Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 agosto 2026

Cassazione n. 24761/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rti:[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cicala unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-già controricorrente-nonché controUnione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026tempore-già intimato-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.5849/2026 depositata il 15/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.PREMESSO CHEQuesta Corte, con la sentenza in oggetto, pubblicata in data 15 marzo2026, ha accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in AmministrazioneStraordinaria in relazione al primo motivo, rigettando il secondo motivo,come risulta dal punto 3 della motivazione, esaminato pregiudizialmente;che il ricorrente principale, con ricorso in data 24 aprile 2026, ha chiestocorreggersi per errore materiale la parte motiva della sentenza e ildispositivo della medesima, nelle parti in cui dispongono l’accoglimentodel secondo motivo del ricorso e il rigetto del primo motivo, depositandoanche memoria;CONSIDERATO CHELa correzione per errore materiale può essere rilevata anche di ufficio;che, per mero errore materiale, al punto 22 della motivazione e neldispositivo, risulta disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorsoe il rigetto del primo motivo;che si tratta di mero errore materiale, risultando dal punto 3 della partemotiva il rigetto del secondo motivo del ricorso e dai punti successivi (5-21) l’accoglimento del primo motivo; P.Q.MLa Corte dispone che la parte motiva della sentenza di questa Corte n.5849/2026 depositata in data 15/03/2026 sia corretta sostituendo alprimo rigo della pagina 13 alla parola «secondo» la parola «primo» e neldispositivo, sostituendo la frase al primo rigo «Accoglie il secondo motivo,Numero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026rigetta il primo motivo» con la frase «Accoglie il primo motivo, rigetta ilsecondo motivo».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti:[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cicala unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-già controricorrente-nonché controUnione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026tempore-già intimato-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.5849/2026 depositata il 15/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.PREMESSO CHEQuesta Corte, con la sentenza in oggetto, pubblicata in data 15 marzo2026, ha accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in AmministrazioneStraordinaria in relazione al primo motivo, rigettando il secondo motivo,come risulta dal punto 3 della motivazione, esaminato pregiudizialmente;che il ricorrente principale, con ricorso in data 24 aprile 2026, ha chiestocorreggersi per errore materiale la parte motiva della sentenza e ildispositivo della medesima, nelle parti in cui dispongono l’accoglimentodel secondo motivo del ricorso e il rigetto del primo motivo, depositandoanche memoria;CONSIDERATO CHELa correzione per errore materiale può essere rilevata anche di ufficio;che, per mero errore materiale, al punto 22 della motivazione e neldispositivo, risulta disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorsoe il rigetto del primo motivo;che si tratta di mero errore materiale, risultando dal punto 3 della partemotiva il rigetto del secondo motivo del ricorso e dai punti successivi (5-21) l’accoglimento del primo motivo; P.Q.MLa Corte dispone che la parte motiva della sentenza di questa Corte n.5849/2026 depositata in data 15/03/2026 sia corretta sostituendo alprimo rigo della pagina 13 alla parola «secondo» la parola «primo» e neldispositivo, sostituendo la frase al primo rigo «Accoglie il secondo motivo,Numero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026rigetta il primo motivo» con la frase «Accoglie il primo motivo, rigetta ilsecondo motivo».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24761/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris