CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30703/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 del TRIBUNALE di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 01/12/2025, che locondannava alla pena di € 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 comma2 legge 110 del 1975;osservato che il primo motivo, con il quale si contesta l’affermazione dellaresponsabilità sul rilievo che non sarebbe stata provata dall’accusa l’assenza diun giustificato motivo al porto del coltello, è inammissibile e comunquemanifestamente infondato; il Tribunale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] era statotrovato, fuori dalla propria abitazione, in possesso di un coltello a serramanicotipo roncola, della lunghezza complessiva di cm. 19, e ha escluso che fosse stataindicata una ragione idonea a giustificarne il porto; a fronte di tale motivazione,il ricorso si limita a richiamare la deposizione dell’operante, assumendo chequesti avrebbe dichiarato di «non ricordare», ma non allega il relativo atto né neriproduce il contenuto nei termini necessari a consentire la verifica della censura;sotto tale profilo il motivo difetta di autosufficienza, poiché fonda la critica su undato probatorio non direttamente scrutinabile in sede di legittimità e nonconsente di apprezzarne l’effettiva incidenza sul ragionamento del giudice dimerito; la doglianza, inoltre, non indica neppure quale fosse, in concreto, ilgiustificato motivo del porto, né deduce che esso fosse stato rappresentatonell’immediatezza del controllo; essa è, pertanto, manifestamente infondata allaluce del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il«giustificato motivo», rilevante ai sensi dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, non èquello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla difesa, ma quello espressonell’immediatezza, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediataverifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinando, qualsiasicondotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovaregiustificazione in una causa astrattamente collegabile al possesso, ma noneffettiva al momento della consumazione della condotta vietata, con frustrazionedella ratio della disciplina, diretta a restringere, per ragioni di ordine pubblico edi sicurezza delle persone e delle cose, il porto di strumenti potenzialmenteutilizzabili per atti di intimidazione o di violenza (Sez. 1, n. 19307 del30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara,Rv. 256007);considerato che il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo, èparimenti inammissibile; il Tribunale ha ritenuto integrato l’elemento psicologicodel reato valorizzando il pacifico possesso del coltello e la mancata indicazione diun giustificato motivo del porto, con argomentazione non manifestamenteillogica; trattandosi di contravvenzione, non è richiesta la prova del dolo,essendo sufficiente la colpa, ravvisabile nella riferibilità della condottaall’imputato quanto alla consapevole disponibilità dello strumento fuoridall’abitazione e in assenza di una ragione giustificatrice attuale; la censura, peril resto, si risolve in una diversa lettura delle emergenze fattuali, non consentitain questa sede;rilevato che è manifestamente infondato anche il terzo motivo, con ilquale si deduce l’erronea qualificazione del fatto come porto, anziché come merotrasporto, sul rilievo che il coltello, essendo custodito nello zaino, non sarebbestato immediatamente utilizzabile; la distinzione prospettata non coglie la ratiodell’incriminazione, che sanziona la circolazione fuori dall’abitazione, senzagiustificato motivo, di strumenti atti a offendere e non richiede che l’oggetto siatenuto sulla persona in modo da poter essere impiegato istantaneamente; lacollocazione del coltello nello zaino non elide, infatti, la disponibilità materialedello strumento, né vale a trasformare il porto in trasporto penalmenteirrilevante, mancando qualsiasi allegazione di una finalità lecita, specifica econtestuale dello spostamento; correttamente, pertanto, il Tribunale haricondotto la condotta alla fattispecie di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975,essendo stato accertato il possesso, in luogo pubblico o comunque fuoridall’abitazione, di un coltello a serramanico tipo roncola di rilevanti dimensioni,senza alcuna ragione giustificatrice attuale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]