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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. nella Repubblica Domenicana il 17/2/1989 avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Lecce -Sezione Distaccata di Taranto- in data 2/7/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Taranto resa in data 18/11/2020, irrevocabile il 5/3/2021, che l'aveva condannata alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il delitto di rapina.GuA-

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della condannata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

La difesa, dopo aver richiamato i principi declinati da SS.UU.

Innaro e Ismail, con particolare riguardo alla necessità che l'effettiva conoscenza del procedimento sia riferita all'accusa contenuta in un formale provvedimento di vocatio in iudicium, segnala che la ricorrente nella fase delle indagini preliminari aveva designato quale proprio difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale aveva eletto domicilio.

Assume, quindi, che la Corte territoriale abbia errato nell'affermare la correttezza della notificazione del decreto che disponeva il giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al predetto domiciliatario, senza tener conto che la mancata comparizione del legale aveva di fatto impedito ogni accertamento in ordine al fatto che la prevenuta fosse stata messa al corrente del processo a suo carico.

L'ordinanza impugnata, pertanto, ha privilegiato la ritualità della notifica trascurando ogni verifica sull'effettività del rapporto defensionale, necessaria anche in considerazione del tempo trascorso tra la nomina e lo svolgimento del processo.

Secondo la ricorrente deve ritenersi irrilevante la partecipazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza preliminare in quanto non è possibile dedurre l'effettiva conoscenza del processo da eventi antecedenti l'inizio del processo, sede in cui l'imputato può dispiegare pienamente le proprie difese.

Aggiunge, inoltre, che l'assenza di informazioni da parte della condannata sia sull'instaurazione del processo che sui suoi esiti si trae dal fatto che il difensore di fiducia designato non ha partecipato a cinque delle sei udienze dibattimentali; in una sola occasione è stato sostituito per delega orale da un collega e ha omesso di proporre impugnazione.

La Corte d'Appello sulla base delle circostanze allegate, comprovanti un comportamento del legale officiato elusivo degli obblighi di correttezza e diligenza, avrebbe dovuto, pertanto, riconoscere l'illegittimità del processo svoltosi in assenza della condannata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento in quanto infondato.

Questa Corte ha chiarito che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637), non potendo in dette situazioni configurarsi una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483).

Nella specie, contrariamente agli assunti della difesa, che assume l'irrilevanza della presenza del difensore di fiducia all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la circostanza appare dimostrativa dell'effettività del mandato defensionale e del suo espletamento in relazione ad uno snodo processuale decisivo.

Infatti, l'udienza preliminare è la sede della prima e fondamentale verifica circa la corretta instaurazione del contraddittorio e alla stessa si applicano le disposizioni dell'art. 420 bis cod.proc.pen. in tema di assenza.

In quell'occasione il giudice ha verificato la ritualità formale dell'avviso di fissazione dell'udienza nei confronti del difensore domiciliatario, il quale, presente, nulla ha eccepito circa l'assenza di contatti con la propria assistita, evenienza che avrebbe giustificato la rinunzia al mandato e la revoca del consenso alla domiciliazione.

2. Sezioni Unite Ismail, ampiamente citata dalla difesa, ha chiarito in motivazione che l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato.

Ha in particolare argomentato che, nel contesto della disposizione, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo, precisando che non si tratta di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità.

Ha, inoltre, segnalato che anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso dell'effettività sicché, perché abbia il rilievo accordatogli dalla disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, deve essere intesa quale nomina accettata. 2.1 La difesa pretende di trarre la prova della mancata conoscenza del processo dalla trascuratezza asseritamente dimostrata dal legale, rimasto assente in tutte le udienze dibattimentali con la sola eccezione di quella del 7/1/2019, nella quale risulta sostituito per delega orale. 3 àú_L, Si tratta, tuttavia, di un indice impropriamente evocato poiché inferisce dall'asserita inadeguatezza nell'espletamento del mandato defensionale l'inesistenza di rapporti informativi tra legale domiciliatario e patrocinato.

Nella specie non si rinviene alcuna concreta ragione per ritenere meramente formali i rapporti intercorsi tra la prevenuta e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al di là della ricostruzione postuma ed orientata prospettata in ricorso, non corroborata, peraltro, da alcuna iniziativa nei confronti del legale, nonostante l'art. 26, comma 3, del Codice deontologico forense espressamente statuisca che costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. 2.2 Né può, d'altro canto, sottacersi che la nomina del difensore con contestuale elezione di domicilio è avvenuta, come ricostruito dalla stessa difesa della ricorrente, in esito ad una perquisizione locale correlata ad una denunzia per rapina, ovvero in riferimento ad un fatto la cui gravità non poteva sfuggire alla prevenuta e le avrebbe imposto di coltivare i rapporti con il legale designato, al fine di seguire gli sviluppi del procedimento.

Nella sostanza, il mandato professionale rilasciato al legale con l'ulteriore onere della domiciliazione non grava solo il designato di oneri informativi e delle prestazioni connesse all'incarico ricevuto ed accettato ma anche la parte rappresentata di un dovere di diligenza nell'adempiere alle connesse obbligazioni e nel seguirne il decorso, il cui mancato esercizio è suscettibile di refluire nella deliberata sottrazione alla conoscenza di atti del procedimento che preclude la possibilità di eccepire l'incolpevole mancata conoscenza dello stesso.

3. Questa Corte ha in più occasioni precisato che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, deve essere esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2 , n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305), dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2 n. 29660 del 27/3/2019, Rv.276972).

Infatti, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudiciunn" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento ( Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. nella Repubblica Domenicana il 17/2/1989 avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Lecce -Sezione Distaccata di Taranto- in data 2/7/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Taranto resa in data 18/11/2020, irrevocabile il 5/3/2021, che l'aveva condannata alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il delitto di rapina.GuA- 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della condannata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La difesa, dopo aver richiamato i principi declinati da SS.UU. Innaro e Ismail, con particolare riguardo alla necessità che l'effettiva conoscenza del procedimento sia riferita all'accusa contenuta in un formale provvedimento di vocatio in iudicium, segnala che la ricorrente nella fase delle indagini preliminari aveva designato quale proprio difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale aveva eletto domicilio. Assume, quindi, che la Corte territoriale abbia errato nell'affermare la correttezza della notificazione del decreto che disponeva il giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al predetto domiciliatario, senza tener conto che la mancata comparizione del legale aveva di fatto impedito ogni accertamento in ordine al fatto che la prevenuta fosse stata messa al corrente del processo a suo carico. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha privilegiato la ritualità della notifica trascurando ogni verifica sull'effettività del rapporto defensionale, necessaria anche in considerazione del tempo trascorso tra la nomina e lo svolgimento del processo. Secondo la ricorrente deve ritenersi irrilevante la partecipazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza preliminare in quanto non è possibile dedurre l'effettiva conoscenza del processo da eventi antecedenti l'inizio del processo, sede in cui l'imputato può dispiegare pienamente le proprie difese. Aggiunge, inoltre, che l'assenza di informazioni da parte della condannata sia sull'instaurazione del processo che sui suoi esiti si trae dal fatto che il difensore di fiducia designato non ha partecipato a cinque delle sei udienze dibattimentali; in una sola occasione è stato sostituito per delega orale da un collega e ha omesso di proporre impugnazione. La Corte d'Appello sulla base delle circostanze allegate, comprovanti un comportamento del legale officiato elusivo degli obblighi di correttezza e diligenza, avrebbe dovuto, pertanto, riconoscere l'illegittimità del processo svoltosi in assenza della condannata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento in quanto infondato. Questa Corte ha chiarito che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637), non potendo in dette situazioni configurarsi una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483). Nella specie, contrariamente agli assunti della difesa, che assume l'irrilevanza della presenza del difensore di fiducia all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la circostanza appare dimostrativa dell'effettività del mandato defensionale e del suo espletamento in relazione ad uno snodo processuale decisivo. Infatti, l'udienza preliminare è la sede della prima e fondamentale verifica circa la corretta instaurazione del contraddittorio e alla stessa si applicano le disposizioni dell'art. 420 bis cod.proc.pen. in tema di assenza. In quell'occasione il giudice ha verificato la ritualità formale dell'avviso di fissazione dell'udienza nei confronti del difensore domiciliatario, il quale, presente, nulla ha eccepito circa l'assenza di contatti con la propria assistita, evenienza che avrebbe giustificato la rinunzia al mandato e la revoca del consenso alla domiciliazione. 2. Sezioni Unite Ismail, ampiamente citata dalla difesa, ha chiarito in motivazione che l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Ha in particolare argomentato che, nel contesto della disposizione, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo, precisando che non si tratta di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità. Ha, inoltre, segnalato che anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso dell'effettività sicché, perché abbia il rilievo accordatogli dalla disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, deve essere intesa quale nomina accettata. 2.1 La difesa pretende di trarre la prova della mancata conoscenza del processo dalla trascuratezza asseritamente dimostrata dal legale, rimasto assente in tutte le udienze dibattimentali con la sola eccezione di quella del 7/1/2019, nella quale risulta sostituito per delega orale. 3 àú_L, Si tratta, tuttavia, di un indice impropriamente evocato poiché inferisce dall'asserita inadeguatezza nell'espletamento del mandato defensionale l'inesistenza di rapporti informativi tra legale domiciliatario e patrocinato. Nella specie non si rinviene alcuna concreta ragione per ritenere meramente formali i rapporti intercorsi tra la prevenuta e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al di là della ricostruzione postuma ed orientata prospettata in ricorso, non corroborata, peraltro, da alcuna iniziativa nei confronti del legale, nonostante l'art. 26, comma 3, del Codice deontologico forense espressamente statuisca che costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. 2.2 Né può, d'altro canto, sottacersi che la nomina del difensore con contestuale elezione di domicilio è avvenuta, come ricostruito dalla stessa difesa della ricorrente, in esito ad una perquisizione locale correlata ad una denunzia per rapina, ovvero in riferimento ad un fatto la cui gravità non poteva sfuggire alla prevenuta e le avrebbe imposto di coltivare i rapporti con il legale designato, al fine di seguire gli sviluppi del procedimento. Nella sostanza, il mandato professionale rilasciato al legale con l'ulteriore onere della domiciliazione non grava solo il designato di oneri informativi e delle prestazioni connesse all'incarico ricevuto ed accettato ma anche la parte rappresentata di un dovere di diligenza nell'adempiere alle connesse obbligazioni e nel seguirne il decorso, il cui mancato esercizio è suscettibile di refluire nella deliberata sottrazione alla conoscenza di atti del procedimento che preclude la possibilità di eccepire l'incolpevole mancata conoscenza dello stesso. 3. Questa Corte ha in più occasioni precisato che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, deve essere esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2 , n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305), dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2 n. 29660 del 27/3/2019, Rv.276972). Infatti, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudiciunn" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento ( Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma