CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; vista la memoria inviata in data 18 novembre 2025, ad ore 19:38 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale ha confermato il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro probatorio di confezioni di profumo e prodotti simili recanti segni distintivi di note marche di lusso, eseguito nei confronti della indagata presso uno stand di un mercato rionale siciliano. 2. Il ricorso deduce, con unico motivo, tutti i vizi motivazionali attinenti alla sussistenza del fumus del reato ed alle finalità perseguite con il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché adduce un unico motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. Sotto un primo profilo, il motivo dedotto non rientra tra quelli permessi avverso un provvedimento cautelare reale, visto che l’art. 325 cod. proc. pen. espressamente circoscrive le ragioni di critica a tali decisioni a (supposte) violazioni di legge (“Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, l'imputato e il suo difensore … possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”), escludendo possibili vizi motivazionali.Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Nel caso concreto, fin dall’intestazione, il motivo è incentrato su aspetti attinenti alla giustificazione fornita dal Tribunale in ordine al fumus ed alla finalità del sequestro, di cui si contesta la sufficienza, non la legittimità. Ed è appena il caso di sottolineare che, sebbene la costante giurisprudenza di questa Corte ricomprenda il difetto di motivazione nella violazione di legge, quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), tale condizione non è certo ravvisabile nel caso oggetto di scrutino, ove la motivazione risulta adeguata e sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso. L’ordinanza contestata, infatti, soddisfa le esigenze difensive pur evidenziate nel ricorso, poiché (ed è questa la ragione della manifesta infondatezza del motivo, ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, come detto in esordio) spiega puntualmente che la convalida del sequestro d’iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, fa una descrizione del reato ipotizzato, con riferimento a tipologia, oggetto, data e luogo, e, dall’altro, indica le finalità istruttorie sul corpo di reato che giustificano l’ablazione della rem captam. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore