Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00931/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IEMMA Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale per il riesame reale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 15 ottobre 2023, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone procede per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 633, 392, 393 cod. pen. 1.1.

Il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero in data 28 aprile 2023, avente ad oggetto le catene, i lucchetti ed i cartelli -recanti l'indicazione di lemma Luigi come proprietario- collocati all'ingresso del fondo indicato in imputazione al fine di inibire l'accesso a [OSCURATO:PERSONA] (che assume di essere la legittima titolare del diritto di proprietà sullo stesso fondo), ritenendo che tali oggetti fossero cose ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti-reato descritti in imputazione.

1.2. Ad avviso del Tribunale il decreto di sequestro probatorio impugnato indica, con sufficiente determinatezza e specificità, tanto le ipotesi di reato per le quali si procede, quanto le esigenze dimostrative del fatto necessarie per astringere la res (per quanto corpo del reato o cosa ad esso pertinente) al procedimento (Sez.

U. n. 36072/2018, Rv. 273548; in continuità con Sez, U, n. 5876/2004, Ferazzi: che declinano i requisiti motivazionali indispensabili del decreto di sequestro probatorio).

2. Avvero tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, articolando a motivo della impugnazione la questione sottesa del possesso ad usucapione del fondo oggetto di contesa.

Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe pertanto dovuto rimettere le parti innanzi al competente giudice civile per decidere sulla proprietà del fondo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

1.1. In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053).

Nella fattispecie processuale all'esame, il Tribunale ha speso una congruente argomentazione per rappresentare la necessità di apprensione al processo delle cose indicate nel decreto, valorizzando l'esigenza di riscontrare le ipotesi di reato indicate nel decreto impugnato.

Motivazione che il ricorrente mostra di ritenere illogica e di non condividere.

Tale motivo, fondato sulla malintesa latitudine della impugnazione di legittimità, si traduce in una inammissibile denuncia di illogicità della motivazione.

Le asserzioni difensive e le produzioni documentali sono inidonee ad intaccare il fumus dei reati così come contestati.

1.2. Quanto alla eccepita inosservanza di quanto dispone l'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., le censure sviluppate con l'atto di impugnazione sono manifestamente infondate.

Il sequestro non ha infatti ad oggetto il fondo conteso, ma solo gli strumenti che ne impediscono l'accesso e la fruizione ed i cartelli che ne manifestano il possesso.

La disposizione processuale traslativa della giurisdizione deve essere letta in uno con quelle di cui al comma 7 dello stesso articolo e del comma 3 dell'art. 263 cod. proc. pen..

Il giudice del riesame è pertanto tenuto a devolvere alla giurisdizione civile l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa, esclusivamente ove intenda restituirla, cioè nel caso in cui proceda all'annullamento, per qualsiasi ragione, del provvedimento cautelare.

Conclusione che peraltro è agevole raggiungere anche solo considerando l'obbligo di mantenimento (precario) del sequestro previsto dallo stesso comma 8 dell'art. 324, nelle more della decisione del giudice civile.

Nella fattispecie, viceversa, il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame e mantenuto il sequestro, ritendo che ne ricorressero i presupposti normativi; non operava pertanto la disposizione traslativa, trovando viceversa applicazione la regola generale prevista dall'art. 2 del codice di rito, che legittima il giudice penale ad esprimersi - peraltro con valore meramente incidentale - su tutte le questioni pregiudiziali alla sua decisione (Sez. 5, n. 21157 del 26 marzo 2019, Rv. 275348).

Peraltro, dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge come il giudice del riesame nemmeno abbia inteso affermare l'effettività del diritto della Megna.

La ratio della decisione impugnata è quella per cui, in ogni caso, appare necessario mantenere il sequestro, che riguarda, peraltro, non il suolo conteso, ma lucchetti e cartelli (aventi funzione inibitoria dell'accesso al fondo) strumentali per l'accertamento dei fatti descritti in imputazione.

