CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni venti; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione che l'ultimo domicilio dichiarato è stabile, che la condannata ha documentato un'attività lavorativa e che dal complesso degli elementi può desumersi che la stessa ha avviato un percorso di emenda del proprio precedente vissuto; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure dando atto della recente indicazione di un nuovo domicilio e dell'esistenza di un rapporto di lavoro, peraltro per un limitato periodo di tempo, facendo riferimento alla condotta recentemente tenuta dalla condannata, implicata nella detenzione di circa 15 kg di sostanza stupefacente rinvenuto nell'autovettura a lei intestata, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che risultassero contatti con ambienti criminali, ciò oltre alla precarietà dell'attività lavorativa e alla mancata attivazione per sanare l'irregolare occupazione dell'immobile; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto, senza neanche confrontarsi con tutti gli elementi evidenziati nella motivazione sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend