Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11586/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

8283- 20 2 2 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto costituita daPROMODA [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, da E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e da I [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, al corso Italia, n. 171, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – dello studio legale “[OSCURATO:PERSONA]” -che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro s.n.c. irregolarecostituita tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , –[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e le t re soci e dell’anzidetta s.n.c. irregolare, rappresenta t e e dife s e disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorsoed elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTI econtro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ; C OMUNE di [OSCURATO:SOCIETA]; CAMERA di COMMERCIO di [OSCURATO:SOCIETA]; AGENZIA delle ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] nonché sul ricorso n. 29055- 2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.

RICORRENTE contro s.n.c. irregolarecostituita tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona de i rispettivi legali rappresentant i e le t re soci e dell’anzidetta s.n.c. irregolare , rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTI e contro [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto costituita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA]; CAMERA di COMMERCIO di [OSCURATO:SOCIETA]; AGENZIA delle ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] entrambi avverso il decreto dei 3/14.11.2022 della Corte d’Appello di Caltanissetta, udita la relazione nella camera di consiglio del 23novembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto del 14.11.2022, ha accolto il reclamo proposto dalla - così qualificatasi - s.n.c. irregolare costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione(che, quale società di fatto, era stata dichiarata fallita dal Tribunale della stessa città su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ) nonché, in proprio, da ciascuna dalle tre società (d ichiarate fallite per ripercussione) contro il decreto del giudice di primo grado che aveva respinto la loro istanza di chiusura della procedura.

La corte ha rilevato che non c’era prova della presentazione di domande tempestive di ammissione al passivo della società di fatto e ha ritenuto, pertanto, che la chiusura della procedura si imponesse alla stregua della letterale interpretazione dell’art. 118, 1° co., n. 1, l.fall., con conseguente chiusura, ai sensi dell’art. 118, 2° co., anche dei fallimenti delle singole società socie.2.

Avverso tale decreto ha nno proposto separati ricors i i l F allimento della società di fatto nonché delle società socie illimitatamente responsabili e il [OSCURATO:PERSONA] della Valleverdes.r.l. in liquidazione.

Ilricorso del [OSCURATO:PERSONA] della s.d.f., notificato il 1°.12. 2022, da qualificare come principale, è affidato a quattro motivi; il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], da qualificare incidentale, è affidato a due motivi.

La s .n.c. irregolare costituita tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché le tre società sue socie,hanno resistito a ciascun ricorso con distinti controricorsi.

Le altre parti intimate non hanno svolto difese.

Il ricorrente principale e le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.D isposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c od . p roc . c iv ., va rilevato in via preliminare che, con ordinanza n.7544/2023 del 15 marzo 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] della s.d.f. costituita fra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’annullamento della sentenza n. 649/2020 del 1° dicembre 2020 della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva revocato il fallimento.

2. Alla revoca del fallimento della c.d. supersocietà di fatto, con sentenza ormai coperta da giudicato,consegue il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia che faccia stato fra le stesse in ordine alla questione dibattuta nella presente sede, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contenderesui ricorsi riuniti.3.I ricorsi vanno tuttavia scrutinati al fine di provvedere, secondo il principio della soccombenza virtuale, alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio. 4.Il ricorrente principale d e nuncia col primo motivo la violazione dell’art.81 cod. proc. civ. e degli artt. 2295 e 2297 cod. civ., per aver la corte d’appello ritenuto legittimata a proporre il reclamo non già la società di fatto accertata dal tribunale e dichiarata fallita bensì una presunta società in nome collettivo irregolare. 5.Col secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della corte del merito sulle eccezioni pregiudiziali di rito da esso sollevate, di difetto di legittimazione e di interesse all’impugnazione delle reclamanti, e di mancanza di valida procura alle liti “rilasciata dai curatori delle singole società fallite ai propri difensori per la rappresentanza in giudizio della società di fatto”. 6.Con il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi costituiti: a) dall’impossibilità, per ragioni tecniche, di aprire in via telematica un procedimento a carico della s.d.f., sicché il progetto di stato passivo depositato dal curatore il 16.11.2020 all ’interno della procedura [OSCURATO:SOCIETA] doveva intendersi riferi to anche ai crediti insinuati nei confronti della c.d. supersocietà fallita; b) dall’aver il [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ben prima dell’udienza del1°.6.2021 - la domanda di ammissione al lo stato passivo della s.d.f.. 7.Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 101, 1° co. e 4° co., e 118, 1° co., n. 1, l.fall, sostenendo che anche la presentazione di una domanda tardiva – qua lora tale potesse considerarsi quella presentata dal [OSCURATO:PERSONA]- preclude la chiusura del fallimento ai sensi del n. 1 dell’art. 118 cit.

