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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 02431/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato, in data 9/5/2024, la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, di [OSCURATO:PERSONA] per concorso in bancarotta fraudolenta e documentale ai danni della S.I.L.M. s.r.I., redigendo e depositando una motivazione ed un dispositivo che, però, facevano riferimento ad un reato di ricettazione, commesso in luogo e data diversi da quelli contestati al Testa e con imputate altre persone.

2. Avverso la descritta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, eccependo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e dispositivo, in violazione degli artt. 125, comma 3, 177, 521, 522, 546 e 604 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 11, 111 e 117 Cost., 47, 48 e 49 della Carta di Nizza, 6 e 7 della CEDU.

La sentenza consterebbe di una motivazione relativa ad un altro caso, nei confronti di diversi imputati ed inerente un difforme delitto, di ricettazione, rispetto a quelli contestati, dovendosi qualificare come inesistente o abnorme. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come eccepito da parte ricorrente, risulta che, a differenza dell'intestazione della sentenza, la motivazione ed il dispositivo in calce al provvedimento si riferiscano ad imputati diversi dal Testa e ad un reato, quello di ricettazione, giammai contestatogli, senza menzionare, per contro, i delitti di cui lo stesso era effettivamente imputato e richiamare il dispositivo letto in udienza.

È noto che «la sentenza che individui correttamente, nell'intestazione, le generalità dell'imputato ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Rv. 275910-01).

Si tratta, infatti, di un palese errore nella redazione della sentenza, implicante non l'inesistenza, ma la nullità di tale atto, non sanata in alcun modo.

Invero, solo laddove fosse stato depositato altro provvedimento con dispositivo e motivazione pertinenti, e la difesa avesse potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni nei confronti del testo definitivo della decisione, la nullità sarebbe stata sanata ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 8990 del 04/02/2015, Rv. 262625-01): ma tanto, nella specie, non è avvenuto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in data 31/10/2024 Il insigliere e t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato, in data 9/5/2024, la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, di [OSCURATO:PERSONA] per concorso in bancarotta fraudolenta e documentale ai danni della S.I.L.M. s.r.I., redigendo e depositando una motivazione ed un dispositivo che, però, facevano riferimento ad un reato di ricettazione, commesso in luogo e data diversi da quelli contestati al Testa e con imputate altre persone. 2. Avverso la descritta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, eccependo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e dispositivo, in violazione degli artt. 125, comma 3, 177, 521, 522, 546 e 604 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 11, 111 e 117 Cost., 47, 48 e 49 della Carta di Nizza, 6 e 7 della CEDU. La sentenza consterebbe di una motivazione relativa ad un altro caso, nei confronti di diversi imputati ed inerente un difforme delitto, di ricettazione, rispetto a quelli contestati, dovendosi qualificare come inesistente o abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come eccepito da parte ricorrente, risulta che, a differenza dell'intestazione della sentenza, la motivazione ed il dispositivo in calce al provvedimento si riferiscano ad imputati diversi dal Testa e ad un reato, quello di ricettazione, giammai contestatogli, senza menzionare, per contro, i delitti di cui lo stesso era effettivamente imputato e richiamare il dispositivo letto in udienza. È noto che «la sentenza che individui correttamente, nell'intestazione, le generalità dell'imputato ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Rv. 275910-01). Si tratta, infatti, di un palese errore nella redazione della sentenza, implicante non l'inesistenza, ma la nullità di tale atto, non sanata in alcun modo. Invero, solo laddove fosse stato depositato altro provvedimento con dispositivo e motivazione pertinenti, e la difesa avesse potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni nei confronti del testo definitivo della decisione, la nullità sarebbe stata sanata ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 8990 del 04/02/2015, Rv. 262625-01): ma tanto, nella specie, non è avvenuto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in data 31/10/2024 Il insigliere e t
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