CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026
Cassazione n. 26096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIA, rappresentata e difesa dall'avvocatoOSVALDO GALIZIA;2026 - controricorrente -3433 avverso la sentenza n. 95/2025 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 102/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara infunzione di giudice del lavoro, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata lasussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato domestico intercorsodal 1° maggio 2008 al 30 giugno 2016, con inquadramento nel livello BS del CCNLColf e Badanti. La ricorrente dedusse di avere lavorato come collaboratricedomestica polifunzionale presso l’abitazione della convenuta e, su indicazione diquest’ultima, anche presso l’abitazione della figlia [OSCURATO:PERSONA], presso laNumero registro generale 12291/2025 Numero di raccolta generale 26096/2026Numero sezionale 3433/2026 Data pubblicazione 02/10/2026sede della società familiare [OSCURATO:SOCIETA]. e,successivamente, presso l’abitazione della suocera [OSCURATO:PERSONA]. La lavoratricedomandò, conseguentemente, la condanna della convenuta al pagamento dellacomplessiva somma di euro 93.309,10, a titolo di differenze retributive etrattamento di fine rapporto, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione dellaposizione contributiva e previdenziale.[OSCURATO:PERSONA] contestò la ricostruzione della ricorrente, sostenendo che leprestazioni erano state svolte in modo sporadico e occasionale e che quelle resepresso le abitazioni della figlia e della suocera erano riconducibili direttamente aqueste ultime. Eccepì, inoltre, la prescrizione dei crediti e la propria carenza dilegittimazione passiva rispetto alle prestazioni rese in favore delle già menzionatefamiliari. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria testimoniale, rigettò il ricorso econdannò la lavoratrice al pagamento delle spese processuali.2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte territoriale rigettò ilgravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di improcedibilità del ricorso, avverso la quale ladifesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione.La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ. Il collegio ha deliberato il termine di legge per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 115e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., nonché degli artt. 75,101 e 102 c.p.c., deducendo altresì vizio motivazionale.Assume che la Corte territoriale abbia erroneamente accolto le eccezioni diprescrizione e di carenza di legittimazione passiva, travisando sia il contenuto dellasentenza di primo grado sia le difese della convenuta. In particolare, sostiene cheil Tribunale aveva comunque ritenuto accertato lo svolgimento di attivitàlavorativa, sia pure sporadica, in favore della [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporalecompreso tra il 2008 e il 30 giugno 2016 e che tale accertamento impediva diritenere decorso il termine quinquennale di prescrizione alla data di notificazionedel ricorso introduttivo (11 settembre 2020). Deduce inoltre che la Corte d'appelloavrebbe omesso di considerare alcune affermazioni contenute nella memoriadifensiva della resistente, dalle quali emergerebbe il riconoscimentoNumero registro generale 12291/2025 Numero di raccolta generale 26096/2026Numero sezionale 3433/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dell'esecuzione di prestazioni lavorative retribuite in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA],nonché l'omessa regolarizzazione contributiva. Sostiene, pertanto, che la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione delle preteseazionate, escluso la legittimazione passiva della convenuta ed omesso dipronunciarsi sulla domanda di regolarizzazione contributiva.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 116e 244 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2948 c.c. e degli artt. 75, 101 e 102 c.p.c.,oltre a vizio motivazionale, censurando la valutazione delle risultanze testimonialioperata dalla Corte territoriale.Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto delledeposizioni testimoniali, in particolare quella resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA],sorella della ricorrente, qualificandola come conoscenza indiretta (de relato)nonostante la medesima avesse riferito di avere personalmente osservato laricorrente nei vari luoghi di lavoro.Deduce inoltre che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare ulterioritestimonianze, segnatamente quella resa da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendentedella società A.G.E.P.A., la quale avrebbe confermato di avere visto la ricorrentesvolgere attività di pulizia presso il negozio gestito dalla famiglia della resistente.Secondo la ricorrente, una corretta valutazione del materiale probatorioavrebbe dovuto condurre ad accertare sia la prosecuzione delle prestazioni fino al30 giugno 2016 sia la riferibilità delle stesse alla [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteesclusione della prescrizione e della dedotta carenza di legittimazione passiva.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 101, 115,116 e 420, comma 5, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost.,nonché vizio motivazionale, contestando il rigetto della censura concernente lamancata ammissione della prova contraria richiesta nel giudizio di primo grado.Assume che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto tardiva la richiestaistruttoria formulata all'udienza di discussione, benché essa fosse diretta acontrastare i capitoli di prova introdotti dalla controparte nella memoria dicostituzione e, pertanto, fosse4. Il ricorso è improcedibile.La Consigliera delegata dal Presidente, nella proposta di definizioneaccelerata, ha evidenziato l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito dellarelata di notifica della sentenza impugnata, dichiarata dal ricorrente comenotificata. Tale proposta è conforme al principio di diritto espresso da questa Cortein funzione nomofilattica (Cass. sez. un. n. 21349/2022).Numero registro generale 12291/2025 Numero di raccolta generale 26096/2026Numero sezionale 3433/2026Con l’istanza di decisione la ricorrente ha rilevaDtoa tac hpeu bbalniccahzei onlae 02/10/2026controricorrente ha affermato che la notifica è avvenuta il 24 marzo 2025.Tale precisazione è irrilevante e quindi non idonea ad impedire gli effettiderivanti dal già menzionato vizio processuale.Al riguardo questa Corte ha già affermato che “le uniche condizioni alle qualila giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017,Rv. 643945 – 01) ha ricollegato l’esclusione dell’applicabilità della sanzionedell’improcedibilità sancita dall’art. 369 c.p.c. in relazione alla mancataproduzione, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata, devono ritenersi limitate ai soli casi in cui la relazione di notificazionedella sentenza impugnata sia stata comunque acquisita a seguito dellatrasmissione del fascicolo d’ufficio (previo tempestivo deposito dellacorrispondente istanza avanzata dal ricorrente), ovvero a seguito dell’eventualecostituzione della parte controricorrente; si tratta di limitate eccezioni alladisciplina processuale (cfr. l’art. 369 c.p.c.) che la Corte di cassazione ha ritenutodi dover dedurre in forza di specifiche ragioni di ordine sistematico; …” (Cass. ord.n. 27883/2024).Nel caso in esame, la ricorrente ha, in modo non contestabile eingiustificatamente, trascurato l’assolvimento dell’onere di deposito a lei impostodall’art. 369 c.p.c., senza che l’acquisizione della relazione di notificazione dellasentenza impugnata sia avvenuta per impulso della controparte o a seguito dellatrasmissione del fascicolo d’ufficio. Pertanto, deve escludersi che sussistano lecondizioni per disapplicare o non applicare la sanzione dell’improcedibilità delricorso prevista dall’art. 369 cit.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevata la definizione del giudizio in conformitàalla proposta di definizione accelerata, devono essere pronunciate le ulterioricondanne del ricorrente nei sensi di cui al dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsarealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge, nonché ex art. 96 c.p.c. a pagare allacontroricorrente la somma di euro 2.000,00 e alla cassa delle ammende la sommadi euro 2.000,00.Numero registro generale 12291/2025 Numero di raccolta generale 26096/2026Numero sezionale 3433/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a normadell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data10/09/2026.La PresidenteAntonella Pagetta