CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Slovacca il 20.11.1972 avverso la sentenza emessa in data 24.05.2018 dal Tribunale di Prato; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente; Rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA], chiede, ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen., la rescissione della sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione emessa in data 24 maggio 2018 dal Tribunale di Prato e divenuta definitiva in data 11 marzo 2019 per i delitti di cui all'art. 341-bis e 337 cod. pen. commessi in Prato in data 7 marzo 2012; Rilevato che il difensore deduce che il Cacko è stato giudicato in contumacia e che ha avuto notizia di tale condanna solo in data 21 marzo 2020 all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione della pena nei suoi confronti; Considerato che il ricorso è stato presentato in data 15 giugno 2020, avvalendosi della «sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID»; Ritenuto che, tuttavia, il ricorso è tardivo in quanto proposto in data 15 giugno 2020 (a fronte della cognizione della condanna intervenuta in data 21 marzo 2020) e, dunque, oltre il termine di «trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento»; Considerato, infatti, che all'atto della proposizione del ricorso il termine sancito, a pena di inammissibilità, dall'art. 625-ter, comma 2, cod. proc. pen., risultava integralmente decorso nonostante il computo della sospensione del termine dal 9 marzo al 11 maggio 2020, disposta dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con la legge n. 27 del 2020, e del d.l. n. 23 del 2020 convertito con la legge n. 4 del 2020, per la pandemia Covid; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato che, infatti, non deve essere disposta la condanna dell'imputato al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato proposto in una fase di modifica del contesto normativo in tema di sospensione dei termini processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d