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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08155/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di TRIESTE, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 4/3/2021, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUIALE di GORIZIA, in data 5/2/2021, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 603 bis e 629 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.1.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 603 bis cod. pen. 2.

In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, infatti, è volto esclusivamente a verificare che quest'ultima sia "effettiva" (ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), non sia "manifestamente illogica" (perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), non sia internamente "contraddittoria" (che cioè sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute) e che non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460).

Tanto premesso.

1.1. Nel primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione rilevando che il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli elementi e le critiche evidenziati dalla difesa nel corso della discussione e, in specifico, non avrebbe dato rilievo alla circostanza che le somme di denaro non erano state mai consegnate agli indagati quanto, piuttosto, a due connazionali delle persone offese, soggetti che fungevano da interpreti e da intermediari nei confronti dei quali, però, non è stata disposta alcuna misura.

Sotto altro profilo, poi, i giudici del riesame non avrebbero attribuito alcun rilievo alle possibili ricostruzioni alternative che, anche in virtù dei risultati negativi degli accertamenti bancari effettuati e della mancanza di un interesse imprenditoriale da parte degli indagati, sarebbero da considerarsi invece plausibili.

Le doglianze sono manifestamente infondate.Le censure esposte dalla difesa, evidenziando la plausibilità di possibili ricostruzioni alternative, sollecitano una non consentita rilettura degli elementi emersi.

Le stesse, d'altro canto, non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato nel quale, facendo specifico riferimento agli atti di indagine, si dà adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.

Diversamente da quanto indicato in termini assertivi nel ricorso, infatti, il Tribunale, richiamato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, ha fondato le proprie conclusioni sulle condotte direttamente riferibili agli indagati così come emerse sj3 dalle dichiarazioni rese dalle persone offese e anche confermate dagli altri elementi acquisiti (video ripresi con il telefonino, registrazione audio-video di un colloquio effettuata da una delle vittime, conversazioni intercettate e altre dichiarazioni).

1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 603 bis cod. pen. rilevando che la concluàone del Tribunale circa la sussistenza del reato contestato sarebbe errata in quanto questo, introdotto dal legislatore al fine di contrastare un fenomeno caratterizzato da un contesto ambientale del tutto diverso da quello emerso dalle indagini, sarebbe configurabile esclusivamente nei confronti di chi "recluta, utilizza, assume o impiega" lavoratori, qualifiche queste non riferibili a nessuno degli indagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno la mansione di capo operaio e [OSCURATO:PERSONA] è un semplice operaio).

La doglianza è manifestamente infondata. (.03 Perché sia configurabile il reato di cui all'art.

Pr) bis cod. pen. non è necessario che l'autore rivesta una qualifica particolare tanto che la condotta prevista dalla norma (reclutare, assumere, impiegare o comunque utilizzare) può essere commessa da "chiunque".

Ragione questa per la quale nel caso di specie, al di là della qualifica in concreto rivestita dai ricorrenti, il reato appare allo stato configurabile.

Per quanto emerso dalle indagini e indicato nei provvedimenti cautelari, infatti, i ricorrenti hanno fatto assumere le persone offese, le hanno cioè reclutate, e da queste hanno preteso sin dall'inizio, al di là delle successive condotte, pure penalmente rilevanti, il pagamento di una somma di denaro variabile (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

Circostanza questa con la quale il ricorso non si confronta e che determina la sussistenza dell'elemento materiale del reato.

L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di TRIESTE, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 4/3/2021, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUIALE di GORIZIA, in data 5/2/2021, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 603 bis e 629 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 603 bis cod. pen. 2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, infatti, è volto esclusivamente a verificare che quest'ultima sia "effettiva" (ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), non sia "manifestamente illogica" (perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), non sia internamente "contraddittoria" (che cioè sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute) e che non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460). Tanto premesso. 1.1. Nel primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione rilevando che il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli elementi e le critiche evidenziati dalla difesa nel corso della discussione e, in specifico, non avrebbe dato rilievo alla circostanza che le somme di denaro non erano state mai consegnate agli indagati quanto, piuttosto, a due connazionali delle persone offese, soggetti che fungevano da interpreti e da intermediari nei confronti dei quali, però, non è stata disposta alcuna misura. Sotto altro profilo, poi, i giudici del riesame non avrebbero attribuito alcun rilievo alle possibili ricostruzioni alternative che, anche in virtù dei risultati negativi degli accertamenti bancari effettuati e della mancanza di un interesse imprenditoriale da parte degli indagati, sarebbero da considerarsi invece plausibili. Le doglianze sono manifestamente infondate.Le censure esposte dalla difesa, evidenziando la plausibilità di possibili ricostruzioni alternative, sollecitano una non consentita rilettura degli elementi emersi. Le stesse, d'altro canto, non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato nel quale, facendo specifico riferimento agli atti di indagine, si dà adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. Diversamente da quanto indicato in termini assertivi nel ricorso, infatti, il Tribunale, richiamato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, ha fondato le proprie conclusioni sulle condotte direttamente riferibili agli indagati così come emerse sj3 dalle dichiarazioni rese dalle persone offese e anche confermate dagli altri elementi acquisiti (video ripresi con il telefonino, registrazione audio-video di un colloquio effettuata da una delle vittime, conversazioni intercettate e altre dichiarazioni). 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 603 bis cod. pen. rilevando che la concluàone del Tribunale circa la sussistenza del reato contestato sarebbe errata in quanto questo, introdotto dal legislatore al fine di contrastare un fenomeno caratterizzato da un contesto ambientale del tutto diverso da quello emerso dalle indagini, sarebbe configurabile esclusivamente nei confronti di chi "recluta, utilizza, assume o impiega" lavoratori, qualifiche queste non riferibili a nessuno degli indagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno la mansione di capo operaio e [OSCURATO:PERSONA] è un semplice operaio). La doglianza è manifestamente infondata. (.03 Perché sia configurabile il reato di cui all'art. Pr) bis cod. pen. non è necessario che l'autore rivesta una qualifica particolare tanto che la condotta prevista dalla norma (reclutare, assumere, impiegare o comunque utilizzare) può essere commessa da "chiunque". Ragione questa per la quale nel caso di specie, al di là della qualifica in concreto rivestita dai ricorrenti, il reato appare allo stato configurabile. Per quanto emerso dalle indagini e indicato nei provvedimenti cautelari, infatti, i ricorrenti hanno fatto assumere le persone offese, le hanno cioè reclutate, e da queste hanno preteso sin dall'inizio, al di là delle successive condotte, pure penalmente rilevanti, il pagamento di una somma di denaro variabile (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Circostanza questa con la quale il ricorso non si confronta e che determina la sussistenza dell'elemento materiale del reato. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così
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