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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 02722/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: a) il primo motivo è costituito da mere doglíanze in punto di fatto in ordine al giudizio di responsabilità, volte a confutare la ricostruzione effettuata dai Giudici di merito in termini non solo immuni da vizi logici o giuridici, ma, soprattutto, strettamente aderenti alle risultanze istruttorie (si vedano le pagine da 4 a 6); b) il secondo motivo è generico, aspecifico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentì giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 9 e 10); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: a) il primo motivo è costituito da mere doglíanze in punto di fatto in ordine al giudizio di responsabilità, volte a confutare la ricostruzione effettuata dai Giudici di merito in termini non solo immuni da vizi logici o giuridici, ma, soprattutto, strettamente aderenti alle risultanze istruttorie (si vedano le pagine da 4 a 6); b) il secondo motivo è generico, aspecifico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentì giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 9 e 10); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023
Sentenza Cassazione n. 02722/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris