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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32478/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/03/2021 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 8 marzo 2021 confermava la sentenza del 25 gennaio 2019 del tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato ex art. 73 comma 5 DPR

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante i propri difensori, sollevando con il primo ricorso, proposto a mezzo dell'avv.to Marino, due motivi di impugnazione e con il secondo ricorso, proposto a mezzo dell'avv.to Santangelo, un unico motivo di impugnazione

3. Deduce, mediante il primo motivo del primo ricorso sopra indicato, il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.

Si rappresenta la possibilità per la corte di appello di applicare d'ufficio la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. pur in assenza di conforme motivo di gravame.

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. attesa la sussistenza di tutti gli elementi fondanti la predetta circostanza.

5. Con il secondo ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione in via prevalente delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata applicazione delle fattispecie ex artt. 131 bis e 62 n. 4 cod. pen.

Si contesta la carenza di motivazione a fronte di un laconico richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod,. pen. e, quanto alla recidiva, si rappresenta che il precedente penale rilevante risalirebbe a circa tre anni prima e che non avrebbe potuto essere riconosciuta in ragione della modestia del fatto .

Deduce la carenza di motivazione anche in relazione alle invocate fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. e 62 n. 4 cod. pen., sostenendosi peraltro che avrebbero potuto essere concesse anche di ufficio.

Si conclude affermando anche la sussistenza della manifesta illogicità della motivazione.

6. Quanto al primo motivo del primo ricorso, si osserva che la corte di appello non si è limitata a ritenere necessario un motivo di gravame in relazione alla applicabilità della fattispecie evocata, avendo anche esaminato, comunque, il merito della vicenda, escludendo la configurabilità della causa di non punibilità in ragione delle modalità della condotta ascritta oltre che della pericolosità del ricorrente nel settore dello spaccio di droga.

Quest'ultimo profilo motivazionale non è stato attinto con il ricorso, se non in via del tutto generica, mediante la non specificata affermazione della sussistenza dei requisiti della fattispecie.7.

Quanto al secondo motivo, è infondato, in quanto il ricorrente, da una parte, si è limitato a dedurre solo il vizio di violazione di legge, che, come noto, presuppone la sussistenza di dati obiettivi e indiscussi - diversamente dal caso di specie - in ordine ai quali si proponga una diversa qualificazione giuridica; dall'altra, senza dedurre il vizio motivazionale e tantomeno la specifica tipologia del medesimo, sub specie del vizio di mancanza, o manifesta contraddittorietà o illogicità (cfr. in punto di necessaria distinzione dei vizi di motivazione sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535), si è limitato genericamente a sostenere la sussistenza dei requisiti fondanti la fattispecie ex art. 62 comma 4 invocata.

Sebbene il requisito della specificità dei motivi implichi non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).

Ritiene pertanto la corte che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

8. In ordine al secondo ricorso, nella parte inerente la mancata applicazione in via prevalente delle attenuanti generiche, il motivo è infondato avendo la corte escluso il giudizio di prevalenza di tali circostanze evidenziando, in sostanza, il carattere benevolo della relativa applicazione - e quindi, seppur in via implicita ma chiara, lo scarso "peso" rispetto al confronto con la recidiva - siccome conseguente solo alla acquisizione concordata delle verifiche di laboratorio.

Quanto alla contestata mancata esclusione della recidiva, la censura è fondata: è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010 Rv. 247838 - 01).

La corte non ha fatto applicazione di tali principi, limitandosi a rilevare la sussistenza di un precedente penale e concludendo per la configurabilità di un giudizio di incrementata pericolosità sociale in alcun modo esplicitato nella sua sottostante elaborazione, incorrendo in un vizio di motivazione apparente e quindi inesistente, tale essendo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» ,(Sez. 11, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]) ovvero quella connotata dall'essere del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ovvero che rientri in casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 Ud. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 263100 - 01).

Quanto alle censure inerenti le fattispecie ex art. 131 bis e 62 n. 4 cod. pen., va rilevata la manifesta infondatezza delle stesse a fronte di una motivazione sussistente, ancorchè non condivisa dal ricorrente.

Quanto alla invocazione del vizio di manifesta illogicità va rilevata la carenza di specificità essendo stato dedotto al termine del ricorso senza alcuna doverosa illustrazione,.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata limitatamente alla valutazione inerente il riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio anche in ordine all'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della corte di appello di Bari.

Con dichiarazione di rigetto nel resto dei ricorsi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della recidiva, con rinvio ad altra sezione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/03/2021 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 8 marzo 2021 confermava la sentenza del 25 gennaio 2019 del tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato ex art. 73 comma 5 DPR 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante i propri difensori, sollevando con il primo ricorso, proposto a mezzo dell'avv.to Marino, due motivi di impugnazione e con il secondo ricorso, proposto a mezzo dell'avv.to Santangelo, un unico motivo di impugnazione 3. Deduce, mediante il primo motivo del primo ricorso sopra indicato, il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. Si rappresenta la possibilità per la corte di appello di applicare d'ufficio la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. pur in assenza di conforme motivo di gravame. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. attesa la sussistenza di tutti gli elementi fondanti la predetta circostanza. 5. Con il secondo ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione in via prevalente delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata applicazione delle fattispecie ex artt. 131 bis e 62 n. 4 cod. pen. Si contesta la carenza di motivazione a fronte di un laconico richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod,. pen. e, quanto alla recidiva, si rappresenta che il precedente penale rilevante risalirebbe a circa tre anni prima e che non avrebbe potuto essere riconosciuta in ragione della modestia del fatto . Deduce la carenza di motivazione anche in relazione alle invocate fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. e 62 n. 4 cod. pen., sostenendosi peraltro che avrebbero potuto essere concesse anche di ufficio. Si conclude affermando anche la sussistenza della manifesta illogicità della motivazione. 6. Quanto al primo motivo del primo ricorso, si osserva che la corte di appello non si è limitata a ritenere necessario un motivo di gravame in relazione alla applicabilità della fattispecie evocata, avendo anche esaminato, comunque, il merito della vicenda, escludendo la configurabilità della causa di non punibilità in ragione delle modalità della condotta ascritta oltre che della pericolosità del ricorrente nel settore dello spaccio di droga. Quest'ultimo profilo motivazionale non è stato attinto con il ricorso, se non in via del tutto generica, mediante la non specificata affermazione della sussistenza dei requisiti della fattispecie.7. Quanto al secondo motivo, è infondato, in quanto il ricorrente, da una parte, si è limitato a dedurre solo il vizio di violazione di legge, che, come noto, presuppone la sussistenza di dati obiettivi e indiscussi - diversamente dal caso di specie - in ordine ai quali si proponga una diversa qualificazione giuridica; dall'altra, senza dedurre il vizio motivazionale e tantomeno la specifica tipologia del medesimo, sub specie del vizio di mancanza, o manifesta contraddittorietà o illogicità (cfr. in punto di necessaria distinzione dei vizi di motivazione sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535), si è limitato genericamente a sostenere la sussistenza dei requisiti fondanti la fattispecie ex art. 62 comma 4 invocata. Sebbene il requisito della specificità dei motivi implichi non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Ritiene pertanto la corte che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8. In ordine al secondo ricorso, nella parte inerente la mancata applicazione in via prevalente delle attenuanti generiche, il motivo è infondato avendo la corte escluso il giudizio di prevalenza di tali circostanze evidenziando, in sostanza, il carattere benevolo della relativa applicazione - e quindi, seppur in via implicita ma chiara, lo scarso "peso" rispetto al confronto con la recidiva - siccome conseguente solo alla acquisizione concordata delle verifiche di laboratorio. Quanto alla contestata mancata esclusione della recidiva, la censura è fondata: è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 Rv. 247838 - 01). La corte non ha fatto applicazione di tali principi, limitandosi a rilevare la sussistenza di un precedente penale e concludendo per la configurabilità di un giudizio di incrementata pericolosità sociale in alcun modo esplicitato nella sua sottostante elaborazione, incorrendo in un vizio di motivazione apparente e quindi inesistente, tale essendo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» ,(Sez. 11, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]) ovvero quella connotata dall'essere del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ovvero che rientri in casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 Ud. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 263100 - 01). Quanto alle censure inerenti le fattispecie ex art. 131 bis e 62 n. 4 cod. pen., va rilevata la manifesta infondatezza delle stesse a fronte di una motivazione sussistente, ancorchè non condivisa dal ricorrente. Quanto alla invocazione del vizio di manifesta illogicità va rilevata la carenza di specificità essendo stato dedotto al termine del ricorso senza alcuna doverosa illustrazione,. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata limitatamente alla valutazione inerente il riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio anche in ordine all'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della corte di appello di Bari. Con dichiarazione di rigetto nel resto dei ricorsi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della recidiva, con rinvio ad altra sezione d
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