CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 27154/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep ORDINANZA 11-2t sul ricorso iscritto al numero 18510 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D20 A773G) -ricorrente- nei confronti di RE.AL. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 02145190969), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R01 L407F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ve- nezia n. 1424/2019, pubblicata in data 3 aprile 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei 2Q2.1 confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per l'importo di C Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 12 45.140,00, oltre accessori, sulla base di due fatture commer- ciali La società ingiunta ha proposto opposizione. La società oppo- sta ha eccepito la tardività dell'opposizione. Il Tribunale di Venezia ha emesso sentenza non definitiva, ri- gettando l'eccezione di tardività dell'opposizione e disponendo la prosecuzione del giudizio per il merito. La Corte di Appello di Venezia ha confermato tale decisione non definitiva di primo grado. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione di secondo grado relativa ad una questione pregiudiziale di rito su cui il tribunale, adito in primo grado, aveva pronunciato sentenza non definitiva, disponendo la prosecuzione del giudizio per il merito. Esso deve ritenersi ammissibile. Come ormai chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infat- ti, «l'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giu- dizio"„ fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedi- mento devoluto al giudice di appello e non come processo nel- la sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al sud- detto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di ap- pello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provve- dimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al con- trario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 12 grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di ap- pello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3556 del 10/02/2017, Rv. 642438 - 02). 2. Con il primo motivo del ricorso (non rubricato) si denunzia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Con il secondo motivo (non rubricato) si denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oe_getto di discussio- ne tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Con il terzo motivo (anch'esso non rubricato) si denunzia la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, com- ma 1 n. 3, c.p.c.. I tre motivi del ricorso sono connessi, avendo tutti ad oggetto, nella sostanza, la medesima questione, e cioè quella relativa alla validità della notificazione del ricorso e del decreto ingiun- tivo ai fini della decorrenza dei termini per l'opposizione da parte della società ingiunta, essendo stata tale notificazione effettuata a mezzo P.E.C. ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, su istanza del difensore della società creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con allegazione di una procura alle liti priva di sottoscrizione della parte. 3. È opportuno, in primo luogo, riepilogare in dettaglio i fatti rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in sede monitoria nei con- fronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ottenendo il decreto ingiuntivo richiesto. Il difensore della società creditrice ha quindi proceduto alla notificazione del ricorso e del decreto alla società ingiunta, a mezzo P.E.C., allegando anche copia della procura alle liti re- lativa al procedimento monitorio, ma priva della sottoscrizione della parte. Successivamente, ha rinnovato la suddetta notifi- cazione, a mezzo ufficiale giudiziario. Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione al de- creto ingiuntivo, contestando la sussistenza del credito ogget- to di ingiunzione. Tale opposizione è (pacificamente) tardiva rispetto alla data della prima notificazione del ricorso e del decreto, avvenuta a mezzo P.E.C., ma (pacificamente) tempestiva rispetto alla se- conda, avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario. L'opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha preli- minarmente eccepito la tardività della stessa. Il tribunale ha ritenuto giuridicamente inesistente la prima no- tificazione del ricorso e del decreto, a causa della mancanza della sottoscrizione nella procura ad litem ad essa allegata ed ha, quindi, rigettato l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione, con sentenza non definitiva. La società opposta ha proposto appello immediato avverso ta- le sentenza, sostenendo: a) che la procura alle liti del proprio difensore era stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed era quindi presente nel fascicolo telematico del procedi- mento monitorio, acquisito agli atti del giudizio di opposizione; b) che non era necessario che la stessa fosse notificata all'ingiunta, unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione. La corte di appello ha rigettato il gravame, affermando, in proposito quanto segue: «la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del provvedimento monitorio stesso veniva posta in essere via pec dal legale della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza sottoscrizione del mandato ad opera della parte - come emerge dal fascicolo telematico messo a dispo- sizione da essa onerata» ... «la prima notifica, priva di sot- toscrizione della procura, appare qualificabile - analogamente a quanto ritenuto dal Tribunale - come inesistente». 