Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06297/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 marzo 2023 il Giudice di Pace di Piacenza ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui contestato ai sensi dell'art. 590, comma 3, cod. pen., per avere cagionato alla guida della sua autovettura lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della intervenuta violazione di norme di disciplina della circolazione stradale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per. cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito totale mancanza ed illogicità della motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe rappresentato, neppure per via induttiva, il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice ai fini dell'adozione della pronuncia assolutoria, risultando del tutto carente l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto ad essa sottesi.

Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito travisamento della prova, per contraddittorietà della motivazione con gli elementi acquisiti in dibattimento, evidenziando come il Giudice di Pace avrebbe del tutto omesso di considerare lo schizzo planimetrico del campo del sinistro, acquisito in dibattimento, dalla cui analisi si evincerebbe come, considerata l'effettiva larghezza della carreggiata, l'imputato non avrebbe potuto effettuare la manovra di sorpasso senza invadere l'opposta corsia di marcia, così causando colposamente l'incidente per cui è giudizio.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato due distinte memorie scritte, con cui hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso della parte civile deve essere convertito in appello, giusta applicazione della norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.2.

Deve essere osservato, infatti, come l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] debba essere qualificata come ricorso immediato per cassazione, essendo la sentenza assolutoria di primo grado appellabile, sia pure ai soli effetti civili.

La ricorrente, in particolare, ha espressamente dedotto, con i due motivi eccepiti, vizio di motivazione, per relativa mancanza ed illogicità, nonché per travisamento della prova.

Ne consegue, allora, la necessaria applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (cfr. Sez. 6, n. 26419 del 03/07/2012, Laurito, Rv. 253122-01; Sez. 6, n. 3405 del 10/01/2003, Avato, Rv. 223561-01), con valenza da riferirsi anche all'ipotesi in cui - come nel caso in esame - il ricorso per cassazione sia stato proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento (così, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860-01).

3. Il ricorso della parte civile deve, pertanto, essere convertito in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio.

P. Q. M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 marzo 2023 il Giudice di Pace di Piacenza ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui contestato ai sensi dell'art. 590, comma 3, cod. pen., per avere cagionato alla guida della sua autovettura lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della intervenuta violazione di norme di disciplina della circolazione stradale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per. cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito totale mancanza ed illogicità della motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe rappresentato, neppure per via induttiva, il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice ai fini dell'adozione della pronuncia assolutoria, risultando del tutto carente l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto ad essa sottesi. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito travisamento della prova, per contraddittorietà della motivazione con gli elementi acquisiti in dibattimento, evidenziando come il Giudice di Pace avrebbe del tutto omesso di considerare lo schizzo planimetrico del campo del sinistro, acquisito in dibattimento, dalla cui analisi si evincerebbe come, considerata l'effettiva larghezza della carreggiata, l'imputato non avrebbe potuto effettuare la manovra di sorpasso senza invadere l'opposta corsia di marcia, così causando colposamente l'incidente per cui è giudizio. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato due distinte memorie scritte, con cui hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della parte civile deve essere convertito in appello, giusta applicazione della norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.2. Deve essere osservato, infatti, come l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] debba essere qualificata come ricorso immediato per cassazione, essendo la sentenza assolutoria di primo grado appellabile, sia pure ai soli effetti civili. La ricorrente, in particolare, ha espressamente dedotto, con i due motivi eccepiti, vizio di motivazione, per relativa mancanza ed illogicità, nonché per travisamento della prova. Ne consegue, allora, la necessaria applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (cfr. Sez. 6, n. 26419 del 03/07/2012, Laurito, Rv. 253122-01; Sez. 6, n. 3405 del 10/01/2003, Avato, Rv. 223561-01), con valenza da riferirsi anche all'ipotesi in cui - come nel caso in esame - il ricorso per cassazione sia stato proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento (così, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860-01). 3. Il ricorso della parte civile deve, pertanto, essere convertito in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio. P. Q. M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio. Così deciso in Roma il 16 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 06297/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris