CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 1970
Cassazione n. 31130/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 5932/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile non ricorrente: [OSCURATO:PERSONA], per sè e per i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, già in atti, provenendo il presente procedimento dalla Settima Sezione Penale, che ha disposto la trasmissione degli atti a questa Quinta Sezione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27.9.2024, la Corte di Appello di Roma, all’esito di trattazione scritta, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, 612, comma 2 cod. pen., così qualificato il fatto originariamente contestato come delitto di cui all'art. 572 cod.pen., e dei reati di cui agli artt. 612- bis cod.pen. e 591 cod.pen., ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, nonché riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità e credibilità della persona offesa, nonché l'erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli articoli 533, 603 del codice di rito, e della legge penale in relazione agli articoli 612 612- bis e 591 cod.pen. Si contesta, innanzitutto, il fatto che già il giudice di primo grado, sebbene non avesse ritenuto attendibile la persona offesa riguardo agli episodi di maltrattamento asseritamente commessi in costanza di matrimonio, ha poi ritenuto di poter basare la propria decisione sulla narrazione della predetta in merito alle asserite minacce ed ai presunti atti persecutori che si sarebbero verificati a seguito della separazione. Si lamenta che entrambi i giudici di merito, pur in assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ad eccezione di quelli di certo lacunosi, oltre che variamente interpretabili, forniti dalle dichiarazioni di un bambino, evidentemente alienato dalla figura paterna, hanno ritenuto di aderire in maniera acritica al racconto della stessa in relazione ai fatti per i quali vi è stata condanna. In realtà l'unico dato certo meglio accertato è quello secondo cui vi fossero contrasti tra i coniugi circa la proprietà dell'immobile che risulta intestata alla persona offesa poco prima della separazione, circostanza che, a prescindere dalle ragioni del trasferimento, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a porre quantomeno in dubbio l'attendibilità della dichiarazioni della predetta, tanto più che la proprietà della casa costituisce un interesse economico che si va in questo caso ad aggiungere a quello di per sé portato dalla pretesa civilistica avanzata in sede penale dalla vittima. Si rappresenta che in particolare necessitano riscontri al narrato del propalante nel momento in cui esso è stato ritenuto non credibile per alcuni fatti di reato denunciati, tanto più in vicende nelle quali il rapporto tra accusatore ed accusato si inserisce nell'ambito di una pregressa relazione sentimentale tra i due, accompagnata da una lunga convivenza familiare; in tal caso, cioè, non è possibile ritenere che per altri fatti commessi a danno dell'accusatore nel medesimo contesto dalla stessa persona accusata, la credibilità della persona offesa possa essere affermata al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base di un giudizio di semplice attendibilità intrinseca e di oggettiva credibilità di questo ulteriore distinto narrato, in assenza appunto di riscontri che possano quella attendibilità in qualche modo confermare. Si sarebbe dovuta approfondire l'esistenza di potenziali interessi economici nonché la sussistenza di una volontà lesiva della persona offesa nei confronti dell'imputato data tanto da ragioni patrimoniali quanto da ragioni di conflitto o addirittura di vendetta (gelosia). Si evidenzia poi che nessun effettivo riscontro degli eventi richiesti necessariamente dalla norma incriminatrice di cui all'articolo 612-bis cod. pen. è stato effettivamente fornito e apprezzato in sede di istruttoria. In particolare, una costruzione qualitativamente apprezzabile delle abitudini di vita non e riscontrabile nel caso di specie sulla base delle risultanze probatorie particolarmente contraddittorie sul punto, posto che dalle dichiarazioni della persona offesa e del figlio minore parrebbe evincersi che l'imputato si mettesse alla ricerca della moglie ogni volta che si trovava in compagnia dei propri bambini, cosa che, se fosse vera, indurrebbe quantomeno a concludere che la persona offesa continuava ad uscire normalmente, nonostante le asserite molestie. Alla luce delle manifeste incongruenze della pronuncia di primo grado evidenziate nell'atto di appello ci si sarebbe attesi che la Corte territoriale disponesse quantomeno la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale puntualmente richiesta con l'atto di gravame al fine di poter vagliare con effettiva attenzione e meticolosità sia le dichiarazioni della sedicente persona offesa, sia quelle rese dal figlio minore della coppia. In base a quanto dedotto si sarebbe dovuta porre in dubbio non solo la ricostruzione relativa agli asseriti maltrattamenti (poi riqualificati in minacce) ed agli asseriti atti persecutori, ma anche quella relativa all'episodio di abbandono di minore, riguardo alla quale, a fronte di una narrazione del minore, che all’atto della sua deposizione aveva quattordici anni, frammentaria e palesemente frutto di condizionamento, il giudizio sulla credibilità e attendibilità dello stesso avrebbe meritato ben più attenta valutazione. 2.2. Col secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione risultando del tutto omessa la pronuncia in merito alla lamentata erronea esclusione, da parte del primo giudice, delle circostanze generiche, e ciò, nonostante gli specifici argomenti indicati dalla difesa a sostegno della richiesta di riconoscimento di tali attenuanti. Sebbene la Corte di merito abbia proceduto alla riduzione della pena valorizzando le concrete modalità del fatto, non ha inteso pronunciarsi sulla concedibilità delle attenuanti generiche che ben possono, tra l’altro, essere riconosciute sulla base degli stessi elementi già valutati a diverso fine. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Il primo motivo di ricorso — che, in sostanza, attraverso la denuncia di vizi di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge in relazione alle fattispecie di reato ravvisate, mira a mettere in discussione la versione dei fatti fornita dalla persona offesa — lamenta che i giudici di merito, pur non avendo potuto rinvenire elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese dal figlio minorenne, di soli quattordici anni, non abbiano svolto una valutazione adeguata dell’attendibilità della denunciante, tenendo conto, da un lato, degli interessi economici connessi alla posizione di parte civile e alla vicenda dell’abitazione, e, dall’altro, del ridimensionamento dei fatti operato in primo grado per evidenti ragioni di credibilità. Tale motivo è nel complesso infondato, pur presentando profili di inammissibilità, in quanto, pur evocando violazioni di legge e vizi di motivazione, si risolve nella richiesta di una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo cui è preclusa alla Corte di cassazione ogni nuova valutazione delle risultanze probatorie, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, mediante una diversa lettura dei dati processuali, una differente ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato o erroneamente considerato), su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che si limitano a contestare la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità della motivazione, così come quelle che sollecitano una diversa comparazione del valore probatorio delle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti in ordine all’attendibilità, alla credibilità o alla rilevanza probatoria dei singoli elementi (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). L’interpretazione delle risultanze probatorie contenuta nella sentenza impugnata attiene al merito e non risulta inficiata da macroscopici vizi logici né da violazioni di legge tali da evidenziare i limiti valutativi denunciati, riducendosi le doglianze, nel loro complesso, alla mera prospettazione di una lettura alternativa delle prove poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità. Tale lettura, peraltro, si rivela sotto diversi profili congetturale e generica, evocando in modo apodittico circostanze fattuali del tutto ipotetiche. Ad esempio, l’assunto della scarsa credibilità delle dichiarazioni del figlio, ricondotta alla sofferenza patita per la separazione dei genitori (ricondotta alla cd. alienazione parentale), pur potendo aver avuto effetti negativi sul minore, non può assurgere a fattore di inattendibilità in assenza di elementi concreti che ne evidenzino la correlazione con la condizione del dichiarante. Analogamente, il presunto ‘indottrinamento’ del minore da parte della madre è rimasto affidato alla mera supposizione difensiva. D’altra parte, lo stesso ricorso riconosce che l’asserita alienazione parentale non avrebbe impedito al minore di fornire un contributo rilevante, avendo egli ricondotto i comportamenti paterni più all’indole indolente e all’atteggiamento scarsamente collaborativo che a veri e propri maltrattamenti, convergendo invece con le