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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10164/2026

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rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 10572/2023 depositata il 20/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/20261.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Enna, CalogeroBruno proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n.TYU01B700142 con il quale l’Agenzia delle Entrate - in relazione a lavorieseguiti presso il suo fondo agricolo, per i quali aveva ottenuto contributidal fondo europeo di sviluppo rurale - aveva recuperato, per l’annod’imposta 2015, l’IVA a suo avviso indebitamente detratta per € 43.143,aveva recuperato a tassazione, per l’IRPEF, € 79.769 quali contributiindebitamente percepiti ed irrogato le relative sanzioni.

Con tale atto,l’Amministrazione evidenziava che, nell’ambito di indagini che avevanodato luogo anche ad un procedimento penale, era emerso che l’impresaagricola [OSCURATO:PERSONA], che aveva eseguito i predetti lavori, avevafatturato importi sensibilmente superiori a quelli dovuti per le opereeffettivamente realizzate (nel caso di specie, diciassette fatture per operein tutto o in parte inesistenti); i compensi erano stati corrisposti mediantebonifico e poi restituiti al [OSCURATO:PERSONA] in contanti, consentendogli di percepireillegittimamente i contributi e, per quanto interessa in questa sede, didetrarre illegittimamente l’IVA.Il ricorso si fondava su diversi motivi sia di carattere formale che relativiagli aspetti sostanziali.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che non fossero provati i fatticontestati.2.

Proponeva appello l’Amministrazione ed il contribuente si costituiva nelgiudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Con sentenza n. 10572/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia rigettava l’impugnazione, osservando chel’Amministrazione, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva provatoi fatti contestati; in particolare, la stessa avrebbe dovuto dimostrare che ilavori di miglioramento agricolo oggetto delle fatture non erano statisvolti, prova che non poteva trarsi dalla «mera produzione del PVCNumero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], della CNR del 06.06.2019, del Modello IVA 2015, modelloIVA 2016, modello IVA 2017, registri IVA 2015/2017, fatture varierilasciate all’appellato dalla azienda agricola del sig. [OSCURATO:PERSONA]».Ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che il contribuenteaveva depositato una consulenza tecnica di parte attestante l’effettivosvolgimento dei lavori.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso il contribuente che ha depositato, altresì,memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha lamentato i vizi dicui all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.».La ricorrente ha dedotto che la CGT di secondo grado aveva erroneamenteritenuto che la contestazione riguardasse lavori per prestazioni mai svolte,laddove, invece, riguardava l’emissione di fatture per un valore superiorea quello dei lavori effettivamente eseguiti.

Aveva in tal modo travisatol’oggetto della controversia, incorrendo nella violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e quindi dell’art. 112 c.p.c..1.2 Il motivo è infondato giacché, nel caso di specie, la CGT di secondogrado si è pronunciata sull’appello che riguardava la prova dei fatticontestati e, dunque, non è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

Adavviso della ricorrente, tuttavia, il giudice d’appello «travisando l’effettivooggetto della controversia», avrebbe fondato la sentenza su fatti ecircostanze irrilevanti per pervenire alla decisione assunta; si tratta alloradi una critica alla motivazione del provvedimento che, astrattamente,avrebbe potuto essere fatta valere ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5)c.p.c. ove fossero stati dedotti i relativi presupposti (comunqueNumero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026insussistenti nella fattispecie in esame, quanto meno in considerazionedella cd.

“doppia conforme”).Peraltro, con l’accertamento svolto in fatto, la Corte di secondo grado hariconosciuto (paragrafo 6.3 della motivazione) che «quanto realizzato è daritenersi in linea rispetto alle previsioni di progetto, e con quanto riportatonei computi metrici a firma dell’Agr.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], e nelle relazioniispettive che si sono susseguite negli anni inclusa quella datata18/07/2016 da parte dell’ispettore [OSCURATO:PERSONA] per conto della CCPBsrl – nella quale si verbalizzava che nell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Calogeronon venivano riscontrate non conformità» così escludendo,sostanzialmente, la sovrafatturazione.2.1 Con il secondo motivo si denunciano i vizi di cui all’art. 360, comma1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per «violazione e/o falsa applicazione degli articoli115, 116 e 112 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 2727 e 2729c.c., nonché degli articoli 39, comma 1, e 41 bis d.p.r. n. 600 del 1973, edell’art. 54, comma 2, d.p.r. 633/1972».Ad avviso dell’Amministrazione, la sua “corposa produzione documentale”sarebbe idonea a dimostrare i fatti contestati; il giudice di secondo grado,pertanto, sarebbe incorso nella violazione delle norme contestate nonritenendo sussistente la prova indiziaria della sovrafatturazione dei lavori;la stessa documentazione era stata ritenuta sufficiente dalla CTP di Ennacon riguardo alle analoghe contestazioni relative all’annualità 2016.

LaCGT di secondo grado, peraltro, ad avviso della ricorrente, ben avrebbepotuto fondare la propria decisione sugli atti del procedimento penale;aveva così di fatto omesso di valutare se dalla documentazione prodottafosse possibile desumere i fatti posti a fondamento dell’avviso.2.2 Il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si chiedesostanzialmente una rivalutazione complessiva del materiale probatorioesaminato dal giudice d’appello.

Al riguardo va infatti evidenziato che laCGT di secondo grado ha richiamato i documenti prodotti, ma non li haNumero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026ritenuti idonei a dimostrare la circostanza della sovrafatturazione dei lavorila cui effettiva esecuzione si evinceva, a suo avviso, dalla consulenza diparte.2.3 Va altresì ricordato che, in base alla disciplina processuale vigente, èancora possibile con ricorso per cassazione far valere i vizi delragionamento presuntivo; tuttavia «la denuncia, in cassazione, diviolazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di meritoaffermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni nongravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storicoprivo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fattonoto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concretinella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenutaapplicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazionedei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece «esclusoche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogoal vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra ilfatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusivanecessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare siadesumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile,secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021)Sulla base di tali principi si è anche ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge, con ricorso per cassazione, una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).Numero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel caso di specie, invece, la ricorrente neppure prospetta gli elementi chesarebbero inidonei a fondare il ragionamento del giudice d’appello, nédenuncia che alcune circostanze sono state valutate solo atomisticamentee non anche nel loro complesso, ma si limita a richiamare ladocumentazione prodotta ed a sostenere che la stessa sarebbe idonea adimostrare i fatti contestati, richiedendo quindi una nuova edinammissibile valutazione delle prove.Va infatti ricordato che, con il ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili, compiuto dal giudice del merito, al quale resta riservatal’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delleprove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017).

Può al più dolersidell’erronea applicazione delle norme in materia di valutazione delle prove(come, ad esempio, quelle sulla prova per presunzioni) o far valere il viziodi motivazione entro i limiti ristretti in cui ciò è ancora possibile.

Con ilmotivo in esame, tuttavia, la doglianza non è stata articolata con talimodalità, in quanto la ricorrente si è limitata a contrapporre allavalutazione complessiva delle prove compiuta dal giudice d’appello unadiversa ricostruzione dei fatti.2.4 Infine, la ricorrente fa riferimento ai poteri istruttori che la CGT disecondo grado avrebbe potuto esercitare sulla base della documentazioneprodotta, ai sensi dell’art. 7 comma 2° d.lgs. 546/1992.

Orbene, varicordato che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha posto fortilimiti al potere istruttorio d’ufficio nell’ambito del processo tributario che«può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione diincertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti enon anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli attiNumero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026imponga una determinata soluzione della controversia (cfr. Cass. Civ.,Sez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010,Rv. 613988) e sempre che la parte su cui ricade l'onere della prova nonabbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questarisulti piuttosto ostacolata dall'essere i documenti in possesso dell'altraparte o di terzi (v.

Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n.10970 del 14/05/2007)» (così Cass. n. 955/2016; cfr. anche CorteCostituzionale n. 109/2007; Cass. n. 27827/2018; Cass. n. 16476/2020;Cass. n. 12383/2021).Orbene, nel caso di specie, la CGT, con valutazione di merito nonsindacabile in questa sede, ha escluso che l’Amministrazione avessefornito la prova dei fatti contestati, escludendo quindi la sussistenza diquelle situazioni di incertezza indipendenti dal comportamento delle partiche consentono al giudice tributario di attivare i poteri istruttori d’ufficiosenza violare il «principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il qualenon consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti,sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente unpotere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva,degli elementi di giudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007)»(Cass. n. 955/2016).3.1 Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°,n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..La ricorrente evidenzia che la CGT ha attribuito rilevanza decisiva allaconsulenza di parte depositata dal contribuente, sebbene tale atto per suanatura fosse privo di efficacia probatoria e, comunque, attestasse lapresenza delle opere solo alla data del 31/12/2020, mentre l’accertamentosi riferiva all’annualità 2015.

Inoltre, il giudice d’appello ha ritenutosignificativo il fatto che l’Amministrazione non aveva contestato lerisultanze di tale consulenza, circostanza che secondo la ricorrente nonsarebbe vera - essendo stata oggetto di critiche contenute nelle pagine 12Numero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026e 13 dell’appello - e comunque priva di effetti, dal momento che la noncontestazione può al più riguardare fatti affermati dalla parte e nonrisultanze documentali.3.2 Il motivo è inammissibile giacché si risolve in una richiesta dirivalutazione nel merito della vicenda.La consulenza di parte non costituisce, infatti, un elemento decisivo, masolo uno degli argomenti su cui si fonda la sentenza impugnata; leggendola motivazione risulta chiaro che la CGT di secondo grado ha dato rilievoinnanzi tutto alla mancanza di prove da parte dell’Amministrazione; talecarenza è stata ritenuta ancor più significativa alla luce della consulenza diparte che il contribuente aveva prodotto «sebbene non rientrasse nelperimetro dell'onere probatorio che la legge attribuisce al contribuente».

Aciò deve aggiungersi che il giudice d’appello ha dato rilevanza non tanto alcontenuto della relazione, quanto, soprattutto, alle fotografie allegate.Quanto poi alla questione dell’erronea applicazione del principio di noncontestazione, va rilevato che è vero, come sostiene la ricorrente, cheesso non può operare in ordine al contenuto di documenti (Cass. n.6172/2020; Cass. n. 35037/2021), ma va altresì tenuto presente che nonè in base all’erronea applicazione di tale principio che la CGT di secondogrado è giunta alla decisione, fondata invece sulla valutazione complessivadegli elementi offerti ed in particolare sulla ritenuta insufficienza delleprove offerte dall’Amministrazione; ciò si evince chiaramente dallavalutazione conclusiva contenuta nel paragrafo 6.4 della sentenzad’appello: «Sulla base dei documenti in atti e degli argomenti di provarivenienti dalla citata perizia di parte, non rimane a questa Corte checoncludere per l’infondatezza dell’appello per difetto di prova».Con il motivo in esame, quindi, si richiede una nuova valutazionecomplessiva del materiale probatorio, inammissibile nel giudizio dilegittimità.4.

