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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 26028/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 15-42989/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo unico, teso ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità riconducendo la condotta a parametri narrativi differenti rispetto a quelli descritti in imputazione ed apprezzati nel merito (nell'ambito di un contesto abituale e continuativo di atti persecutori, l'agente in una delle occasioni contestate sfondava la porta d'ingresso dell'esercizio professionale ove prestava opera la persona offesa, col fine evidente di aggredirla e minacciarla mentre costei tentava di chiamare i CC, scaraventava in terra un espositore di mercanzia e, per quanto descritto in imputazione, lanciava anche tali oggetti verso la stessa persona offesa).

1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova e ad un travisamento della prova dichiarativa che non è dato cogliere dal testo motivazionale delle sentenze di merito conformi.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che„ anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, quali fossero gli elementi atti ad identificare nella condotta volontaria e violenta (verso la cosa ed anche verso la persona, con minaccia evincibile dalla stessa modalità distruttiva, giacché certamente non interessava all'agente recar danno all'esercizio commerciale, ma solo impaurire la vittima, intimidirla, terrorizzarla, secondo un costume continuativo ed abituale già in atto da mesi) dell'agente il dolo di danneggiamento.

Per l'integrazione della fattispecie di danneggiamento con minacce alla persona prevista dall'art. 635, primo comma, cod. pen., è sufficiente che queste ultime siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, «nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del 15-42989/2021 danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato» (Sez. 2, Sentenza n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pornpili, Rv. 261824; Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996; nello stesso senso cfr. Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105; Sez. 5, n. 31270, del 14/5)/2020, Caradonna, n.nn.; Sez. 1, n. 10920, del 7/2/2022, Waisse, n.m.; Sez. 2, n. 12778, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Benunbar, n.m.; che sottolineano come la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella pericolosità contra vires, non solo in re, manifestata dall'agente nella esecuzione del reato).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente I pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare ccmplessità della questione dedotta con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 15-42989/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo unico, teso ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità riconducendo la condotta a parametri narrativi differenti rispetto a quelli descritti in imputazione ed apprezzati nel merito (nell'ambito di un contesto abituale e continuativo di atti persecutori, l'agente in una delle occasioni contestate sfondava la porta d'ingresso dell'esercizio professionale ove prestava opera la persona offesa, col fine evidente di aggredirla e minacciarla mentre costei tentava di chiamare i CC, scaraventava in terra un espositore di mercanzia e, per quanto descritto in imputazione, lanciava anche tali oggetti verso la stessa persona offesa). 1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova e ad un travisamento della prova dichiarativa che non è dato cogliere dal testo motivazionale delle sentenze di merito conformi. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che„ anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, quali fossero gli elementi atti ad identificare nella condotta volontaria e violenta (verso la cosa ed anche verso la persona, con minaccia evincibile dalla stessa modalità distruttiva, giacché certamente non interessava all'agente recar danno all'esercizio commerciale, ma solo impaurire la vittima, intimidirla, terrorizzarla, secondo un costume continuativo ed abituale già in atto da mesi) dell'agente il dolo di danneggiamento. Per l'integrazione della fattispecie di danneggiamento con minacce alla persona prevista dall'art. 635, primo comma, cod. pen., è sufficiente che queste ultime siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, «nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del 15-42989/2021 danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato» (Sez. 2, Sentenza n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pornpili, Rv. 261824; Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996; nello stesso senso cfr. Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105; Sez. 5, n. 31270, del 14/5)/2020, Caradonna, n.nn.; Sez. 1, n. 10920, del 7/2/2022, Waisse, n.m.; Sez. 2, n. 12778, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Benunbar, n.m.; che sottolineano come la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella pericolosità contra vires, non solo in re, manifestata dall'agente nella esecuzione del reato). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente I pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare ccmplessità della questione dedotta con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23
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