Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:292
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
13 aprile 2026 (
*
)
« Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per inadempimento proposto da una persona fisica contro le autorità di uno Stato membro – Ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di un giudice di uno Stato membro – Ricorso proposto da una persona fisica per far dichiarare la carenza di un’autorità di uno Stato membro – Ricorsi per il risarcimento dei danni causati dalle autorità di uno Stato membro – Manifesta incompetenza della Corte – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un singolo – Irricevibilità manifesta »
Nella causa C‑681/25,
avente ad oggetto un ricorso proposto il 3 ottobre 2025,
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato da R.E. [OSCURATO:PERSONA], avvocata,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA],
Ministero della Giustizia
convenuti
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 3 ottobre 2025, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso per ottenere:
– la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, di un inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] italiano e del Ministero della Giustizia (Italia) degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione;
– l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, di una decisione del Tribunale di Roma (Italia) dell’8 maggio 2025;
– l’accertamento di una carenza del Ministero della Giustizia, e
– l’accertamento della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni italiane per i danni che esse gli avrebbero causato.
2
Con lo stesso atto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, riguardante la sentenza asseritamente illegittima del Tribunale di Roma e la questione dell’«attività lavorativa, [del] mancato versamento dei contributi previdenziali [e dell’]omesso riconoscimento dei diritti maturati».
3
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma di essere stato nominato dal Ministero della Giustizia al fine di esercitare le funzioni di giudice conciliatore, nel periodo compreso tra il maggio 1989 e il gennaio 2000. Egli avrebbe altresì esercitato le funzioni di giudice di pace coordinatore, di giudice di pace coordinatore reggente e di giudice di pace nel periodo compreso tra il 26 aprile 1999 e il 3 agosto 2017. A partire dal 1º gennaio 2011, i cedolini di pagamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbero precisato che il suo rapporto di lavoro era a tempo indeterminato.
4
Il 3 luglio 2017 il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (INPS, Italia) un estratto contributivo/previdenziale da cui non risulterebbe che il Ministero della Giustizia versasse a tale istituto contributi previdenziali per le funzioni esercitate dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
5
Il 3 agosto 2017 tale Ministero avrebbe informato il sig. [OSCURATO:PERSONA], tramite il Tribunale di Roma, della cessazione del suo rapporto di lavoro, a partire dal 1º maggio 2017, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto il limite di età per esercitare le funzioni di giudice di pace.
6
A sostegno del suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, che il diritto dell’Unione riconosce ai magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile a quella dei magistrati professionali il diritto a un trattamento economico e normativo equivalente a quello accordato a questi ultimi magistrati.
7
Facendo valere quest’ultimo diritto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede la condanna del governo italiano e del Ministero della Giustizia, in particolare, al versamento all’INPS dei contributi previdenziali non versati, al pagamento della differenza tra la retribuzione che egli ha percepito in qualità di magistrato onorario e quella corrisposta ai magistrati professionali, al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a causa dell’asserita reiterazione abusiva, da parte del Ministero della Giustizia, di rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché al pagamento del trattamento economico per le ferie non godute e del trattamento di fine rapporto.
8
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le asserite carenze delle istituzioni italiane consentono di ritenere che i mezzi di ricorso interni siano stati esauriti. A tal riguardo, egli precisa di aver proposto un ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro (Italia), il quale ha tuttavia emesso una pronuncia di incompetenza.
9
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
10
Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale disposizione, sentito l’avvocato generale, di statuire senza proseguire il procedimento.
Sulla competenza della Corte a conoscere del ricorso
11
In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.
12
Nel caso di specie, il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] mira, in primo luogo, a far dichiarare dalla Corte che il governo italiano e il Ministero della Giustizia sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione.
13
Orbene, nessuna disposizione dei Trattati conferisce alla Corte la competenza a conoscere di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro o contro un’autorità di tale Stato e diretto all’accertamento di un inadempimento, da parte di quest’ultimo o di tale autorità, degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanze del 16 maggio 2008, H. Raulin/Francia, C‑454/07, EU:C:2008:285, punto 6, nonché del 10 marzo 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Spagna, C‑540/10, EU:C:2011:145, punto 5 e giurisprudenza citata).
14
Infatti, come risulta dalla formulazione degli articoli 258 e 259 TFUE, il potere di adire la Corte al fine di far dichiarare l’inadempimento di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione spetta esclusivamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
15
La Corte è, pertanto, manifestamente incompetente a conoscere, sotto tale profilo, del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
16
Tale ricorso è diretto, in secondo luogo, all’annullamento di una decisione del Tribunale di Roma dell’8 maggio 2025.
17
Orbene, nessuna disposizione dei Trattati prevede la possibilità, per una persona fisica o giuridica, di proporre dinanzi alla Corte un ricorso diretto a che quest’ultima annulli o dichiari la non conformità al diritto dell’Unione delle decisioni emesse da giudici o autorità amministrative nazionali (ordinanza del 21 febbraio 2013, Gassiat/Ordre des avocats de Paris, C‑467/12, EU:C:2013:104, punto 8 e giurisprudenza citata).
18
Risulta, infatti, dalla formulazione dell’articolo 263 TFUE che tale disposizione riguarda solo i ricorsi di annullamento diretti contro atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
19
Ne consegue che, anche a questo proposito, la Corte è manifestamente incompetente a conoscere del ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA].
20
Nella parte in cui tale ricorso mira, in terzo luogo, a far constatare una carenza del Ministero della Giustizia, occorre ricordare che i giudici dell’Unione non sono competenti a statuire su un ricorso proposto da una persona fisica per far accertare da tali giudici la carenza di uno Stato membro o di un’autorità di tale Stato. Infatti, detti giudici non sono competenti a conoscere di una controversia tra una persona fisica e uno Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 3 giugno 2005, Killinger/Germania e a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, punti 14 e 15).
21
La Corte è quindi manifestamente incompetente a conoscere, sotto tale profilo, del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
22
La Corte non è neppure competente a statuire sul ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui esso riguarda, in quarto luogo, il risarcimento dei danni che gli avrebbero causato le istituzioni italiane nell’esercizio delle loro funzioni.
23
Infatti, come risulta dal tenore dell’articolo 268 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE, i giudici dell’Unione sono competenti a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni cagionati unicamente dalle istituzioni dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
24
Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, per quanto riguarda le pretese di cui al punto 1 della presente ordinanza, per manifesta incompetenza della Corte.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
25
Per quanto riguarda la domanda di pronuncia pregiudiziale che il sig. [OSCURATO:PERSONA] rivolge alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, occorre rilevare che dalla formulazione di tale articolo risulta che solo i giudici degli Stati membri possono adire la Corte in via pregiudiziale.
26
Secondo una giurisprudenza costante, per essere legittimato ad adire la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, l’organismo di rinvio deve poter essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, circostanza la cui verifica spetta alla Corte sulla base della domanda di pronuncia pregiudiziale (ordinanza del 19 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑722/21, EU:C:2022:412, punto 11 e giurisprudenza citata).
27
Orbene, dagli atti del fascicolo risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un giudice di pace nazionale in pensione che esercitava, al momento della presentazione del presente ricorso e della domanda di pronuncia pregiudiziale ivi contenuta, la professione di avvocato e che egli aspira segnatamente ad ottenere dall’autorità nazionale che gli aveva conferito le funzioni di magistrato onorario da lui svolte in passato il versamento all’INPS dei contributi previdenziali relativi all’esercizio di dette funzioni. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] presenta quindi alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto singolo e non in quanto giudice di uno Stato membro.
28
È perciò evidente che tale domanda non è presentata da una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
29
Pertanto, tale domanda è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
30
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso ai convenuti e, quindi, prima che questi ultimi abbiano potuto sostenere spese, si deve disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1)
Il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è respinto per manifesta incompetenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
2)
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente irricevibile.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.
Lussemburgo, 13 aprile 2026
Il cancelliere
Il presidente di sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
M. Condinanzi
*
Lingua processuale: l’italiano.