4. Secondo la società ricorrente, la corte di appello, nel rite- nere giuridicamente inesistente la originaria notificazione del Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 12 decreto ingiuntivo effettuata a mezzo P.E.C. per la presenza in allegato di una procura difensiva priva di sottoscrizione, avrebbe omesso di considerare che la suddetta procura difen- siva, debitamente sottoscritta, era in realtà depositata nel fa- scicolo telematico del procedimento monitorio, acquisito agli atti dei giudizi di primo e secondo grado, e che non era neces- sario che la stessa fosse notificata unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo, ai fini del decorso del termine per l'opposizione. Di conseguenza, per un verso, avrebbe omesso di prendere in considerazione un documento regolarmente prodotto in giudizio (primo motivo del ricorso), per altro verso avrebbe omesso di prendere in esame il relativo fatto, decisi- vo ai fini dell'esito della lite (secondo motivo); in ogni caso (terzo motivo), mancherebbe, nella decisione impugnata, una effettiva e comprensibile motivazione con riguardo alla que- stione sollevata con il gravame (costituita dall'esistenza di una procura difensiva, valida anche ai fini della notificazione del decreto ingiuntivo alla debitrice). 5. Le indicate censure sono fondate, nei termini che saranno di seguito precisati. Occorre premettere, in diritto, che ai fini della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale è, di re- gola, necessario il patrocinio di un legale munito di valida pro- cura, ai sensi dall'art. 83 c.p.c.. La corretta costituzione del ricorrente in sede monitoria va ve- rificata di ufficio dal giudice: il difetto o il vizio della procura del difensore non consente, in generale, l'emissione del decre- to ingiuntivo richiesto. Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi posi- tivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente. Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 12 Naturalmente, se la procura manca o è viziata, lo stesso de- creto ingiuntivo risulterà a sua volta viziato e il vizio potrà es- sere denunciato con l'opposizione. Poiché, peraltro, il decreto ingiuntivo è un provvedimento giu- diziario con attitudine al giudicato, l'ingiunto che intenda con- testare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio della procura difensiva del ricorrente, deve comunque proporre tempestiva opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione, ad effettuare la quale è senz'altro legittima- to il difensore (che è stato ritenuto regolarmente) costituito nel procedimento monitorio, secondo tutte le modalità con- sentite dall'ordinamento. Non è possibile ipotizzare la proposizione di una autonoma ac- tio nullitatis da parte dell'ingiunto, in relazione al decreto in- giuntivo che si assume emesso in mancanza di regolare pro- cura in favore del difensore della parte ricorrente, senza limiti di tempo, sulla base dell'assunto per cui il difensore del ricor- rente in sede monitoria privo di procura non sarebbe neanche legittimato alla notificazione del decreto ingiuntivo emesso su sua istanza (sull'attitudine del decreto ingiuntivo a formare il giudicato e sull'esclusione di una autonoma actio nullitatis per far valere i vizi relativi al procedimento monitorio, cfr. ad es.: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4833 del 03/05/1991, Rv. 471938 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 27406 del 06/12/2013, Rv. 628871 - 01). Infatti, l'attività notificatoria del ricorso e del decreto viene compiuta dal difensore dopo che il giudice del monitorio ha giudicato in via sommaria ed ha ravvisato le condizioni per l'emissione del decreto. In tal modo, quel giudice implicita- mente afferma anche l'esistenza del ministero del difensore e, se lo fa in mancanza della procura o sulla base di una procura invalida, l'emissione del decreto si risolve necessariamente nella mancata percezione di tali irritualità e, dunque, in un vi- Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 12 zio del decreto, come tale da dedursi con il mezzo dell'opposizione, che l'ordinamento prevede come rimedio ne- cessario. Nel caso di procura inesistente, la notificazione del decreto fatta dal difensore non si presenta a sua volta come attività riconducibile al vizio radicale di inesistenza, in quanto legittimata in via provvisoria dalla pronuncia del giudice e di- scutibile - non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c. - solo con l'opposizione tempestiva. Sotto altro e concorrente profilo, va poi osservato che l'art.643 c.p.c. prevede, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, che siano notificati all'ingiunto il ricorso e il de- creto ingiuntivo, per copia autentica, ma non che agli stessi sia allegata la procura alle liti del difensore che effettua la no- tificazione, la quale deve essere presente agli atti del proce- dimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'ambito e secondo le regole di detto procedimento, anche eventual- mente in fase di opposizione. Né tale allegazione è prevista dalla legge n. 53 del 21 gennaio 1994, che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da par- te degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA]. 1 di tale legge prevede esclusivamente che l'avvocato che effettua la notificazione, anche a mezzo P.E.C., deve essere munito di procura alle liti ai sensi dell'art.83 c.p.c., non che tale procura debba essere allegata all'atto da notificare: anche in questo caso (almeno con riguardo alle notificazioni di atti relativi a procedimenti già instaurati) la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del proce- dimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell'ambito di detto procedimento, secondo le regole proces- suali che lo disciplinano. Di conseguenza, laddove sia stato emesso decreto ingiuntivo su istanza di una parte assistita da difensore che abbia allega- to di essere munito di regolare procura, l'implicito accerta- mento della regolare costituzione della parte stessa che sta al- Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 12 la base dell'emissione del provvedimento monitorio va even- tualmente contestato dall'ingiunto nelle forme previste dalla legge, cioè con la proposizione di tempestiva opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo è idoneo alla formazione del giudi- cato anche sostanziale e, come tale, esso di per sé legittima il difensore (che è stato ritenuto regolarmente) costituito del ri- corrente ad effettuarne la notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini del decorso del termine per l'opposizione. L'ingiunto, con l'opposizione, potrà contestare la regolarità del decreto anche sotto il profilo processuale e, quindi, anche in relazione alla presenza ed alla regolarità della procura del di- fensore del ricorrente in sede monitoria, ma dovrà farlo notifi- cando tempestiva opposizione al decreto, il cui termine decor- re dalla notificazione dello stesso operata dal difensore (fatta salva la eventuale possibilità di una regolarizzazione della pro- cura, quanto meno ai fini dell'accertamento del credito nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione attualmente vi- gente, sussistendone i presupposti: l'opposizione, infatti, an- che se il decreto è invalido, comunque dà ingresso all'ordinario giudizio a cognizione piena sul credito). Sulla base di quanto sin qui esposto, deve concludersi che, nel caso di specie, in realtà non ha decisivo rilievo se la procura munita di regolare sottoscrizione della parte al difensore della società creditrice fosse o meno presente nel fascicolo del pro- cedimento monitorio (la circostanza pare in qualche modo ne- gata dalla controricorrente, ma è ripetutamente affermata dalla ricorrente, che in verità la documenta anche con la pro- duzione della procura stessa, munita di attestazione di con- formità alla copia informatica presente nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, dal quale dichiara di averla estratta). Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 12 Essendo comunque stato emesso il decreto ingiuntivo, il di- fensore costituito nel procedimento monitorio per la società ri- corrente era infatti, per ciò solo, certamente legittimato ed ef- fettuarne la notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., anche a mezzo P.E.C., ai fini del decorso del termine perentorio per l'opposizione. Ed il preteso difetto di procura (così come il suo eventuale vizio) avrebbe eventualmente dovuto essere fatto valere della società ingiunta a mezzo di tempestiva opposizio- ne al decreto ingiuntivo notificato dal suddetto difensore, il che non è avvenuto. 6. La decisione impugnata, nella sua motivazione, non risulta conforme, in diritto, ai principi sin qui esposti. La corte di appello (così come lo stesso tribunale, in primo grado) non ha operato un corretto inquadramento giuridico della fattispecie, sotto il profilo processuale e, di conseguenza, ha fondato la propria decisione su una motivazione che finisce per rivelarsi del tutto priva di coerenza logica e/o addirittura non comprensibile nel suo effettivo senso, oltre che certamen- te erronea in diritto. I giudici di secondo grado sembrerebbero infatti essersi limita- ti a valutare la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo effettuata dal difensore della società ricor- rente a mezzo P.E.C., sotto il profilo della completezza della procura difensiva allegata alla stessa, senza tener conto dell'avvenuta definizione del procedimento monitorio con l'emissione del decreto richiesto e, quindi, dell'implicita verifi- ca della regolarità della costituzione del difensore della parte istante, né della necessità di una tempestiva opposizione per fare eventualmente valere la illegittima emissione del suddet- to decreto, come se la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art. 643 c.p.c. richiedesse di per sé l'allegazione della procura alle liti sottoscritta dalla par- te, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione. Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 12 Ed è evidente che, ricostruita in questi termini, la decisione non sarebbe conforme a diritto, per quanto più sopra osserva- to. Per altro verso, in realtà, a ben vedere, nella decisione impu- gnata non si rinviene neanche una chiara ed esplicita afferma- zione dell'indicato (ed erroneo) principio di diritto da ultimo esposto. La corte di appello si limita in effetti ad affermare che "la prima notifica", in quanto "priva di sottoscrizione della pro- cura" sarebbe giuridicamente inesistente, ma non chiarisce in alcun modo le ragioni alla base di una siffatta affermazione e, in particolare, non chiarisce se abbia inteso riferire la mancan- za di sottoscrizione alla procura allegata agli atti notificati dal difensore o a quella prodotta nel giudizio monitorio. In altri termini, sulla base delle motivazione della sentenza impugnata, non è in realtà possibile comprendere con certez- za se la corte abbia inteso affermare, in diritto, che la notifica- zione del ricorso e del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., su richiesta del difensore della parte ricorrente (rego- larmente munito di procura per il ricorso monitorio) sia giuri- dicamente inesistente qualora agli stessi non sia allegata an- che la procura regolarmente sottoscritta dalla parte (come po- trebbe apparire dalla scarna motivazione che si è più sopra ri- portata), ovvero se abbia ritenuto addirittura, in fatto, che il difensore della società opposta non fosse in origine munito di regolare procura alle liti valida ai fini del procedimento moni- torio (come pare sostenere la controricorrente) e avesse eventualmente conseguito tale regolare procura solo al mo- mento della seconda notificazione del decreto ingiuntivo (co- me dovrebbe ipotizzarsi, quanto meno per ragioni di coerenza logica, essendo stata ritenuta tale notificazione idonea a far decorrere il termine per l'opposizione). Non essendo possibile comprendere con certezza l'effettivo fondamento logico e giuridico della decisione impugnata, de- Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 10 di 12 vono, per ciò solo, accogliersi le censure di carenza assoluta di motivazione avanzate dalla ricorrente. Peraltro, la predetta decisione (in qualunque senso possa es- sere ricostruito il suo fondamento logico e giuridico) di certo non sarebbe conforme ai principi di diritto applicabili alla fatti- specie, come già ampiamente esposto, risultando quindi altre- sì fondate le censure di violazione di legge di cui al ricorso. La sentenza impugnata va quindi cassata, sulla base dell'affermazione dei seguenti principi di diritto: «ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termi- ne per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ri- corso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da parte del difen- sore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale in- sussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta pro- cura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno even- tualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizio- ne al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità pre- viste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedi- mento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relati- vo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede - fuori dei casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - il solo rimedio dell'opposizione tempestiva». 7. Sulla base degli esposti principi di diritto, la causa può es- sere decisa nel merito senza necessità di ulteriori accertamen- ti di fatto. Ric. n. 18510/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 11 di 12 La notificazione eseguita a mezzo P.E.C. dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. costituito nel procedimento monitorio doveva infatti ritenersi senz'altro idonea a far decorrere il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, onde l'opposizione stessa è da ritenersi tardiva. Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità, per tardività, della predetta opposizione, con definitiva conferma del decre- to ingiuntivo opposto (il che implica altresì che il processo di merito non potrà ulteriormente proseguire, a causa del pas- saggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto). 8. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. De- cidendo nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è dichiarata inammissibile. Le spese dell'intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fi- ne, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione della novità della (peraltro peculiare) questione processuale affrontata. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].; dichiara integralm