Il ricorso va quindi rigettato.Numero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Amministrazione alpagamento delle spese in favore del contribuente.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 7.600,00 per compenso professionale, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 10572/2023 depositata il 20/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/20261. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Enna, CalogeroBruno proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n.TYU01B700142 con il quale l’Agenzia delle Entrate - in relazione a lavorieseguiti presso il suo fondo agricolo, per i quali aveva ottenuto contributidal fondo europeo di sviluppo rurale - aveva recuperato, per l’annod’imposta 2015, l’IVA a suo avviso indebitamente detratta per € 43.143,aveva recuperato a tassazione, per l’IRPEF, € 79.769 quali contributiindebitamente percepiti ed irrogato le relative sanzioni. Con tale atto,l’Amministrazione evidenziava che, nell’ambito di indagini che avevanodato luogo anche ad un procedimento penale, era emerso che l’impresaagricola [OSCURATO:PERSONA], che aveva eseguito i predetti lavori, avevafatturato importi sensibilmente superiori a quelli dovuti per le opereeffettivamente realizzate (nel caso di specie, diciassette fatture per operein tutto o in parte inesistenti); i compensi erano stati corrisposti mediantebonifico e poi restituiti al [OSCURATO:PERSONA] in contanti, consentendogli di percepireillegittimamente i contributi e, per quanto interessa in questa sede, didetrarre illegittimamente l’IVA.Il ricorso si fondava su diversi motivi sia di carattere formale che relativiagli aspetti sostanziali.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che non fossero provati i fatticontestati.2. Proponeva appello l’Amministrazione ed il contribuente si costituiva nelgiudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Con sentenza n. 10572/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia rigettava l’impugnazione, osservando chel’Amministrazione, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva provatoi fatti contestati; in particolare, la stessa avrebbe dovuto dimostrare che ilavori di miglioramento agricolo oggetto delle fatture non erano statisvolti, prova che non poteva trarsi dalla «mera produzione del PVCNumero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], della CNR del 06.06.2019, del Modello IVA 2015, modelloIVA 2016, modello IVA 2017, registri IVA 2015/2017, fatture varierilasciate all’appellato dalla azienda agricola del sig. [OSCURATO:PERSONA]».Ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che il contribuenteaveva depositato una consulenza tecnica di parte attestante l’effettivosvolgimento dei lavori.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso il contribuente che ha depositato, altresì,memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha lamentato i vizi dicui all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.».La ricorrente ha dedotto che la CGT di secondo grado aveva erroneamenteritenuto che la contestazione riguardasse lavori per prestazioni mai svolte,laddove, invece, riguardava l’emissione di fatture per un valore superiorea quello dei lavori effettivamente eseguiti. Aveva in tal modo travisatol’oggetto della controversia, incorrendo nella violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e quindi dell’art. 112 c.p.c..1.2 Il motivo è infondato giacché, nel caso di specie, la CGT di secondogrado si è pronunciata sull’appello che riguardava la prova dei fatticontestati e, dunque, non è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c.. Adavviso della ricorrente, tuttavia, il giudice d’appello «travisando l’effettivooggetto della controversia», avrebbe fondato la sentenza su fatti ecircostanze irrilevanti per pervenire alla decisione assunta; si tratta alloradi una critica alla motivazione del provvedimento che, astrattamente,avrebbe potuto essere fatta valere ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5)c.p.c. ove fossero stati dedotti i relativi presupposti (comunqueNumero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026insussistenti nella fattispecie in esame, quanto meno in considerazionedella cd. “doppia conforme”).Peraltro, con l’accertamento svolto in fatto, la Corte di secondo grado hariconosciuto (paragrafo 6.3 della motivazione) che «quanto realizzato è daritenersi in linea rispetto alle previsioni di progetto, e con quanto riportatonei computi metrici a firma dell’Agr. Dott. [OSCURATO:PERSONA], e nelle relazioniispettive che si sono susseguite negli anni inclusa quella datata18/07/2016 da parte dell’ispettore [OSCURATO:PERSONA] per conto della CCPBsrl – nella quale si verbalizzava che nell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Calogeronon venivano riscontrate non conformità» così escludendo,sostanzialmente, la sovrafatturazione.2.1 Con il secondo motivo si denunciano i vizi di cui all’art. 360, comma1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per «violazione e/o falsa applicazione degli articoli115, 116 e 112 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 2727 e 2729c.c., nonché degli articoli 39, comma 1, e 41 bis d.p.r. n. 600 del 1973, edell’art. 54, comma 2, d.p.r. 633/1972».Ad avviso dell’Amministrazione, la sua “corposa produzione documentale”sarebbe idonea a dimostrare i fatti contestati; il giudice di secondo grado,pertanto, sarebbe incorso nella violazione delle norme contestate nonritenendo sussistente la prova indiziaria della sovrafatturazione dei lavori;la stessa documentazione era stata ritenuta sufficiente dalla CTP di Ennacon riguardo alle analoghe contestazioni relative all’annualità 2016. LaCGT di secondo grado, peraltro, ad avviso della ricorrente, ben avrebbepotuto fondare la propria decisione sugli atti del procedimento penale;aveva così di fatto omesso di valutare se dalla documentazione prodottafosse possibile desumere i fatti posti a fondamento dell’avviso.2.2 Il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si chiedesostanzialmente una rivalutazione complessiva del materiale probatorioesaminato dal giudice d’appello. Al riguardo va infatti evidenziato che laCGT di secondo grado ha richiamato i documenti prodotti, ma non li haNumero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026ritenuti idonei a dimostrare la circostanza della sovrafatturazione dei lavorila cui effettiva esecuzione si evinceva, a suo avviso, dalla consulenza diparte.2.3 Va altresì ricordato che, in base alla disciplina processuale vigente, èancora possibile con ricorso per cassazione far valere i vizi delragionamento presuntivo; tuttavia «la denuncia, in cassazione, diviolazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di meritoaffermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni nongravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storicoprivo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fattonoto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concretinella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenutaapplicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazionedei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); resta