2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IEMMA Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale per il riesame reale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 15 ottobre 2023, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone procede per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 633, 392, 393 cod. pen. 1.1. Il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero in data 28 aprile 2023, avente ad oggetto le catene, i lucchetti ed i cartelli -recanti l'indicazione di lemma Luigi come proprietario- collocati all'ingresso del fondo indicato in imputazione al fine di inibire l'accesso a [OSCURATO:PERSONA] (che assume di essere la legittima titolare del diritto di proprietà sullo stesso fondo), ritenendo che tali oggetti fossero cose ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti-reato descritti in imputazione. 1.2. Ad avviso del Tribunale il decreto di sequestro probatorio impugnato indica, con sufficiente determinatezza e specificità, tanto le ipotesi di reato per le quali si procede, quanto le esigenze dimostrative del fatto necessarie per astringere la res (per quanto corpo del reato o cosa ad esso pertinente) al procedimento (Sez. U. n. 36072/2018, Rv. 273548; in continuità con Sez, U, n. 5876/2004, Ferazzi: che declinano i requisiti motivazionali indispensabili del decreto di sequestro probatorio). 2. Avvero tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, articolando a motivo della impugnazione la questione sottesa del possesso ad usucapione del fondo oggetto di contesa. Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe pertanto dovuto rimettere le parti innanzi al competente giudice civile per decidere sulla proprietà del fondo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 1.1. In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053). Nella fattispecie processuale all'esame, il Tribunale ha speso una congruente argomentazione per rappresentare la necessità di apprensione al processo delle cose indicate nel decreto, valorizzando l'esigenza di riscontrare le ipotesi di reato indicate nel decreto impugnato. Motivazione che il ricorrente mostra di ritenere illogica e di non condividere. Tale motivo, fondato sulla malintesa latitudine della impugnazione di legittimità, si traduce in una inammissibile denuncia di illogicità della motivazione. Le asserzioni difensive e le produzioni documentali sono inidonee ad intaccare il fumus dei reati così come contestati. 1.2. Quanto alla eccepita inosservanza di quanto dispone l'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., le censure sviluppate con l'atto di impugnazione sono manifestamente infondate. Il sequestro non ha infatti ad oggetto il fondo conteso, ma solo gli strumenti che ne impediscono l'accesso e la fruizione ed i cartelli che ne manifestano il possesso. La disposizione processuale traslativa della giurisdizione deve essere letta in uno con quelle di cui al comma 7 dello stesso articolo e del comma 3 dell'art. 263 cod. proc. pen.. Il giudice del riesame è pertanto tenuto a devolvere alla giurisdizione civile l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa, esclusivamente ove intenda restituirla, cioè nel caso in cui proceda all'annullamento, per qualsiasi ragione, del provvedimento cautelare. Conclusione che peraltro è agevole raggiungere anche solo considerando l'obbligo di mantenimento (precario) del sequestro previsto dallo stesso comma 8 dell'art. 324, nelle more della decisione del giudice civile. Nella fattispecie, viceversa, il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame e mantenuto il sequestro, ritendo che ne ricorressero i presupposti normativi; non operava pertanto la disposizione traslativa, trovando viceversa applicazione la regola generale prevista dall'art. 2 del codice di rito, che legittima il giudice penale ad esprimersi - peraltro con valore meramente incidentale - su tutte le questioni pregiudiziali alla sua decisione (Sez. 5, n. 21157 del 26 marzo 2019, Rv. 275348). Peraltro, dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge come il giudice del riesame nemmeno abbia inteso affermare l'effettività del diritto della Megna. La ratio della decisione impugnata è quella per cui, in ogni caso, appare necessario mantenere il sequestro, che riguarda, peraltro, non il suolo conteso, ma lucchetti e cartelli (aventi funzione inibitoria dell'accesso al fondo) strumentali per l'accertamento dei fatti descritti in imputazione. 2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5
Decreto Cassazione n. 00931/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris