CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 44877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentolimitatamente al diniego della non menzione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato, limitatamente al contestato delitto di ricettazione, la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 27 ottobre 2015 dal Tribunale di Bari. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di minima entità difettando ogni riferimento al valore patrimoniale dei beni ritenuti oggetto di contraffazione ed essendosi in presenza di falso grossolano. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta la violazione dell'articolo 175 codice penale posto che risulterebbe ingiustificata la mancata concessione della non menzione della condanna sul certificato giudiziale a richiesta di privati in conseguenza di un improprio richiamo a ragioni di opportunità che discenderebbero dal titolo di reato contestato. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego del beneficio della non menzione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio (Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 11/02/2022 Rv. 282526 - 01). In ragione di tale natura, l'eccezione deve essere proposta nel corso del giudizio di secondo grado e la nullità non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di appello. In ragione di tale previsione, l'eccezione proposta dal difensore risulta tardiva. Del tutto priva di fondamento è infatti la prospettazione del difensore per cui, essendo stato giudizio di appello celebrato nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'Art. 23 del DL 149/2020, non sarebbe stato possibile in precedenza proporre l'eccezione. Infatti, residuava comunque la possibilità di deposito di 2_ memorie prima dell'udienza di trattazione dell'appello con cui il difensore di fiducia dell'appellante avrebbe potuto svolgere l'eccezione. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673; Sez. 2, Sent. n. 43046 del 16/10/2007 Rv. 238508). Nel caso di specie, in primo grado, la concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen è stata motivata in ragione della tenuità del fatto; circostanza, questa, che logicamente comprende il valore patrimoniale dei beni ricettati singolarmente intesi. 4. il terzo motivo di ricorso è fondato. Infatti, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, Sentenza n. 32963 del 04/06/2021 - Rv. 281787 - 01). Nel caso di specie, la motivazione con cui è stata negato il beneficio della non menzione risulta illegittimamente collegata a una prospettata incompatibilità tra il beneficio richiesto e il titolo di reato laddove il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato (Sez. 2 - Sentenza n. 16366 del 28/03/2019 Rv. 275813 - 01) e quindi impone una valutazione personale e concreta - già positivamente svolta dalla Corte territoriale - e non astrattamente ricollegata al titolo di reato. Deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata sul punto (Sez. 5, Sentenza n. 14885 del 15/02/2021 Rv. 281028 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue il riconoscimento da parte di questa Corte del beneficio della non menzione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio medesimo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione che riconosce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così dec