invece «esclusoche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogoal vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra ilfatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusivanecessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare siadesumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile,secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021)Sulla base di tali principi si è anche ritenuto che possa essere censurataper violazione di legge, con ricorso per cassazione, una sentenza in cui ilgiudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria dei singolielementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificare se,considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).Numero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel caso di specie, invece, la ricorrente neppure prospetta gli elementi chesarebbero inidonei a fondare il ragionamento del giudice d’appello, nédenuncia che alcune circostanze sono state valutate solo atomisticamentee non anche nel loro complesso, ma si limita a richiamare ladocumentazione prodotta ed a sostenere che la stessa sarebbe idonea adimostrare i fatti contestati, richiedendo quindi una nuova edinammissibile valutazione delle prove.Va infatti ricordato che, con il ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili, compiuto dal giudice del merito, al quale resta riservatal’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delleprove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017). Può al più dolersidell’erronea applicazione delle norme in materia di valutazione delle prove(come, ad esempio, quelle sulla prova per presunzioni) o far valere il viziodi motivazione entro i limiti ristretti in cui ciò è ancora possibile. Con ilmotivo in esame, tuttavia, la doglianza non è stata articolata con talimodalità, in quanto la ricorrente si è limitata a contrapporre allavalutazione complessiva delle prove compiuta dal giudice d’appello unadiversa ricostruzione dei fatti.2.4 Infine, la ricorrente fa riferimento ai poteri istruttori che la CGT disecondo grado avrebbe potuto esercitare sulla base della documentazioneprodotta, ai sensi dell’art. 7 comma 2° d.lgs. 546/1992. Orbene, varicordato che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha posto fortilimiti al potere istruttorio d’ufficio nell’ambito del processo tributario che«può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione diincertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti enon anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli attiNumero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026imponga una determinata soluzione della controversia (cfr. Cass. Civ.,Sez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010,Rv. 613988) e sempre che la parte su cui ricade l'onere della prova nonabbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questarisulti piuttosto ostacolata dall'essere i documenti in possesso dell'altraparte o di terzi (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n.10970 del 14/05/2007)» (così Cass. n. 955/2016; cfr. anche CorteCostituzionale n. 109/2007; Cass. n. 27827/2018; Cass. n. 16476/2020;Cass. n. 12383/2021).Orbene, nel caso di specie, la CGT, con valutazione di merito nonsindacabile in questa sede, ha escluso che l’Amministrazione avessefornito la prova dei fatti contestati, escludendo quindi la sussistenza diquelle situazioni di incertezza indipendenti dal comportamento delle partiche consentono al giudice tributario di attivare i poteri istruttori d’ufficiosenza violare il «principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il qualenon consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti,sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente unpotere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva,degli elementi di giudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007)»(Cass. n. 955/2016).3.1 Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°,n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..La ricorrente evidenzia che la CGT ha attribuito rilevanza decisiva allaconsulenza di parte depositata dal contribuente, sebbene tale atto per suanatura fosse privo di efficacia probatoria e, comunque, attestasse lapresenza delle opere solo alla data del 31/12/2020, mentre l’accertamentosi riferiva all’annualità 2015. Inoltre, il giudice d’appello ha ritenutosignificativo il fatto che l’Amministrazione non aveva contestato lerisultanze di tale consulenza, circostanza che secondo la ricorrente nonsarebbe vera - essendo stata oggetto di critiche contenute nelle pagine 12Numero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026e 13 dell’appello - e comunque priva di effetti, dal momento che la noncontestazione può al più riguardare fatti affermati dalla parte e nonrisultanze documentali.3.2 Il motivo è inammissibile giacché si risolve in una richiesta dirivalutazione nel merito della vicenda.La consulenza di parte non costituisce, infatti, un elemento decisivo, masolo uno degli argomenti su cui si fonda la sentenza impugnata; leggendola motivazione risulta chiaro che la CGT di secondo grado ha dato rilievoinnanzi tutto alla mancanza di prove da parte dell’Amministrazione; talecarenza è stata ritenuta ancor più significativa alla luce della consulenza diparte che il contribuente aveva prodotto «sebbene non rientrasse nelperimetro dell'onere probatorio che la legge attribuisce al contribuente». Aciò deve aggiungersi che il giudice d’appello ha dato rilevanza non tanto alcontenuto della relazione, quanto, soprattutto, alle fotografie allegate.Quanto poi alla questione dell’erronea applicazione del principio di noncontestazione, va rilevato che è vero, come sostiene la ricorrente, cheesso non può operare in ordine al contenuto di documenti (Cass. n.6172/2020; Cass. n. 35037/2021), ma va altresì tenuto presente che nonè in base all’erronea applicazione di tale principio che la CGT di secondogrado è giunta alla decisione, fondata invece sulla valutazione complessivadegli elementi offerti ed in particolare sulla ritenuta insufficienza delleprove offerte dall’Amministrazione; ciò si evince chiaramente dallavalutazione conclusiva contenuta nel paragrafo 6.4 della sentenzad’appello: «Sulla base dei documenti in atti e degli argomenti di provarivenienti dalla citata perizia di parte, non rimane a questa Corte checoncludere per l’infondatezza dell’appello per difetto di prova».Con il motivo in esame, quindi, si richiede una nuova valutazionecomplessiva del materiale probatorio, inammissibile nel giudizio dilegittimità.4. Il ricorso va quindi rigettato.Numero registro generale 13077/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 10164/2026Data pubblicazione 19/04/2026Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Amministrazione alpagamento delle spese in favore del contribuente.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 7.600,00 per compenso professionale, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10164/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris