CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 44972/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettee le conclusioni del PG il quale ha chiesto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al provvedimento di confisca della somma di denaro; dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' Umberto. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ri- corrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena /5tf, richiesta in relazione ad ipotesi di cui agli ait.474 commi 1, 2 e 6 e 73 Dpr 309/90. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di leg- ge e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della ipotesi associativa mentre l'[OSCURATO:PERSONA] assume violazione di legé e vizio motivazionale in ordine alla confisca della somma di denaro ai sensi degli art85 Dpr 309/90 e 240 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' risultano inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impu- gnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta for- mulata dopo la data del 3.8.2017"-il quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualifi- cazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso laddove i ricorrenti lamentano l'insussistenza del delitto di cui all'art.74 comma 6 Dpr 309/90. Nel provvedimento impugnato poi è stato motivatamente dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. 4. Va ricordato, in proposito, che costituisce ius receptum di questa Corte, di re- cente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013, Citarella ed altri, Rv. 257824, in motivazione), l'affermazione che, in tema di patteggiamen- to, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuri- dica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudi- ce, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Il limite, tuttavia, è nel fatto che l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, qualora sussista l'eventualità che l'accor- do sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre tale eventualità va esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, il giudice de quo ha positiva- 2 ( mente delibato l'accordo. Tale giurisprudenza risulta ribadita dal S.C. anche a seguito della modifica introdotta dalla riforma Orlando all'art.448 comma 2 cod.pen. che ammette l'impugnazione in cassazione sulla erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza nei soli casi di errore manifesto, confi- gurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione1sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). 5. Con riferimento alla misura di sicurezza della confisca, che integra statuizione suscettibile di impugnazione per violazione di legge, in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il ri- corso appare fondato e va accolto. Invero il giudice del patteggiamento ha disposto la confisca del denaro trovato in possesso dell'[OSCURATO:PERSONA] Laumfay sul presupposto che, ai sensi dell'art.240 bis cod.pen., richiamato sul punto dall'art.85 bis T.U. stupefacenti, il condannato non era stato in grado di fornire valida giustificazione del possesso della somma in sequestro" la quale risultava sproporzionata rispetto al reddito e alle capacità economiche di questi (il BABACAR era privo di reddito e di stabile occupazione). Orbene la fonte normativa che consente il richiamo alla misura di sicurezza pa- trimoniale e cioè l'art.85 bis cit. non consente la confisca indicata dall'art.240 bis cod.pen.i in quanto le contestazioni rivolte al BABACAR attengono ad una plurali- tà di condotte di cessione di sostanze stupefacenti qualificate ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, ipotesi espressamente esclusa dal richiamo normativo. 6. 'E' vero che l'[OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere altresì del reato di cui all'art.74 comma 6 Dpr 309/90 ma le ipotesi di confisca, pure previste dall'art.74 comma 7 bis Dpr 309/90 in relazione a detta fattispecie, nulla hanno a che vede- re con la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art.240 bis cod.pen. ma con- sistono in fattispecie già tipizzate dall'art.240 comma 1 cod.pen., rispetto alle quali la confisca viene indicata come obbligatoria (le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o dei beni che ne sono il profitto o il prodotto). Trattasi peraltro di ipotesi di confisca del tutto distinta da quella indicata, rispetto alla quale il Tribunale di Torino non si è affatto confrontato. 7. Stando così le cose, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Laumfay limitatamente ala confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia`;t)er nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Torino. Vanno invece dichiarai inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e MACRIì [OSCURATO:PERSONA] che condannatal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Laumfay limitata- mente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia, per nuovo giu- dizio sul punto, al Tribunale di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' Umber- to Gianluca che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 Ottobre 2021 Il Consigliere est