dichiarazioni materne nella descrizione degli atti persecutori. Ne consegue che la condizione psicologica del minore e il presunto indottrinamento avrebbero inciso solo su alcune parti delle sue dichiarazioni, quelle a sostegno della colpevolezza, e non sulle altre. Inoltre, l’ipotesi dell’alienazione parentale, prospettata come mera possibilità, non può giustificare la necessità del riesame del teste in appello ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen., come sostenuto nel ricorso, per affermare che, in mancanza di tale rinnovazione, l’esito non avrebbe potuto che essere assolutorio ai sensi del secondo comma dell’art. 533 cod. proc. pen., non potendosi ritenere superata la soglia del ragionevole dubbio, anche in relazione all’episodio di abbandono di minori. Quanto a quest’ultimo episodio — il padre che lasciava da soli i due figli minori nei pressi del supermercato “INS” in Orte, il 24.4.2021 — esso ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del dipendente del supermercato, [OSCURATO:PERSONA], e del vice brigadiere della Stazione dei Carabinieri di Orte, che intervenne sul posto e constatò lo stato di agitazione dei minori e della madre, con la quale si ricongiunsero (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado). È altresì rilevante che [OSCURATO:PERSONA] assistette al comportamento del ricorrente nei confronti della persona offesa, ostacolandole il passaggio con l’autovettura e arrivando persino a urtarla (circostanze riportate a pag. 7 della sentenza di primo grado, confermate in appello e non oggetto di specifica censura). Esaustivo, in merito alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa e del figlio minore, è il seguente passo della sentenza impugnata: “Né risultano motivi per revocare in dubbio quanto dichiarato dalla stessa riguardo alle gravi minacce alla sua incolumità fisica, descritte in dettaglio dalla donna, o agli appostamenti del marito sotto la propria abitazione, o al fatto che questo la seguisse, circostanza quest’ultima che ha trovato pieno conforto nella deposizione resa dal figlio [OSCURATO:PERSONA], senza che, come addotto dalla difesa, ricorra alcun dato obiettivo da cui rilevare che il medesimo teste fosse invece condizionato quando riferisce in ordine al capo b), essendosi invero egli limitato a rappresentare quanto direttamente osservato, e cioè i continui pedinamenti del padre nei confronti della madre. Né dal fatto che il ragazzo abbia infine dichiarato di non voler vedere il proprio padre può trarsi una valutazione di inaffidabilità del teste, sia considerata la deposizione composta e misurata resa dallo stesso, sia considerato quanto riferito dal medesimo circa il fatto che il padre, conformemente a quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA], insultava loro e la madre appellando ‘puttana’, sia avuto riguardo a quanto successe in data 24/04/2021, come contestato al capo c) dell’imputazione, quali evenienze certamente in grado di contrassegnare negativamente la figura paterna ed incidere sul rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e il genitore”. Il vaglio critico sul giudizio di attendibilità della persona offesa è precluso in sede di legittimità, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza (tra le altre, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte; Sez. 6, n. 27322/2008, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 8382/2008, Finazzo), giacché la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto, insindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni o illogicità. Nel caso di specie, non si ravvisano né contraddizioni evidenti né manifeste illogicità. La Corte di appello ha indicato le ragioni per cui l’intestazione dell’immobile, pur rivendicata dal ricorrente, non inquina la deposizione della persona offesa, che ha ammesso tale circostanza, descrivendola come causa principale del comportamento persecutorio dell’imputato. La sentenza impugnata conclude che quanto riferito dalla persona offesa circa le ragioni della condotta dell’uomo è avvalorato dalle stesse deduzioni difensive. Il ragionamento seguito dai giudici di merito è immune da vizi e resiste alle censure difensive, dando conto anche delle ragioni per cui non si è proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Quanto a quest’ultima, si rammenta che, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., commi 1 e 3, è necessaria la dimostrazione della necessità del mezzo di prova, per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). La mancata rinnovazione può essere censurata solo se emergano lacune o illogicità manifeste nella motivazione su punti decisivi, che sarebbero stati presumibilmente evitati con l’assunzione o riassunzione delle prove (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577). Il vizio deducibile è quello di motivazione o, nel caso di prove sopravvenute, quello di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337), circostanze che non ricorrono nel caso in esame. Non assume rilievo neppure il ridimensionamento della versione della persona offesa, non riconducibile all’ipotesi di attendibilità frazionata, sia perché i giudici hanno ritenuto la meno grave fattispecie di minacce reiterate in luogo dei maltrattamenti, sia perché tale conclusione non si fonda su una specifica inattendibilità di determinati aspetti, ma sulla natura episodica degli eventi riferiti. In definitiva, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione esaustiva e priva di vizi, evidenziando, sulla base del materiale probatorio — non limitato alle dichiarazioni della persona offesa — che il ricorrente non si è limitato a rivendicazioni patrimoniali e che la persona offesa ha vissuto in uno stato di paura, tale da modificare le proprie abitudini per evitare incontri con l’imputato, che continuava a minacciarla. Alla luce di quanto esposto, il giudizio complessivo della Corte sul primo motivo di ricorso è di infondatezza. 3. Quanto al secondo motivo del ricorso, occorre premettere che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01). Applicando tale principio al caso di specie, deve riconoscersi l’inammissibilità del motivo in esame, con cui si lamenta la omessa pronuncia in merito alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, avanzata in appello adducendo, quali elementi che ne giustificherebbero la concessione, circostanze generiche, prima facie inidonei ad assumere rilievo come condizioni personali meritevoli di attenzione ai fini di un’attenuazione del trattamento sanzionatorio. Così per la circostanza che l’imputato sia stato “costretto a recidere i contatti con i propri figli al fine di non agevolare ulteriori accuse nei suoi confronti” o per le altre circostanze pure addotte che attengono piuttosto alla configurazione dei reati e al rilievo che i giudici di merito hanno già ritenuto di non dare ad esse, laddove peraltro l’eventuale esigenza di vedere i figli non potrebbe giammai giustificare i comportamenti che i giudici di merito hanno ritagliato in capo al ricorrente (diffusamente descritti nella sentenza di primo grado, in parte qua richiamata da quella di appello). Laddove, peraltro, la riduzione della pena è intervenuta in virtù del richiamo alle modalità delle condotte definito generico nello stesso ricorso e non per le ragioni sottostanti che il ricorso vorrebbe accreditare come rilevanti anche ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. La riduzione della pena da parte della Corte di merito non sembra il frutto di un effettivo ridimensionamento del fatto, quanto piuttosto dettata dalla mera esigenza di ridurre quella che è stata evidentemente ritenuta una pena un po’ troppo gravosa. Tale riduzione, in definitiva, proprio perché genericamente motivata, sembra anzi escludere ogni possibile ulteriore riduzione in assenza di indici idonei a fondarne la ragione, non offerti neppure nella presente sede. Si tratta, dunque, di un’ipotesi nella quale l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, in presenza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01), laddove nel caso di specie il giudice di primo grado si era già soffermato ad evidenziare proprio l’assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso. Di qui la inammissibilità derivata del secondo motivo di ricorso. 4. E’ infine il caso di ricordare che, come evidenzia anche il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, alla declaratoria di inammissibilità non osta la precedente ordinanza della Settima Sezione penale: deve infatti osservarsi che, qualora la sezione indicata dall'art. 610 cod.proc.pen. non dichiari l'inammissibilità del ricorso, e quest'ultimo venga perciò assegnato, per la trattazione ordinaria, alla sezione tabellarmente competente in relazione al titolo di reato, non sussiste alcuna preclusione alla declaratoria di inammissibilità da parte di tale sezione, in quanto il sistema disciplinato dal predetto art. 610 risponde a mere esigenze organizzative interne, senza creare alcun vincolo per il prosieguo del procedimento (Sez. 6, n. 1073 del 08/10/2015, dep. 13/01/2016, Rv. 266727 – 01). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. In ragione del tipo di reato e del rapporto tra le parti, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le gene