CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 34421/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20797/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro C.L.S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N, 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1138/2023 depositata il 14/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva avanti al Tribunale di Pescara i coniugi signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo: 1) di avere concesso in data 18.06.2009 alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria dell’importo di € 1.800.000,00 con la durata di anni 2 e giorni 12, e con scadenza fissata, dunque, al 30.06.2011; 2) che a garanzia del detto finanziamento si erano costituiti terzi datori di ipoteca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) che con atto del 27.02.2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) aveva costituito la società [OSCURATO:SOCIETA]., ivi conferendo ramo d’azienda comprensivo, tra l’altro, dell’apertura di credito de qua, inclusione formalizzata con atto integrativo del 01.07.2013; 4) che con detto atto la scadenza dell’operazione creditizia era stata prorogata di ulteriori 24 mesi, e si erano costituiti fideiussori solidali, a garanzia del credito traente titolo dall’apertura di credito, oltreché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (già terzi datori di ipoteca), anche i figli di questi ultimi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 5) che con atto di pignoramento in data 15.04.2015 la banca aveva promosso azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggredendo i beni già gravati da ipoteca; 6) che nel corso della procedura esecutiva era emerso che tali beni avevano formato oggetto di contratti di locazione di durata novennale stipulati l’08.05.2013, il 20.05.2013 e il 06.05.2013 (contratti tutti registrati il 04.06.2013); 7) che in ciascuno dei detti contratti era stato previsto il tacito rinnovo per altri nove anni in favore della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca amministrata da [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], figlia dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], e successivamente affidata alla gestione di [OSCURATO:PERSONA] (altra figlia dei predetti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]), con capitale sociale interamente detenuto dalle sorelle Marzia e [OSCURATO:PERSONA], nonché dal citato [OSCURATO:PERSONA]; 8) che la società [OSCURATO:SOCIETA]., conduttrice degli immobili di cui sopra, e dalla dubbia solvibilità, aveva versato nell’immediato, in via anticipata, l’intero ammontare delle 18 mensilità, per un importo complessivo di € 395.500,00; 9) che i contratti sopra indicati erano affetti da simulazione assoluta o comunque suscettibili di revocatoria ordinaria. La banca attrice concludeva per l’accertamento della simulazione assoluta, con conseguente declaratoria di nullità di tutti i contratti di locazione, e, in subordine per quella di inefficacia relativa degli stessi, ex art. 2901 c.c. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci. Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 362/2020, dichiarava la simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità dei contratti in oggetto e dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 ss. c.c., l’inefficacia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di locazione intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., stipulato in data 6.5.2013. Con atto notificato in data 22.06.2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello avverso la suddetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di L’[OSCURATO:PERSONA] costituiva nel giudizio la AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già “Società per la Gestione di Attività –[OSCURATO:SOCIETA]”), quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cui la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto, a titolo oneroso e pro soluto, con efficaciagiuridica dal 14 settembre 2019, un portafoglio di crediti pecuniari tra i quali anche quello vantano nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. AMCO contestava l’atto di appello. Si costituiva, altresì, con atto di intervento volontario, la C.L.S. ([OSCURATO:PERSONA]) Spa, quale proprietaria/aggiudicataria degli immobili oggetto di causa. La corte territoriale con sentenza del 12.07.2023 rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del l.r.p.t., [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza fondato su due motivi. Resistono con separati controricorsi le societàC.[OSCURATO:SOCIETA] e AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già “Società per la Gestione di Attività –[OSCURATO:SOCIETA].”). Le parti depositano rispettiva memoria ex art. 380 bis - 1 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo le ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. per assenza dei presupposti di gravità, precisione e concordanza in relazione ai fatti posti a fondamento del ragionamento presuntivo. La Corte d’Appello di L’Aquila avrebbe posto a fondamento della pronuncia di simulazione assoluta dei contratti di locazione, intercorsi tra le parti in data 8.5.2013 (relativo all’immobile sito a Pescara in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 309, piano primo) ed in data 20.05.2013 (relativo all’immobile sito a Pescara in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 309, piani secondo e terzo), alcuni fatti storici privi di gravità, precisione e concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. In particolare, avrebbe ritenuto rilevante il dato secondo cui “i locatori (…) hanno continuato ad essere presenti stabilmente negli appartamenti situati al primo e al secondo piano (oltre sottotetto) del fabbricato sito in Pescara a [OSCURATO:PERSONA] n.309, oggetto del contratto di locazione, nonostante l’integrale anticipato versamento del corrispettivo della locazione per ben 18 annualità” In realtà, si tratterebbe di un elemento poco significativo giacché sulla scorta del contenuto della relazione redatta dal professionista delegato in seno alla procedura esecutiva viene asserito che, alla data del 18.03.2018 (giorno