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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18258/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Pavia, ha confermato la condanna dei predetti imputati per il concorso nel reato di furto aggravato, rideterminando il trattamento sanzionatorio loro inflitto; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denunziano vizi motivazionali rispettivamente in ordine all'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso di [OSCURATO:PERSONA] e in relazione all'attribuzione del fatto di reato ai due ricorrenti, non sono consentiti in questa sede, perché invocano un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa e prefigurano una rilettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il che è estraneo al sindacato di questa Corte, non potendo integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, )q Rv. 216260); a ben vedere, la Corte d'appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo altresì buon governo del consolidato principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato - previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto - senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; in senso conforme, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), tanto più, nel caso in esame, in quanto la persona offesa non si era costituita parte civile; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Pavia, ha confermato la condanna dei predetti imputati per il concorso nel reato di furto aggravato, rideterminando il trattamento sanzionatorio loro inflitto; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denunziano vizi motivazionali rispettivamente in ordine all'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso di [OSCURATO:PERSONA] e in relazione all'attribuzione del fatto di reato ai due ricorrenti, non sono consentiti in questa sede, perché invocano un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa e prefigurano una rilettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il che è estraneo al sindacato di questa Corte, non potendo integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, )q Rv. 216260); a ben vedere, la Corte d'appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo altresì buon governo del consolidato principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato - previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto - senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; in senso conforme, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), tanto più, nel caso in esame, in quanto la persona offesa non si era costituita parte civile; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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