8. Censure sostanzialmente coincidenti con quelle illustrate nel terzo e nel quarto motivo del ricorso principale formano, rispettivamente, oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale.

9. Nessuno dei predetti motivi merita accoglimento. 10.1 Quanto al primo – ricordato che si qualifica come s.d.f. la società costituita dai soci verbalmente ( o per facta concludentia ) e come s.n.c. irregolare quella che, pur in presenza di un atto costitutivo redatto per iscritto dai soci, non risulta iscritta nel registro imprese, ma che in entrambi i casi la disciplina applicabile è quella propria della collettiva irreg olare – va rileva to che il fatto che la reclamante si fosse impropriamente qualificata s.n.c anziché s.d.f. non comportava alcun problema nell’identificazione della stessa come il soggetto fallito e non era pertanto sufficiente ad escluderne la legittimazione a impugnare il provvedimento del tribunale di diniego della chiusura della procedura.

Del resto, aconferma dell’identità soggettiva della reclamante e del corretto riscontro della sua legittimazione da parte della corte d’appello, va evidenziato che il reclamo è stato proposto anche dalle tre società dichiarate fallite ai sensi del 1° co. dell’art. 147 l.fall. in quanto socie della società di fatto ( cfr. Cass.2.12.2011, n. 25860, secondo cui nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società). 10.2.Quanto al secondo , va premesso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito; più esattamente, può configurarsiun vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod.proc.civ., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte(cfr. Cass. 12.1.2016, n. 321).

Ciò precisato, la corte d’appello ha correttamente ritenuto (in via implicita) prive di qualsivoglia fondamento le eccezioni svolte in rito dal [OSCURATO:PERSONA], di difetto di legittimazionedelle reclamanti e di mancanza di una valida procura in capo al loro difensore, basa te sul singolare assunto che dovessero essere i curatori (o meglio, il curatore) dei fallimenti delle singole società dichiarate fallite, e non già i liquidatori delle stesse , a dover conferire la procura per proporre il reclamo: assunto frutto , all’evidenza, di un’indebita (e per il vero incomprensibile) confusione nell’individuazione delle parti del procedimento, quasi che il curatore possa (in qualsivoglia giudizio che veda il fallito contrapposto al fallimento) rivestire la funzione di rappresentante processuale sia della massa sia, al contempo, dell’imprenditore insolvente (in altri termini, fungere sia da attore sia da convenuto o, come nella specie, sia da reclamante sia da reclamato).

Altrettanto correttamente il giudice del reclamo ha ritenuto di non doversi soffermare a motivare sul rigetto dell’ulteriore eccezione pregiudiziale del(l’allora) resistente, di difetto di interesse delle fallite a proporre il reclamo, sorretta dall’assunto che per una società in liquidazione volontaria l’ottenimento di un provvedimento di chiusura della procedura non costituisceun risultato utile e giuridicamente apprezzabile volta che il fallimento mira al medesimo scopo, della liquidazione del patrimonio sociale: anche tale assunto è, all’evidenza, alquanto singolare e palesemente errato, non fosse altro che perché - pur a prescindere dal la considerazione per cui la liquidazione fallimentare si impone solo in caso di eccedenza della passività sulle attività(cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. n. 24660/020) – condurrebbe all’esito abnorme di precludere la chiusura exart. 118, 1° co., n. 1, l.fall. di tutti i fallimenti di società in liquidazionevolontaria.

10.3. L’inammissibilità e l’infondatezza delle censure svolte nel terzo motivo del ricorso principale e nel primo di quello incidentale emergono dal duplice rilievo che nessuno dei due ricorrenti è stato in grado di indicare quali altri creditori, oltre al [OSCURATO:PERSONA], avessero richiesto l’ammissione allo stato passivo della s.d.f. e che, secondo quanto espressamente riportato nel ricorso incidentale, il tribunale, con la sentenza dichiarativa , aveva fissato l’udienza per l’esame delle domande tempestive al 9 giugno del 2020 (sicché il termine per la loro proposizione scadeva il 9 maggio 2020).

