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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 51451/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 28/09/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la impugnata ordinanza la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che detta istanza non presentasse alcun elemento di novità e che permanesse inalterata l'esigenza di garantire che la consegna della persona richiesta.

La Corte rappresentava altresì di avere già dichiarato, con sentenza del 19 settembre 2023, sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] francese, in relazione a fatti costituenti reato anche nell'ordinamento italiano, sussumibili nei delitti di cui agli artt. 416, 629, 640-ter, 648-bis/648-ter, 615-ter, 615 -quinquies cod. pen.

Con sentenza n. 41786 del 12 ottobre 2023 questa Corte aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso detta pronuncia.

In atti vi è, inoltre, certificazione del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (DAP) da cui si evince l'avvenuta consegna al Paese richiedente in data 25 ottobre 2023.

2. Hanno proposto ricorso i difensori del richiesto, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di fuga, nonché la sussistenza in concreto di detto pericolo.

Il ricorrente nelle more ha infatti reperito un alloggio in Milano.

Inoltre, la mancanza di radicamento in Italia non è motivo sufficiente per determinare la sussistenza del pericolo di fuga che deve essere comunque valutato in concreto, con riferimento alle qualità personali del detenuto.

Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, richiamando l'ordinanza applicativa genetica, fa riferimento unicamente 'al mancato radicamento, né offre adeguata spiegazione alla ritenuta inidoneità della custodia domestica eventualmente rafforzata dai dispositivi di controllo elettronici, utilizzando formule di stile, tali da rendere apodittica e apparente la motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro i-igorosi e brevissimi tdrnnini, e salve cause« di forza maggiore, l'iritèressato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di pericula libertatis: con la conseguenza che, come avvenuto nel caso in esame, in ragione della intervenuta decisione da parte di questa Corte del ricorso proposto contro la sentenza di accoglimento della richiesta di consegna, in tale fase perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento in materia cautelare (tra le altre, Sez. 6, n. 33280 del 06/09/2021, Goldoni, Rv. 281845; Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823).

Dalla certificazione del DAP emerge peraltro che il ricorrente è stato effettivamente consegnato in data 25 ottobre 2023.

La sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente esclude che lo stesso debba essere condannato al pagamento di spese processuali o di un'ammenda.

3. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P. Q. M. Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 28/09/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la impugnata ordinanza la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che detta istanza non presentasse alcun elemento di novità e che permanesse inalterata l'esigenza di garantire che la consegna della persona richiesta. La Corte rappresentava altresì di avere già dichiarato, con sentenza del 19 settembre 2023, sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] francese, in relazione a fatti costituenti reato anche nell'ordinamento italiano, sussumibili nei delitti di cui agli artt. 416, 629, 640-ter, 648-bis/648-ter, 615-ter, 615 -quinquies cod. pen. Con sentenza n. 41786 del 12 ottobre 2023 questa Corte aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso detta pronuncia. In atti vi è, inoltre, certificazione del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (DAP) da cui si evince l'avvenuta consegna al Paese richiedente in data 25 ottobre 2023. 2. Hanno proposto ricorso i difensori del richiesto, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di fuga, nonché la sussistenza in concreto di detto pericolo. Il ricorrente nelle more ha infatti reperito un alloggio in Milano. Inoltre, la mancanza di radicamento in Italia non è motivo sufficiente per determinare la sussistenza del pericolo di fuga che deve essere comunque valutato in concreto, con riferimento alle qualità personali del detenuto. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, richiamando l'ordinanza applicativa genetica, fa riferimento unicamente 'al mancato radicamento, né offre adeguata spiegazione alla ritenuta inidoneità della custodia domestica eventualmente rafforzata dai dispositivi di controllo elettronici, utilizzando formule di stile, tali da rendere apodittica e apparente la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro i-igorosi e brevissimi tdrnnini, e salve cause« di forza maggiore, l'iritèressato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di pericula libertatis: con la conseguenza che, come avvenuto nel caso in esame, in ragione della intervenuta decisione da parte di questa Corte del ricorso proposto contro la sentenza di accoglimento della richiesta di consegna, in tale fase perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento in materia cautelare (tra le altre, Sez. 6, n. 33280 del 06/09/2021, Goldoni, Rv. 281845; Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823). Dalla certificazione del DAP emerge peraltro che il ricorrente è stato effettivamente consegnato in data 25 ottobre 2023. La sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente esclude che lo stesso debba essere condannato al pagamento di spese processuali o di un'ammenda. 3. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P. Q. M. Dichiara inammis
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