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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 21960/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25992/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Lombardia n. 441/13/2019, depositata il 29 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello principale proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, e respingeva quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n. 6581/17/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2009, 2010, 2011.

La CTR osservava in particolare: -che l'appello principale agenziale riguardante la statuizione dei primi giudici di esclusione delle sanzioni doveva essere accolto, non avendo la società contribuente dimostrato adeguatamente di non essere in colpa rispetto al denunciato (anche penalmente) operato infedele del professionista incaricato della tenuta della contabilità e della presentazione delle dichiarazioni fiscali; -che di contro l'appello incidentale proposto dalla contribuente doveva essere respinto, poiché, pur dovendosi riconoscere alla medesima la facoltà di emendare in sede contenziosa i difetti dichiarativi oggetto delle riprese fiscali, tuttavia la documentazione a tal fine prodotta non poteva considerarsi sufficiente al fine di inficiare la argomentazioni fondanti dette riprese.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale, poiché la CTR ha riformato la sentenza appellata in punto sanzioni, affermando l'insussistenza della causa di esclusione di responsabilità derivante dalla condotta del professionista contabile-tributario che aveva incaricato.

Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale, poiché la CTR ha omesso di esaminare la documentazione che ha giudizialmente prodotto al fine di comprovare i presupposti fattuali di emenda delle dichiarazioni fiscali contestate dall'Agenzia delle entrate.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili per più profili.

In primo luogo il vizio motivazionale è stato dedotto secondo il canone della previgente parametrazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e quindi non secondo quello della versione vigente applicabile, con la conguenza della sua intrinseca inammissibilità.

In secondo luogo le violazioni di legge (peraltro "innominate" non essendo riferite a specifiche disposizioni legislative) sono chiaramente dedotte a contrasto di accertamenti di fatto del giudice tributario di appello, il che le rende anc he per tale verso inammissibili, secondo i consolidati principi di diritto che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015) e che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).

La CTR lombarda infatti ha -insindacabilmente- affermato che la società contribuente non ha adeguatamente comprovato in sede giudiziale sia l'assenza di culpa in vigilando verso il querelato professionista infedele sia la sussistenza dei presupposti di merito della facoltà - pur riconosciutale - di emenda giudiziale delle dichiarazioni tributarie oggetto della lite.

Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale, poiché la CTR non ha fatto applicazione del principio di "non contestazione" di cui all'art. 115, cod. proc. civ. in relazione alla documentazione che ha giudizialmente prodotto a sostegno delle proprie tesi difensive meritali.

La censura è infondata.

Va in merito semplicemente ribadito che: - «Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass., n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130 -01); -«Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio» ( Cass., n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 -01).

Facendo piana applicazione di detti principi di diritto ne deriva, per un verso, la non sindacabilità della valutazione meritale, quantomeno implicita, del giudice tributario di appello circa l'inapplicabilità al caso di specie della regola probatoria generale evocata, per altro verso, la stessa insussistenza del vizio affermato, posto che la contestazione del credito "riportato" è chiaramente una "mera difesa" la cui esternazione non è soggetta a vincoli procedimentali.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 11.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25992/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Lombardia n. 441/13/2019, depositata il 29 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello principale proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, e respingeva quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n. 6581/17/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2009, 2010, 2011. La CTR osservava in particolare: -che l'appello principale agenziale riguardante la statuizione dei primi giudici di esclusione delle sanzioni doveva essere accolto, non avendo la società contribuente dimostrato adeguatamente di non essere in colpa rispetto al denunciato (anche penalmente) operato infedele del professionista incaricato della tenuta della contabilità e della presentazione delle dichiarazioni fiscali; -che di contro l'appello incidentale proposto dalla contribuente doveva essere respinto, poiché, pur dovendosi riconoscere alla medesima la facoltà di emendare in sede contenziosa i difetti dichiarativi oggetto delle riprese fiscali, tuttavia la documentazione a tal fine prodotta non poteva considerarsi sufficiente al fine di inficiare la argomentazioni fondanti dette riprese. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale, poiché la CTR ha riformato la sentenza appellata in punto sanzioni, affermando l'insussistenza della causa di esclusione di responsabilità derivante dalla condotta del professionista contabile-tributario che aveva incaricato. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale, poiché la CTR ha omesso di esaminare la documentazione che ha giudizialmente prodotto al fine di comprovare i presupposti fattuali di emenda delle dichiarazioni fiscali contestate dall'Agenzia delle entrate. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili per più profili. In primo luogo il vizio motivazionale è stato dedotto secondo il canone della previgente parametrazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e quindi non secondo quello della versione vigente applicabile, con la conguenza della sua intrinseca inammissibilità. In secondo luogo le violazioni di legge (peraltro "innominate" non essendo riferite a specifiche disposizioni legislative) sono chiaramente dedotte a contrasto di accertamenti di fatto del giudice tributario di appello, il che le rende anc he per tale verso inammissibili, secondo i consolidati principi di diritto che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015) e che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017). La CTR lombarda infatti ha -insindacabilmente- affermato che la società contribuente non ha adeguatamente comprovato in sede giudiziale sia l'assenza di culpa in vigilando verso il querelato professionista infedele sia la sussistenza dei presupposti di merito della facoltà - pur riconosciutale - di emenda giudiziale delle dichiarazioni tributarie oggetto della lite. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale, poiché la CTR non ha fatto applicazione del principio di "non contestazione" di cui all'art. 115, cod. proc. civ. in relazione alla documentazione che ha giudizialmente prodotto a sostegno delle proprie tesi difensive meritali. La censura è infondata. Va in merito semplicemente ribadito che: - «Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass., n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130 -01); -«Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio» ( Cass., n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 -01). Facendo piana applicazione di detti principi di diritto ne deriva, per un verso, la non sindacabilità della valutazione meritale, quantomeno implicita, del giudice tributario di appello circa l'inapplicabilità al caso di specie della regola probatoria generale evocata, per altro verso, la stessa insussistenza del vizio affermato, posto che la contestazione del credito "riportato" è chiaramente una "mera difesa" la cui esternazione non è soggetta a vincoli procedimentali. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 11.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a tito
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