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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25661/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27-4557/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per essere i motivi addotti generici, manifestamente infondati e meramente ripetitivi di quelli spesi con l'impugnazione proposta nella sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale.

1.1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, riformava (avuto riguardo al trattamento circostanziale e sanzionatorio) la sentenza emessa il 31 gennaio 2019 dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per concorso in estorsione tentata (simulazione di sinistro stradale con minaccia funzionale ad ottenere il risarcimento di un danno inesistente).

1.2. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di impugnazione: - violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, nella triplice possibile declinazione normativa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per il ritenuto perfezionamento della fattispecie e la errata qualificazione giuridica del fatto (tentata estorsione in concorso, in luogo della truffa, c.d. vessatoria, aggravata dalla circostanza di aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuto nel giudizio di merito.

Erroneamente la Corte divisava nei fatti estorsione tentata e non truffa aggravata, valorizzando l'effetto costrittivo determinato dalla condotta sulla vittima, laddove il criterio distintivo tra le due fattispecie non può che far riferimento alla natura immaginaria del pericolo ed alla inidoneità della prospettazione alla coercizione.

2. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese 27-4557/2022 ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

2.1. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di accertamento della responsabilità per il fatto tentato in concorso siano volte a sollecitare una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali (in particolare del comune disegno degli attori di costringere la vittima a consegnare una somma di denaro senza alcun titolo), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.

2.2. Quanto al secondo motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione per illogicità manifesta nella qualificazione giuridica del fatto, la Corte richiama ed amplifica sul punto la compiuta motivazione spesa dal tribunale.

Si afferma che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto della minaccia di un male ingiusto direttamente dipendente, nel potenziale inverarsi, dalla volontà dell'agente) integrano il paradigma normativo tipizzato all'art. 629 cod. pen., senza con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo immaginario) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa.

Il motivo di appello (errato inquadramento giuridico dei fatti nel delitto di estorsione, piuttosto che in quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) era dunque manifestamente infondato, in quanto nella fattispecie entrambi gli agenti hanno concordemente e direttamente operato per la costrizione, rappresentando un pericolo dipendente, con immediatezza, dalla volontà potestativa di essi agenti (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072).

La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima, che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479).

Pertanto, nel caso di specie, la condotta costrittiva tenuta dai correi, è stata correttamente qualificata come estorsiva, trattandosi della minaccia di un male in ipotesi realizzabile, la cui verificazione era prospettata come direttamente dipendente dalla potestà degli agenti ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato (nei termini Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624, del 27-4557/2022 17/7/2020, Rv. 279492; Sez. 2, n. 31433, del 3/11/2020, n.m.).

Corretta, pertanto, la qualificazione giuridica del conato estorsivo contestato.

3. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27-4557/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per essere i motivi addotti generici, manifestamente infondati e meramente ripetitivi di quelli spesi con l'impugnazione proposta nella sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale. 1.1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, riformava (avuto riguardo al trattamento circostanziale e sanzionatorio) la sentenza emessa il 31 gennaio 2019 dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per concorso in estorsione tentata (simulazione di sinistro stradale con minaccia funzionale ad ottenere il risarcimento di un danno inesistente). 1.2. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di impugnazione: - violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, nella triplice possibile declinazione normativa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per il ritenuto perfezionamento della fattispecie e la errata qualificazione giuridica del fatto (tentata estorsione in concorso, in luogo della truffa, c.d. vessatoria, aggravata dalla circostanza di aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuto nel giudizio di merito. Erroneamente la Corte divisava nei fatti estorsione tentata e non truffa aggravata, valorizzando l'effetto costrittivo determinato dalla condotta sulla vittima, laddove il criterio distintivo tra le due fattispecie non può che far riferimento alla natura immaginaria del pericolo ed alla inidoneità della prospettazione alla coercizione. 2. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese 27-4557/2022 ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 2.1. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di accertamento della responsabilità per il fatto tentato in concorso siano volte a sollecitare una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali (in particolare del comune disegno degli attori di costringere la vittima a consegnare una somma di denaro senza alcun titolo), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. 2.2. Quanto al secondo motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione per illogicità manifesta nella qualificazione giuridica del fatto, la Corte richiama ed amplifica sul punto la compiuta motivazione spesa dal tribunale. Si afferma che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto della minaccia di un male ingiusto direttamente dipendente, nel potenziale inverarsi, dalla volontà dell'agente) integrano il paradigma normativo tipizzato all'art. 629 cod. pen., senza con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo immaginario) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa. Il motivo di appello (errato inquadramento giuridico dei fatti nel delitto di estorsione, piuttosto che in quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) era dunque manifestamente infondato, in quanto nella fattispecie entrambi gli agenti hanno concordemente e direttamente operato per la costrizione, rappresentando un pericolo dipendente, con immediatezza, dalla volontà potestativa di essi agenti (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072). La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima, che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479). Pertanto, nel caso di specie, la condotta costrittiva tenuta dai correi, è stata correttamente qualificata come estorsiva, trattandosi della minaccia di un male in ipotesi realizzabile, la cui verificazione era prospettata come direttamente dipendente dalla potestà degli agenti ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato (nei termini Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624, del 27-4557/2022 17/7/2020, Rv. 279492; Sez. 2, n. 31433, del 3/11/2020, n.m.). Corretta, pertanto, la qualificazione giuridica del conato estorsivo contestato. 3. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, ne
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