato o di uno sbarramento assoluto alla conoscenza processuale su fatti afferenti alla responsabilità penale di costui, fatti che debbano essere acquisiti attraverso la deposizione del prossimo congiunto o del convivente. Conclusivamente, pertanto, il mancato avviso potrebbe comportare la nullità delle dichiarazioni con le quali il testimonio ha riferito di condotte illecite realizzate dalla sua congiunta, ma non comportano la nullità delle dichiarazioni rese con riferimento al reato ascritto all'eventuale originario coimputato, nella fattispecie il ricorrente.2. Le altre doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, vale a dire la mancata interruzione delle deposizioni dei testi Farella e Bertoli e l'inutilizzabilità dei questionari, sono inammissibili perché nuove. Dette doglianze di inutilizzabilità, infatti, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello se si richiedono valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263). 3. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile perché nuovo. Non sono, invero, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. E' insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L.. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239). La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativo termine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è conclusa l'attività di distruzione delle scritture; mentre, nel caso di reato permanente, perdurando l'obbligo di esibizione finchè dura il controllo da parte degli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusione dell'accertamento tributario (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere considerati esauriti gli effetti dell'illecito. Il ricorrente sostiene che, per il principio del favor rei, si dovrebbe ipotizzare che le condotte contestate si riferiscano alla ipotesi di distruzione delle scritture nell'anno fiscale di riferimento di ciascuna, cosicchè, con riferimento agli anni di imposta dal 2013 al 2016, parte delle condotte avrebbero dovuto essere dichiarate estinte per sopravvenuta prescrizione alla data di pronuncia della sentenza di appello. Ritiene il Collegio, conformemente all'indirizzo affermato da Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898, che la formulazione dell'imputazione, nell'indicare prioritariamente la condotta di occultamento dei documenti, debba essere interpretata nel senso che la contestazione concernesse in via principale proprio l'attività di occultamento e solo, in via subordinata, non essendo stati rinvenuti i documenti in questione, ne avrebbe ipotizzato, quasi come prudenziale previsione di chiusura, l'avvenuta distruzione. Sarebbe stato, pertanto, compito del ricorrente, laddove avesse inteso giovarsi della contestazione di distruzione documentale, solo subordinatamente ipotizzata dalla pubblica accusa, dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile in questione era stata non semplicemente occultata ma, addirittura, distrutta, sia la collocazione temporale di tale distruzione. Non essendosi in tal senso operato il ricorrente nella fase di merito del presente giudizio, la censura deve essere dichiarata inammissibile. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di legittimità è ferma nel ritenere (v. ex multís Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima è stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Scendendo in concreto, i giudici di seconda cura non hanno ritenuto l'imputato meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della presenza di un precedente penale per detenzione illegale di armi e puntualizzando, altresì, che la condotta processuale si era risolta nell'addossare ad altri la responsabilità dell'accaduto, confidando che questi ultimi non l'avrebbero smentito, anche per il decesso del Marini. Tale motivazione, congrua e logica, non è in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, avendo i giudici chiarito quali elementi di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione ai fini del diniego, elementi con i quali il ricorrente omette un integrale confronto, obiettando peraltro la controargomentazione, ipotetica e sfornita di alcun riscontro, secondo la quale il ricorrente stesso avrebbe rivestito un ruolo marginale nella vicenda, assecondando l'iniziativa illecita di altri soggetti. Diversamente, è emerso che era stato proprio il ricorrente l'amministratore di fatto delle società, soggetto cui erano da addebitare le condotte costituenti reato in imputazione contestate. 6. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 41422/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris