CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 10887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/09/1951 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i4/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e le memorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sulla partecipazione di costui alla associazione a delinquere, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 sul contenuto del materiale intercettivo - la cui interpretazione in questa sede non è sindacabile - e sulle ricevute dei versamenti da parte di ignari offrenti, ritrovate addosso all'imputato); osservato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che la rinuncia alla prescrizione, non ritualmente formalizzata, è stata correttamente ritenuta inefficace, trattandosi di atto personalissimo per cui non valgono equipollenti; considerato che l'ulteriore motivo risulta assorbito e, comunque, non consentito perché anch'esso, come quello di [OSCURATO:PERSONA], puramente versato sul merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (così come le memorie degli imputati, che non forniscono alcun elemento di novità) con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]