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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 18081/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 13/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'imputazione provvisoria di cui all'art. 474 cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione agli artt. 125, comma 3, 121, 322, 324, 309 n. 9, 234 cod. proc. pen., 116 Costituzione, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) e) cod. proc. pen., in riferimento alla omessa motivazione del provvedimento impugnato, che non ha tenuto in alcun conto la documentazione depositata nel corso dell'udienza dalla difesa; 2.2 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione agli artt. 474, 56 cod. pen. 253, 259, 324, 354, 356 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) e) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata verifica della qualificazione giuridica della condotta, non essendo stato, peraltro, acquisito alcun elemento che potesse ricondurre la spedizione di etichette false al ricorrente, considerato l'esito negativo della perquisizione; il decreto di sequestro risulta, quindi, del tutto carente sotto l'aspetto motivazionale, anche in relazione alla pertinenzialità delle etichette sequestrate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito indicate.

Va premesso che la vicenda riguarda il sequestro di numerose etichette per memorie Ram di varie marche, rinvenute in un pacco postale sottoposto a controllo presso l'aeroporto di Ciampino dal competente Ufficio delle Dogane; tale pacco postale proveniva da un mittente cinese di [OSCURATO:PERSONA] ed era destinato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

A seguito di perizie svolte dai consulenti delle società titolari dei marchi, parte delle memoriksono state ritenute non originali e sottoposte a sequestro.

Nel decreto di convalida del sequestro probatorio si dà atto che i beni in sequestro costituiscono corpo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., essendo in immediata relazione con l'ipotizzato illecito penale, e che il reperto potrà costituire elemento oggettivo di valutazione istruttoria, sia in sede di indagini preliminari che dibattimentali, tra cui, ad esempio, una consulenza tecnica.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto non fondate le doglianze proposte avverso il decreto di convalida del sequestro, emesso dal pubblico ministero in data 27/06/2022, in quanto risultava del tutto chiaro il richiamo alla norma violata e la data di individuazione del fatto storico, con specificazione dell'introduzione nello Stato di merce con marchi di fabbrica contraffatti, anche considerando la provvisorietà del capo di imputazione; quanto al fumus, esso è stato individuato nel fatto che la società amministrata dal ricorrente operi nel medesimo settore della vendita di computer e che il pacco fosse indirizzato specificamente al predetto, apparendo improbabile un errore nella indicazione del destinatario, a nulla rilevando il mancato reperimento di altri beni non originali, apparendo incontestata la circostanza che la società avesse richiesto, con mail del 06/06/2022, proprio la spedizione di etichette adesive.

In sostanza, quindi, sotto l'aspetto del fumus commissi delicti, la motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto coerente con lo svolgimento dei fatti, risultando il primo motivo del tutto generico, posto che in ricorso non sono stati neanche specificati quale documenti prodotti dalla difesa sarebbero stati omessi nella valutazione del Tribunale del riesame.

Le valutazioni contenute nel secondo motivo di ricorso, relative alla qualificazione della condotta, costituiscono deduzioni in fatto, sicuramente irrilevanti in sede di giudizio di legittimità, essendo stata evidenziata, peraltro, nella motivazione, la fluidità della formulazione del capo di imputazione, in riferimento alla fase iniziale degli accertamenti.

Peraltro, a fronte di ricorso per cassazione ammissibile unicamente per violazione di legge, il ricorso appare evidentemente versato in fatto.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Infine, non può non essere sottolineata la carenza di interesse sotto l'aspetto della diversa qualificazione della condotta quale tentativo, ai sensi degli artt. 56, 474 cod. pen., piuttosto che ai sensi dell'art. 474 cod. pen., come contestato, non comprendendosi, né essendo stato dedotto le conseguenze favorevoli al ricorrente che potrebbero discendere da tale mutamento (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, Pisano, Rv. 258984).

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 13/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'imputazione provvisoria di cui all'art. 474 cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione agli artt. 125, comma 3, 121, 322, 324, 309 n. 9, 234 cod. proc. pen., 116 Costituzione, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) e) cod. proc. pen., in riferimento alla omessa motivazione del provvedimento impugnato, che non ha tenuto in alcun conto la documentazione depositata nel corso dell'udienza dalla difesa; 2.2 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in relazione agli artt. 474, 56 cod. pen. 253, 259, 324, 354, 356 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) e) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata verifica della qualificazione giuridica della condotta, non essendo stato, peraltro, acquisito alcun elemento che potesse ricondurre la spedizione di etichette false al ricorrente, considerato l'esito negativo della perquisizione; il decreto di sequestro risulta, quindi, del tutto carente sotto l'aspetto motivazionale, anche in relazione alla pertinenzialità delle etichette sequestrate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito indicate. Va premesso che la vicenda riguarda il sequestro di numerose etichette per memorie Ram di varie marche, rinvenute in un pacco postale sottoposto a controllo presso l'aeroporto di Ciampino dal competente Ufficio delle Dogane; tale pacco postale proveniva da un mittente cinese di [OSCURATO:PERSONA] ed era destinato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. A seguito di perizie svolte dai consulenti delle società titolari dei marchi, parte delle memoriksono state ritenute non originali e sottoposte a sequestro. Nel decreto di convalida del sequestro probatorio si dà atto che i beni in sequestro costituiscono corpo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., essendo in immediata relazione con l'ipotizzato illecito penale, e che il reperto potrà costituire elemento oggettivo di valutazione istruttoria, sia in sede di indagini preliminari che dibattimentali, tra cui, ad esempio, una consulenza tecnica. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non fondate le doglianze proposte avverso il decreto di convalida del sequestro, emesso dal pubblico ministero in data 27/06/2022, in quanto risultava del tutto chiaro il richiamo alla norma violata e la data di individuazione del fatto storico, con specificazione dell'introduzione nello Stato di merce con marchi di fabbrica contraffatti, anche considerando la provvisorietà del capo di imputazione; quanto al fumus, esso è stato individuato nel fatto che la società amministrata dal ricorrente operi nel medesimo settore della vendita di computer e che il pacco fosse indirizzato specificamente al predetto, apparendo improbabile un errore nella indicazione del destinatario, a nulla rilevando il mancato reperimento di altri beni non originali, apparendo incontestata la circostanza che la società avesse richiesto, con mail del 06/06/2022, proprio la spedizione di etichette adesive. In sostanza, quindi, sotto l'aspetto del fumus commissi delicti, la motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto coerente con lo svolgimento dei fatti, risultando il primo motivo del tutto generico, posto che in ricorso non sono stati neanche specificati quale documenti prodotti dalla difesa sarebbero stati omessi nella valutazione del Tribunale del riesame. Le valutazioni contenute nel secondo motivo di ricorso, relative alla qualificazione della condotta, costituiscono deduzioni in fatto, sicuramente irrilevanti in sede di giudizio di legittimità, essendo stata evidenziata, peraltro, nella motivazione, la fluidità della formulazione del capo di imputazione, in riferimento alla fase iniziale degli accertamenti. Peraltro, a fronte di ricorso per cassazione ammissibile unicamente per violazione di legge, il ricorso appare evidentemente versato in fatto. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Infine, non può non essere sottolineata la carenza di interesse sotto l'aspetto della diversa qualificazione della condotta quale tentativo, ai sensi degli artt. 56, 474 cod. pen., piuttosto che ai sensi dell'art. 474 cod. pen., come contestato, non comprendendosi, né essendo stato dedotto le conseguenze favorevoli al ricorrente che potrebbero discendere da tale mutamento (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, Pisano, Rv. 258984). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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