E’ del tutto irrilevante che l’udienza sia stata poi rinviata, sino a slittare al 23 febbraio e al 1° giugno 2021, date in cui, secondo quanto accertato nel decreto impugnato, sono stati chiusi e dichiarati esecutivi gli stati passivi dei fallimenti della s.d.f. e delle socie illimitatamente responsabili.

Peraltro, la domanda del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 maggio 2021, sarebbe risultata tardiva anche a ritenere (così come erroneamente fatto dalla corte d’appello) che il termine per la sua proposizione d ovesse essere conteggiato, a ritroso, dall’ultima delle predette date.

10.4. Il rigetto del quarto motivo del ricorso principale e del secondo di quello incidentale discende infine dall’applicazione del principio, enunciato in via incidentale da Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478,al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118 , 1° co., n. 1 l. fall. si impone qualora nessun creditore abbia propo sto domanda di ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa, stante l’inesistenza di una razionale causa di prosecuzione della procedura in assenza di creditori da soddisfare.

11. All’astratta infondatezza di tutti i motivi di ricorso consegue la condanna del ricorrente principale e di quello incidentale, in via fra loro solidale, al pagamento in favore delle controricorrenti, anch’esse in via fra loro solid ale , delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

Vannoinvece interamente compensate fra le parti le spese della prima e della seconda fase del procedimento di merito, ex art. 119, 1° e 3° comma, l. fall., per le ragioni già enunciate dalla corte d’appello (parziale novità delle questioni trattate; mancanza di precedenti specifici riguardanti il fallimento di una cd. supersocietà di fatto).

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti che non hanno svolto difese, rimaste contumaci anche nel procedimento di reclamo.

Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass.20697/2021).

P.Q.M.

La Corte, riunito il ricorso iscritto al n. 29055/2022 r.g. al ricorso iscritto al n. 28283/2022 r.g.,dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli stessi; condannail ricorrente principale e quello incidentale, in via fra loro solidale, a pagare alle controricorrenti, anch’esse in via fra loro solidale, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 15.600,00, di cui euro 600,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente fra le parti le spese della fase di merito.Così deciso in Roma nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8283- 20 2 2 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto costituita daPROMODA [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, da E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e da I [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, al corso Italia, n. 171, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – dello studio legale “[OSCURATO:PERSONA]” -che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro s.n.c. irregolarecostituita tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , –[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e le t re soci e dell’anzidetta s.n.c. irregolare, rappresenta t e e dife s e disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorsoed elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTI econtro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ; C OMUNE di [OSCURATO:SOCIETA]; CAMERA di COMMERCIO di [OSCURATO:SOCIETA]; AGENZIA delle ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] nonché sul ricorso n. 29055- 2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso. RICORRENTE contro s.n.c. irregolarecostituita tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona de i rispettivi legali rappresentant i e le t re soci e dell’anzidetta s.n.c. irregolare , rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTI e contro [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto costituita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA]; CAMERA di COMMERCIO di [OSCURATO:SOCIETA]; AGENZIA delle ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] entrambi avverso il decreto dei 3/14.11.2022 della Corte d’Appello di Caltanissetta, udita la relazione nella camera di consiglio del 23novembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto del 14.11.2022, ha accolto il reclamo proposto dalla - così qualificatasi - s.n.c. irregolare costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione(che, quale società di fatto, era stata dichiarata fallita dal Tribunale della stessa città su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ) nonché, in proprio, da ciascuna dalle tre società (d ichiarate fallite per ripercussione) contro il decreto del giudice di primo grado che aveva respinto la loro istanza di chiusura della procedura. La corte ha rilevato che non c’era prova della presentazione di domande tempestive di ammissione al passivo della società di fatto e ha ritenuto, pertanto, che la chiusura della procedura si imponesse alla stregua della letterale interpretazione dell’art. 118, 1° co., n. 1, l.fall., con conseguente chiusura, ai sensi dell’art. 118, 2° co., anche dei fallimenti delle singole società socie.2. Avverso tale decreto ha nno proposto separati ricors i i l F allimento della società di fatto nonché delle società socie illimitatamente responsabili e il [OSCURATO:PERSONA] della Valleverdes.r.l. in liquidazione. Ilricorso del [OSCURATO:PERSONA] della s.d.f., notificato il 1°.12. 2022, da qualificare come principale, è affidato a quattro motivi; il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], da qualificare incidentale, è affidato a due motivi. La s .n.c. irregolare costituita tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché le tre società sue socie,hanno resistito a ciascun ricorso con distinti controricorsi. Le altre parti intimate non hanno svolto difese. Il ricorrente principale e le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.D isposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c od . p roc . c iv ., va rilevato in via preliminare che, con ordinanza n.7544/2023 del 15 marzo 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] della s.d.f. costituita fra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’annullamento della sentenza n. 649/2020 del 1° dicembre 2020 della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva revocato il fallimento. 2. Alla revoca del fallimento della c.d. supersocietà di fatto, con sentenza ormai coperta da giudicato,consegue il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia che faccia stato fra le stesse in ordine alla questione dibattuta nella presente sede, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contenderesui ricorsi riuniti.3.I ricorsi vanno tuttavia scrutinati al fine di provvedere, secondo il principio della soccombenza virtuale, alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio. 4.Il ricorrente principale d e nuncia col primo motivo la violazione dell’art.81 cod. proc. civ. e degli artt. 2295 e 2297 cod. civ., per aver la corte d’appello ritenuto legittimata a proporre il reclamo non già la società di fatto accertata dal tribunale e dichiarata fallita bensì una presunta società in nome collettivo irregolare. 5.Col secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della corte del merito sulle eccezioni pregiudiziali di rito da esso sollevate, di difetto di legittimazione e di interesse all’impugnazione delle reclamanti, e di mancanza di valida procura alle liti “rilasciata dai curatori delle singole società fallite ai propri difensori per la rappresentanza in giudizio della società di fatto”. 6.Con il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi costituiti: a) dall’impossibilità, per ragioni tecniche, di aprire in via telematica un procedimento a carico della s.d.f., sicché il progetto di stato passivo depositato dal curatore il 16.11.2020 all ’interno della procedura [OSCURATO:SOCIETA] doveva intendersi riferi to anche ai crediti insinuati nei confronti della c.d. supersocietà fallita; b) dall’aver il [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ben prima dell’udienza del1°.6.2021 - la domanda di ammissione al lo stato passivo della s.d.f.. 7.Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 101, 1° co. e 4° co., e 118, 1° co., n. 1, l.fall, sostenendo che anche la presentazione di una domanda tardiva – qua lora tale potesse considerarsi quella presentata dal [OSCURATO:PERSONA]- preclude la chiusura del fallimento ai sensi del n. 1 dell’art. 118 cit. 8. Censure sostanzialmente coincidenti con quelle illustrate nel terzo e nel quarto motivo del ricorso principale formano, rispettivamente, oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale. 9. Nessuno dei predetti motivi merita accoglimento. 10.1 Quanto al primo – ricordato che si qualifica come s.d.f. la società costituita dai soci verbalmente ( o per facta concludentia ) e come s.n.c. irregolare quella che, pur in presenza di un atto costitutivo redatto per iscritto dai soci, non risulta iscritta nel registro imprese, ma che in entrambi i casi la disciplina applicabile è quella propria della collettiva irreg olare – va rileva to che il fatto che la reclamante si fosse impropriamente qualificata s.n.c anziché s.d.f. non comportava alcun problema nell’identificazione della stessa come il soggetto fallito e non era pertanto sufficiente ad escluderne la legittimazione a impugnare il provvedimento del tribunale di diniego della chiusura della procedura. Del resto, aconferma dell’identità soggettiva della reclamante e del corretto riscontro della sua legittimazione da parte della corte d’appello, va evidenziato che il reclamo è stato proposto anche dalle tre società dichiarate fallite ai sensi del 1° co. dell’art. 147 l.fall. in quanto socie della società di fatto ( cfr. Cass.2.12.2011, n. 25860, secondo cui nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società). 10.2.Quanto al secondo , va premesso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito; più esattamente, può configurarsiun vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod.proc.civ., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte(cfr. Cass. 12.1.2016, n. 321). Ciò precisato, la corte d’appello ha correttamente ritenuto (in via implicita) prive di qualsivoglia fondamento le eccezioni svolte in rito dal [OSCURATO:PERSONA], di difetto di legittimazionedelle reclamanti e di mancanza di una valida procura in capo al loro difensore, basa te sul singolare assunto che dovessero essere i curatori (o meglio, il curatore) dei fallimenti delle singole società dichiarate fallite, e non già i liquidatori delle stesse , a dover conferire la procura per proporre il reclamo: assunto frutto , all’evidenza, di un’indebita (e per il vero incomprensibile) confusione nell’individuazione delle parti del procedimento, quasi che il curatore possa (in qualsivoglia giudizio che veda il fallito contrapposto al fallimento) rivestire la funzione di rappresentante processuale sia della massa sia, al contempo, dell’imprenditore insolvente (in altri termini, fungere sia da attore sia da convenuto o, come nella specie, sia da reclamante sia da reclamato). Altrettanto correttamente il giudice del reclamo ha ritenuto di non doversi soffermare a motivare sul rigetto dell’ulteriore eccezione pregiudiziale del(l’allora) resistente, di difetto di interesse delle fallite a proporre il reclamo, sorretta dall’assunto che per una società in liquidazione volontaria l’ottenimento di un provvedimento di chiusura della procedura non costituisceun risultato utile e giuridicamente apprezzabile volta che il fallimento mira al medesimo scopo, della liquidazione del patrimonio sociale: anche tale assunto è, all’evidenza, alquanto singolare e palesemente errato, non fosse altro che perché - pur a prescindere dal la considerazione per cui la liquidazione fallimentare si impone solo in caso di eccedenza della passività sulle attività(cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. n. 24660/020) – condurrebbe all’esito abnorme di precludere la chiusura exart. 118, 1° co., n. 1, l.fall. di tutti i fallimenti di società in liquidazionevolontaria. 10.3. L’inammissibilità e l’infondatezza delle censure svolte nel terzo motivo del ricorso principale e nel primo di quello incidentale emergono dal duplice rilievo che nessuno dei due ricorrenti è stato in grado di indicare quali altri creditori, oltre al [OSCURATO:PERSONA], avessero richiesto l’ammissione allo stato passivo della s.d.f. e che, secondo quanto espressamente riportato nel ricorso incidentale, il tribunale, con la sentenza dichiarativa , aveva fissato l’udienza per l’esame delle domande tempestive al 9 giugno del 2020 (sicché il termine per la loro proposizione scadeva il 9 maggio 2020). E’ del tutto irrilevante che l’udienza sia stata poi rinviata, sino a slittare al 23 febbraio e al 1° giugno 2021, date in cui, secondo quanto accertato nel decreto impugnato, sono stati chiusi e dichiarati esecutivi gli stati passivi dei fallimenti della s.d.f. e delle socie illimitatamente responsabili. Peraltro, la domanda del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 maggio 2021, sarebbe risultata tardiva anche a ritenere (così come erroneamente fatto dalla corte d’appello) che il termine per la sua proposizione d ovesse essere conteggiato, a ritroso, dall’ultima delle predette date. 10.4. Il rigetto del quarto motivo del ricorso principale e del secondo di quello incidentale discende infine dall’applicazione del principio, enunciato in via incidentale da Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478,al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118 , 1° co., n. 1 l. fall. si impone qualora nessun creditore abbia propo sto domanda di ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa, stante l’inesistenza di una razionale causa di prosecuzione della procedura in assenza di creditori da soddisfare. 11. All’astratta infondatezza di tutti i motivi di ricorso consegue la condanna del ricorrente principale e di quello incidentale, in via fra loro solidale, al pagamento in favore delle controricorrenti, anch’esse in via fra loro solid ale , delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo. Vannoinvece interamente compensate fra le parti le spese della prima e della seconda fase del procedimento di merito, ex art. 119, 1° e 3° comma, l. fall., per le ragioni già enunciate dalla corte d’appello (parziale novità delle questioni trattate; mancanza di precedenti specifici riguardanti il fallimento di una cd. supersocietà di fatto). Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti che non hanno svolto difese, rimaste contumaci anche nel procedimento di reclamo. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass.20697/2021). P.Q.M. La Corte, riunito il ricorso iscritto al n. 29055/2022 r.g. al ricorso iscritto al n. 28283/2022 r.g.,dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli stessi; condannail ricorrente principale e quello incidentale, in via fra loro solidale, a pagare alle controricorrenti, anch’esse in via fra loro solidale, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 15.600,00, di cui euro 600,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente fra le parti le spese della fase di merito.Così deciso in Roma nella ca
Sentenza Cassazione n. 11586/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris