CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FERRARA Raffaele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ivrea, ritenuto più grave il reato di resistenza a pubblico ufficiale e applicata la continuazione per il reato concernente la detenzione di sostanza stupefacente, ridetermi- nava la pena nei suoi confronti in mesi otto di reclusione. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge per non essere stata pro- nunciata l'assoluzione del prevenuto. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e privi di enunciazione delle ragioni di di- ritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e„ a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]