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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33191/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7997 del Ruolo Generale dell’anno 2015, proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi quattro, diPARISELLA ARMANDO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi due, di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi due, di [OSCURATO:PERSONA] ) , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliati, [OSCURATO:PERSONA]- MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, RESISTENTE avverso la sentenza numero 5132/14 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione Distaccata di Latina, pubblicata in data 13 agosto 2014. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza numero 5132/14, pubblicata in data 13 agosto 2014, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione Distaccata di Latina, accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate ed accoglieva parzialmente quello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 356/10, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Latina -in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione numero 20071T003606000, con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva accertato un maggior valore, pari ad euro 897.400,00, dei beni contemplati nell’atto per notar Fuccillo del 7 novembre 2007- aveva ritenuto che tale atto avesse riguardato solamente la compravendita di una particella -contraddistinta dal numero 1938- e non anche un’altra particella - contraddistinta dal numero 1937- presa in considerazione nel prefato avviso.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi quattro, di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi due, di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi due, di [OSCURATO:PERSONA]) proponevano ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame, articolati in più ragioni di doglianza.

3. L’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato-Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata, mentre l’Agenzia delle Entrate, sia pure intempestivamente, si costituiva in giudizio, precisando di farlo ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’articolo 370, comma 1, del codice di procedura civile.

4. Con ordinanza del 13 giugno 2023, la Corte Suprema di Cassazione disponeva la sospensione del giudizio, fino al 10 ottobre 2023, rilevando che: a) i ricorrenti, tramite il proprio difensore, avevano depositato, in data 26 maggio 2023, un’istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 1, comma 190, della legge numero 197 del 2022, invocando la sospensione del giudizio; b) l’articolo 1, comma 186, della suddetta legge prevedeva che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui era parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, potessero essere definite, a domanda del soggetto che aveva proposto l’atto introduttivo o di chi vi era subentrato o ne aveva la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia; c) la definizione agevolata si perfezionava con la presentazione della domanda di cui all’articolo 1, comma 195, della legge numero 197 del 2022 e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 186, 187, 188, 189, 190 e 191, della medesima legge; d) l’articolo 1, comma 197, della legge numero 197 del 2022 stabiliva che le controversie definibili non fossero sospese, salvo che il contribuente facesse apposita richiesta all’autorità giudiziaria adita, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; e) in tal caso, il processo era sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente aveva l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pendeva la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; f) l’articolo 1, comma 198, della stessa legge prevedeva che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, in caso di deposito ai sensi del precedente comma 197, secondo periodo, il processo fosse dichiarato estinto e le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate; g) ricorrevano, nella vicenda in esame, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, trattandosi di controversia tributaria pendente davanti alla Corte Suprema di Cassazione, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

5. Con memoria del 22 settembre 2023, i ricorrenti, richiamando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 197 e 198, della legge numero 197 del 2022, chiedevano che fosse dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, e l’Agenzia delle Entrate, con memoria del 7 novembre 2023, dava atto dell’insussistenza di elementi ostativi all’adozione di una siffatta statuizione.

6. La causa, alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto.

2. Ed, infatti, i ricorrenti hanno sollecitato l’adozione di una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del giudizio in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 197 e 198, della legge numero 197 del 2022, depositando documentazione comprovante l’avvenuto versamento dell’importo dovuto ad opera di un coobbligato e -più in generale- la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell’invocata declaratoria.

3. L’Agenzia delle Entrate, del resto, non si è opposta, anzi, ha evidenziato come fosse cessata la materia del contendere e non sussistessero elementi ostativi alla definizione agevolata della controversia.

4. In conclusione, ricorrendo i relativi presupposti, è possibile dichiarare estinto il giudizio, con spese a carico di chi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7997 del Ruolo Generale dell’anno 2015, proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi quattro, diPARISELLA ARMANDO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi due, di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi due, di [OSCURATO:PERSONA] ) , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliati, [OSCURATO:PERSONA]- MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, RESISTENTE avverso la sentenza numero 5132/14 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione Distaccata di Latina, pubblicata in data 13 agosto 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 5132/14, pubblicata in data 13 agosto 2014, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione Distaccata di Latina, accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate ed accoglieva parzialmente quello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 356/10, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Latina -in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione numero 20071T003606000, con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva accertato un maggior valore, pari ad euro 897.400,00, dei beni contemplati nell’atto per notar Fuccillo del 7 novembre 2007- aveva ritenuto che tale atto avesse riguardato solamente la compravendita di una particella -contraddistinta dal numero 1938- e non anche un’altra particella - contraddistinta dal numero 1937- presa in considerazione nel prefato avviso. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi quattro, di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi due, di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi, questi ultimi due, di [OSCURATO:PERSONA]) proponevano ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame, articolati in più ragioni di doglianza. 3. L’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato-Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata, mentre l’Agenzia delle Entrate, sia pure intempestivamente, si costituiva in giudizio, precisando di farlo ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’articolo 370, comma 1, del codice di procedura civile. 4. Con ordinanza del 13 giugno 2023, la Corte Suprema di Cassazione disponeva la sospensione del giudizio, fino al 10 ottobre 2023, rilevando che: a) i ricorrenti, tramite il proprio difensore, avevano depositato, in data 26 maggio 2023, un’istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 1, comma 190, della legge numero 197 del 2022, invocando la sospensione del giudizio; b) l’articolo 1, comma 186, della suddetta legge prevedeva che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui era parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, potessero essere definite, a domanda del soggetto che aveva proposto l’atto introduttivo o di chi vi era subentrato o ne aveva la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia; c) la definizione agevolata si perfezionava con la presentazione della domanda di cui all’articolo 1, comma 195, della legge numero 197 del 2022 e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 186, 187, 188, 189, 190 e 191, della medesima legge; d) l’articolo 1, comma 197, della legge numero 197 del 2022 stabiliva che le controversie definibili non fossero sospese, salvo che il contribuente facesse apposita richiesta all’autorità giudiziaria adita, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; e) in tal caso, il processo era sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente aveva l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pendeva la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; f) l’articolo 1, comma 198, della stessa legge prevedeva che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, in caso di deposito ai sensi del precedente comma 197, secondo periodo, il processo fosse dichiarato estinto e le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate; g) ricorrevano, nella vicenda in esame, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, trattandosi di controversia tributaria pendente davanti alla Corte Suprema di Cassazione, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. 5. Con memoria del 22 settembre 2023, i ricorrenti, richiamando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 197 e 198, della legge numero 197 del 2022, chiedevano che fosse dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, e l’Agenzia delle Entrate, con memoria del 7 novembre 2023, dava atto dell’insussistenza di elementi ostativi all’adozione di una siffatta statuizione. 6. La causa, alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto. 2. Ed, infatti, i ricorrenti hanno sollecitato l’adozione di una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del giudizio in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 197 e 198, della legge numero 197 del 2022, depositando documentazione comprovante l’avvenuto versamento dell’importo dovuto ad opera di un coobbligato e -più in generale- la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell’invocata declaratoria. 3. L’Agenzia delle Entrate, del resto, non si è opposta, anzi, ha evidenziato come fosse cessata la materia del contendere e non sussistessero elementi ostativi alla definizione agevolata della controversia. 4. In conclusione, ricorrendo i relativi presupposti, è possibile dichiarare estinto il giudizio, con spese a carico di chi
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