CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, genericamente sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della congruità del trattamento sanzionatorio e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione (cfr. pag. 2 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado) ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo in evidenza, tra l'altro, i profili inerenti alla gravità del fatto oggetto della regiudicanda, agli specifici precedenti penali a carico e alla pericolosità della condotta in ragione dei prospettati legami con ambienti vicini alla criminalità organizzata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DeA icis [OSCURATO:PERSONA]. olo • [OSCURATO:PERSONA] 22 B- )2