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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 42149/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e, dunque, a un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sulla pena, che implica il consenso del ricorrente al riguardo; considerato, inoltre, che non si ravvisano profili di illegalità della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e, dunque, a un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sulla pena, che implica il consenso del ricorrente al riguardo; considerato, inoltre, che non si ravvisano profili di illegalità della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 42149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris