CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 50443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel marzo del 2018. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur avendo riconosciuto la Corte territoriale che il Giampaolo ha tempestivamente messo a disposizione degli organi fallimentari tutte le fatture relative all'attività della fallita e non ha posto in essere condotte distrattive ed invece ignorato i suoi tentativi di risollevare le sorti della società. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito alla mancata applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 20-bis c.p., essendosi limitati i giudici del merito ad evocare in proposito i plurimi precedenti dell'imputato, non ostativi fino a quando sia concedibile la sospensione condizionale della pena, e l'assenza di non meglio precisati elementi utili di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Mere censure in fatto sono quelle articolate con il primo motivo, le quali peraltro omettono di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ancorato il diniego delle attenuanti generiche, argomentando in maniera tutt'altro che illogica, dai plurimi precedenti da cui l'imputato risulta gravato e dal fatto che questi ha omesso di tenere regolarmente i libri contabili per molti anni. La Corte territoriale ha dunque fatto buon governo del consolidato insegnamento di questa Corte per cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., come fatto dai giudici di merito nel caso di specie, quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, Rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Anzitutto questa Corte ha già chiarito ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello ovvero, qualora non si sia proceduto con trattazione orale, con apposita memoria o con le conclusioni scritte del difensore (Sez. 6, Sentenza n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090). Né dal ricorso, né dagli atti relativi al giudizio d'appello, risulta che l'imputato abbia mai avanzato una richiesta di tal genere, né con il ricorso è stato precisato di quale tra le pene sostitutive introdotte dalla riforma del 2022 avrebbe richiesto l'applicazione, non potendo dunque egli eccepire il difetto di motivazione sul punto. Peraltro la Corte territoriale ha giustificato ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. l'affermata assenza delle condizioni per procedere alla sostituzione, facendo congro riferimento alla mancata dimostrazione di un interesse dell'imputato all'applicazione delle suddette pene sostitutive e, implicitamente, a quanto motivato in precedenza in merito al diniego delle attenuanti generiche, non già per affermare che la presenza di precedenti penali sia di per sé ostativa, ma per formulare un motivato giudizio negativo sulla personalità del Giampaolo ritenuto incompatibile con l'applicazione delle pene sostitutive. Non di meno la censura si rivela altresì generica, atteso che il ricorrente non evidenzia quali sarebbero gli elementi positivi di valutazione che, se considerati, avrebbero potuto condurre alla sostituzione.3. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d