dell’unico sopralluogo eseguito dal professionista), l’immobile era stabilmente occupato da [OSCURATO:PERSONA], già socio dell’originaria debitrice [OSCURATO:PERSONA], mentre l’immobile posto al secondo piano e nel sottotetto del fabbricato era occupato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima proprietaria e locatrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Quanto al secondo dei fatti storici posti a fondamento del ragionamento presuntivo operato in grado di appello la Corte avrebbe ritenuto significativo che “nel convenire la destinazione degli immobili (ad uso abitazione/ufficio, in un caso, e ad uso foresteria, nell’altro), era stato fatto espresso divieto alla conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. di concederlo in comodato o sublocarlo a terzi. Un ulteriore dato posto a sostegno del ragionamento presuntivo era connesso alla circostanza per cui “nessuna iniziativa è stata mai presa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. tesa a rimuovere gli ostacoli frapposti da terzi rispetto all’immissione in godimento della società conduttrice”. Ma anche detta circostanza, al pari di quelle esaminata, sarebbe inidonea a rilevare una simulazione assoluta dei contratti di locazione di che trattasi. Ulteriore circostanza posta a fondamento della presunzione operata dalla Corte d’Appello nell’impugnata sentenza riguarda “l’esistenza di vincoli di parentela e affinità molto stretti tra i locatori e l’amministratore e i soci della società conduttrice. Anche questo elemento non sarebbe rilevante secondo parte ricorrente. Il motivo è inammissibile. La ricorrente intende dimostrare che i fatti che il giudice ha ritenuto gravi precisi e concordanti in realtà non lo sono (e non il caso opposto in cui ha ritenuto insussistente la prova, che invece per il ricorrente esisterebbe e sarebbe prova per presunzioni gravi precise e concordanti) Trovano applicazione i principi espressi da [OSCURATO:PERSONA]. U, Sentenza n. 1785 del 2018 secondo cui la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può prospettare (Cass. n. 19485 del 2017) deducendo che il giudice di merito avrebbe fondato la presunzione su un fatto storico, privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione. In sostanza, si assume che il giudice di merito apparentemente avrebbe applicato la regola della presunzione nel suo contenuto astratto, ma, in concreto la avrebbe riferita aduna fattispecie che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, il suo ragionamento è censurabile alla stregua dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa o concordante una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione. Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate. Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare. La lettura della sentenza evidenzia che il giudice d’appello, con sufficiente e coerente motivazione, ha puntualmente vagliato, indicato ed enunciato i fatti posti a fondamento della propria decisione, con corretto processo logico-giuridico, valutandone la rispondenza ai requisiti di legge. In conclusione, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa considerazione dei presupposti dell’azione revocatoria del contratto di locazione stipulato in data 06.05.2020. Falsa ovvero erronea applicazione dell’art. 2901 c.c. Erronea ovvero contraddittoria motivazione. La Corte territoriale incentra la propria motivazione sulla sola sussistenza del requisito dell’eventus damni, qualificabile in astratto come oggettiva attitudine dell’atto dispositivo (nella specie contratto di locazione avente durata infranovennale) ad arrecare pregiudizio alle ragioni di credito della banca, senza motivare in ordine agli ulteriori necessari requisiti costituiti dalla consapevolezza, in capo al debitore, di pregiudicare, con il compimento dell’atto impugnato, le ragioni di credito della [OSCURATO:PERSONA], nonché della sussistenza di uguale consapevolezza in capo al terzo, trattandosi di atto a titolo oneroso. Il motivo è infondato. Nel valutare la simulazione assoluta dei contratti la Corte territoriale tratta espressamente il tema del consilium fraudis, ovvero la consapevolezza in capo al debitore e al terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito della banca, evidenziando i rapporti di parentela tra le parti: "l’esistenza di vincoli di parentela e affinità molto stretti tra i locatori e l’amministratore e i soci della società conduttrice (l’istruttoria ha fatto emergere l’avvicendamento – a luglio 2013 - nella carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlia dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]: circostanza, quella relativa alla detta parentela e affinità, evidentemente di rilievo che evidenzia come fosse sicuramente nota ad entrambe le parti l’esistenza di iscrizioni ipotecarie sugli immobili sopra indicati". Si tratta di una motivazione implicita ricavabile dal complesso della sentenza. La Corte territoriale ha valutato le prove offerte dall'odierna ricorrente ritenendo, conformemente a quanto statuito anche dal giudice di primo grado, la piena conoscenza o conoscibilità del pregiudizio da parte dei debitori e del terzo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlie dei coniugi [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] erano socie della [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca dell’atto dispositivo, ma anche fideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della prima apertura di credito operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2009 e, successivamente garanti della società [OSCURATO:SOCIETA] a cui era stato conferito il ramo di azienda comprensivo dell’apertura di credito in questione. Sulla base di tali elementi e degli ulteriori indizi univoci che i giudici di primo e secondo grado hanno illustrato e dimostrato, la società [OSCURATO:SOCIETA] non poteva non conoscere le vicende legate al rapporto [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna dellecontroricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 15.200,00 ( di cui euro 15.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge,in favore di ciascuna delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers