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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07124/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto dichiararsi l'inammissibiità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8 DL n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 625-bis c.p.p., previa restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., avverso l'ordinanza della Settima sezione di questa Corte, emessa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 20.1.2020, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p., del ricorso presentato avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Roma, che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata, in particolare, ha rilevato che il ricorso di legittimità era stato tardivamente proposto, in quanto il provvedimento della Corte capitolina era stato notificato in data 3.7.2019 alla parte ed ai difensori, onde il termine di quindici giorni per proporre impugnazione era venuto a scadenza il 18.7.2019, mentre il timbro datarlo apposto sulla busta della raccomandata postale contenente il ricorso di legittimità riportava la data del 19.7.2019.

2. Deduce, in primo luogo, il ricorrente che, nell'ambito del suddetto procedimento, i difensori non avevano ricevuto alcuna notifica dell'avviso di udienza ex art. 610, comma 1, c.p.p., onde non era stato instaurato alcun contraddittorio; inoltre, a seguito della pronuncia dell'ordinanza, non era stata eseguita la notifica ai difensori dell'avviso di deposito della predetta decisione, di talchè gli stessi ne erano venuti a conoscenza, senza propria colpa, soltanto in base ad una verifica successiva (si allega, a tal fine, una comunicazione via PEC da parte dell'URP di questa Corte in data 23.7.2021, inviata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e contenente indicazioni sulla avvenuta definizione del procedimento).

Ciò posto, si osserva che il ricorso era stato, in realtà, tempestivamente spedito nella data del 18.7.2019, come risulta dalla ricevuta di invio della relativa raccomandata (allegata al ricorso), munita di timbro e generata al momento della consegna del plico al Centro servizi postali s.r.l.s. di Latina, operatore postale privato dotato di autorizzazione del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] n. 2479/2014 con effetto dal 7.8.2014.

Si aggiunge che, con ogni evidenza, il predetto Centro «si era avvalso comunque delle [OSCURATO:PERSONA] per il materiale recapito della raccomandata alla Corte d'Appello di Roma»; pertanto, il timbro di spedizione al quale aveva fatto riferimento l'ordinanza della Settima sezione di questa Corte era quello apposto da [OSCURATO:PERSONA] al momento della consegna del plico presso i suoi uffici ad opera dell'operatore di posta privata.

Secondo la difesa ricorrente, peraltro, la data di spedizione rilevante ex art. 583 c.p.p. deve, in ogni caso, farsi coincidere con il 18.7.2019; di qui la richiesta di revoca o annullamento dell'impugnata ordinanza con fissazione di udienza per la trattazione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per le ragioni che seguono.

2. In primo luogo, anche a voler risolvere la questione interpretativa relativa alla portata del rinvio operato dall'art. 610, comma 5-bis c.p.p. all'art. 625-bis stesso codice ai fini dell'individuazione della platea dei soggetti legittimati a proporre ricorso straordinario - posto che la lettera della norma da ultimo richiamata circoscrive tale legittimazione al solo soggetto «condannato» - in senso favorevole alla estensione del rimedio a tutte le ipotesi di declaratoria di inammissibilità ex art. 610 comma 5-bis citato (soluzione che, in sede dottrinale, viene caldeggiata in un'ottica di compatibilità costituzionale della disciplina, frutto della necessaria combinazione di elementi in parte ricavabili da ciascuna delle due norme evocate), va rimarcata la tardività del ricorso straordinario in esame.

Esso, invero, risulta presentato il 30.7.2021, con riferimento ad una ordinanza, la n. 1967 del 2020 emessa dalla Settima Sezione di questa Corte, depositata in data 20.1.2020, onde non risulta rispettato il termine di 180 giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2 c.p.p., dovendosi richiamare al riguardo il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Rv. 269901-01; Sez. 3, n. 42525 del 06/06/2019, Gemminni, n.m.), secondo cui il termine di centottanta giorni, fissato per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato a una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso.

3. In tale ottica, non risulta accoglibile neppure la richiesta di rimessione in termini formulata dalla difesa ricorrente, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 175 c.p.p. alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso.

Va rilevato, innanzitutto, che l'ordinanza di questa Corte impugnata è stata pronunciata ai sensi del citato art. 610, comma 5-bis c.p.p., come inserito dalla legge n. 103/2017, norma che consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità di procedura e, quindi, "de plano", ossia senza avvisi e senza facoltà di partecipazione all'udienza.

Tale possibilità è, in particolare, prevista per i casi di inammissibilità tassativamente previsti dall'art. 591, comma 1, lett. a) del codice di rito, limitatamente al difetto di legittimazione (come nel caso di ricorso presentato personalmente); lett. b), ossia in caso di provvedimento non impugnabile; lett. c), con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 582, 583, 585 e 586, esclusa espressamente l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581 sulla forma dell'impugnazione; lett. d), ossia nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione.

Si procede, inoltre, "de plano" in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. (c.d. concordato sui motivi d'appello).

4. Fra le ipotesi in cui è consentita l'adozione di tale modulo procedimentale semplificato, rientra, pertanto, quella di inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso (cfr. Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, P.C. in proc.

Cannone, Rv. 273488 — 01; Sez. 2, ord. n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228 — 01).

Ne consegue che, nella specie, attesa la legittima adozione del descritto schema procedimentale, la difesa non ha alcun titolo per dolersi del mancato avviso di fissazione dell'udienza, in quanto non contemplato dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Nella medesima prospettiva, è opportuno ricordare che è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma processuale in esame nella parte in cui prevede che, in relazione a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all'incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso "de plano", ovvero senza formalità di procedura, sollevata per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost.: sì è, infatti, osservato che rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito (Sez. 1, ord. n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856-01) ed in tal senso si è valorizzato il fatto che la disposizione in esame consente il pieno recupero "a posteriori" delle garanzie della difesa e del contraddittorio attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

Analogo esito si è registrato riguardo alla sollevata questione di legittimità costituzionale della predetta norma, nella parte in cui prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis c.p.p., avendo questa Corte osservato che è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti, ancora una volta evidenziando che contro la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920-01).

5. Parimenti, con riferimento al profilo della mancata comunicazione dell'avviso di deposito della decisione impugnata, va rilevato, da un lato, che la norma non prevede tale adempimento e, dall'altro, come già evidenziato da Sez.

U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419 — 01, che in tema di restituzione in termini «l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai concetti di forza maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo.

Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua "imprevedibilità", mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della "irresistibilità".

Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto».

Muovendo da tali premesse, la citata decisione del massimo consesso di questa Corte ha escluso che potesse essere ricondotta, per gli effetti dell'art. 175, comma 1, c.p.p., ad un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore l'omessa informazione al difensore di fiducia, da parte del difensore d'ufficio nominato in udienza, circa il mancato accoglimento di una istanza di rinvio formulata dal primo con contestuale pronuncia di sentenza, da cui era derivata la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento decisorio.

La "ratio" ispiratrice di tale approdo decisorio è stata ravvisata, in particolare, nel fatto che in siffatte evenienze «non si verte in ipotesi di evento non evitabile con la normale diligenza, ne' di causa di forza maggiore, cioè di evento irresistibile», avendo le Sezioni unite ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione.

In tale prospettiva, ritiene il Collegio che tale "ratio decidendi" sia pienamente estensibile anche all'ipotesi in esame, a maggior ragione in considerazione dell'ampio termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis c.p.p.

Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la posizione della parte ricorrente, in quanto «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione», anche perchè grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito.

Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 251695-01; Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087 — 01).

6. Ciò posto, per dovere di completezza argomentativa deve osservarsi che, nella specie, anche a voler superare il superiore ordine di argomentazioni, le conclusioni attinte in ordine all'inammissibilità del ricorso non sarebbero destinate a mutare.

Il ricorrente, invero, afferma che l'ordinanza della Settima sezione di questa Corte avrebbe errato nel valutare la tardività del ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello in quanto la raccomandata contenente il ricorso era stata spedita non il 19.7.2019, ma il giorno precedente, ultimo utile per la tempestiva proposizione del ricorso di legittimità: a tal fine, lo stesso ricorrente ha allegato la ricevuta di accettazione del plico raccomandato consegnato il 18.7.2019 all'operatore di posta privata denominato "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." di Latina, affermando che tale centro si era avvalso delle [OSCURATO:PERSONA] per il materiale invio e recapito della raccomandata: di qui il timbro delle Poste impresso al momento della materiale consegna del plico presso i suoi uffici, avvenuta il giorno 19.7.2019.

Peraltro, secondo la tesi del ricorrente, il giorno di "spedizione" rilevante ex art. 583 c.p.p. non potrebbe che essere quello della consegna all'operatore postale privato del plico. 7.

La questione, così come formulata, non è riconducibile nell'alveo delle ipotesi contemplate dall'art. 625-bis cod. proc. pen., norma che prevede l'esperibilità del ricorso straordinario sia per errore materiale che per errore di fatto.

In particolare, esclusa nella specie la configurabilità del primo tipo di errore - non essendo in contestazione alcuna mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica -, è noto che l'errore di fatto richiamato dalla norma consiste in un errore di tipo meramente percettivo, a cui è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione degli atti del processo, nel senso che esso non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (v., tra le tante: Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161-01).

Le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01) hanno, in particolare, ribadito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

La Corte, nei predetti arresti decisori, ha ulteriormente precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

8. Orbene, emerge dalla motivazione dell'ordinanza qui impugnata che la declaratoria di inammissibilità del ricorso venne deliberata dal Collegio della Settima sezione - che aveva ben presente il termine di scadenza del ricorso (18.7.2019) - sulla base degli atti esistenti nel fascicolo processuale, che evidentemente non consentivano di rilevare la data di spedizione del ricorso stesso nel termine perentorio, tant'è che solo successivamente, ossia proprio in sede di ricorso ex art. 625-bis c.p.p., il difensore ha offerto a questa Corte, quale invocata prova della tempestività dell'impugnazione, il documento allegato allo stesso ricorso di cui s'è dato atto.

La medesima difesa, inoltre, ha riconosciuto (a p. 4 del ricorso) di non aver prodotto in precedenza tale documento, giustificando tale circostanza con la mancanza di contraddittorio sul punto; sotto tale ultimo aspetto può, peraltro, ricordarsi che la presentazione di memorie, pur non specificamente prevista, deve comunque ritenersi consentita - purché prima della decisione — dalla generale previsione di cui all'art. 121 c.p.p. e che nel giudizio di legittimità possono, altresì, essere prodotti i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire in precedenza, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento attinente al merito della regiudicanda (cfr. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-01).

Ciò posto, dunque, risulta oggettivamente che il documento di cui trattasi non poteva essere esaminato in quanto non esistente agli atti del fascicolo deciso dalla Settima sezione di questa Corte.

E', pertanto, evidente che non si è trattato, né poteva trattarsi, di un errore percettivo o di fatto né di una svista, ma di una meditata valutazione compiuta dal Collegio giudicante che, sulla base degli atti allora esistenti nel fascicolo processuale, che non contemplavano anche l'attestazione allegata all'odierno ricorso straordinario dal difensore, è pervenuto ad un giudizio valutativo di non tempestività del ricorso, non essendovi prova della presentazione in termini dell'atto di impugnazione ma, anzi, la prova certa della sua tardività.

9. In un una prospettiva convergente, infine, va rilevato che, in ogni caso, la questione circa la tempestività del ricorso affidato, entro il termine di legge, ad un agente postale privato che a sua volta provveda, in data successiva alla scadenza dello stesso, all'invio mediante il servizio svolto da [OSCURATO:PERSONA] costituisce questione di carattere prettamente valutativo attinente all'interpretazione di norme di diritto: sul punto, Sez. 6, n. 166 del 19/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275287-01, dopo aver enunciato il principio secondo cui, «in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 583 c.p.p., la legge 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d.

Igs. 22 luglio 1999, n. 261, che riservava a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. i servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, tuttavia tale disciplina potrà applicarsi solo a seguito del rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva», ha ulteriormente puntualizzato in motivazione che era da ritenersi inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il motivo di ricorso secondo il quale, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, si sarebbe dovuto avere riguardo alla data di consegna dell'atto di impugnazione alla impresa privata autorizzata e non a quello, nella specie tardivo, della sua spedizione da parte delle [OSCURATO:PERSONA] alle quali l'impresa stessa si era rivolta per l'esecuzione del servizio.

In tal senso, la Corte ha precisato che, qualora per la spedizione la parte affidi l'atto ad un agente postale privato che, a sua volta, provveda all'invio mediante il servizio svolto da [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione e non alla data di materiale ritiro dell'atto (cfr. anche Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265269-01).

10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto dichiararsi l'inammissibiità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8 DL n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 625-bis c.p.p., previa restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., avverso l'ordinanza della Settima sezione di questa Corte, emessa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 20.1.2020, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p., del ricorso presentato avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Roma, che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, in particolare, ha rilevato che il ricorso di legittimità era stato tardivamente proposto, in quanto il provvedimento della Corte capitolina era stato notificato in data 3.7.2019 alla parte ed ai difensori, onde il termine di quindici giorni per proporre impugnazione era venuto a scadenza il 18.7.2019, mentre il timbro datarlo apposto sulla busta della raccomandata postale contenente il ricorso di legittimità riportava la data del 19.7.2019. 2. Deduce, in primo luogo, il ricorrente che, nell'ambito del suddetto procedimento, i difensori non avevano ricevuto alcuna notifica dell'avviso di udienza ex art. 610, comma 1, c.p.p., onde non era stato instaurato alcun contraddittorio; inoltre, a seguito della pronuncia dell'ordinanza, non era stata eseguita la notifica ai difensori dell'avviso di deposito della predetta decisione, di talchè gli stessi ne erano venuti a conoscenza, senza propria colpa, soltanto in base ad una verifica successiva (si allega, a tal fine, una comunicazione via PEC da parte dell'URP di questa Corte in data 23.7.2021, inviata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e contenente indicazioni sulla avvenuta definizione del procedimento). Ciò posto, si osserva che il ricorso era stato, in realtà, tempestivamente spedito nella data del 18.7.2019, come risulta dalla ricevuta di invio della relativa raccomandata (allegata al ricorso), munita di timbro e generata al momento della consegna del plico al Centro servizi postali s.r.l.s. di Latina, operatore postale privato dotato di autorizzazione del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] n. 2479/2014 con effetto dal 7.8.2014. Si aggiunge che, con ogni evidenza, il predetto Centro «si era avvalso comunque delle [OSCURATO:PERSONA] per il materiale recapito della raccomandata alla Corte d'Appello di Roma»; pertanto, il timbro di spedizione al quale aveva fatto riferimento l'ordinanza della Settima sezione di questa Corte era quello apposto da [OSCURATO:PERSONA] al momento della consegna del plico presso i suoi uffici ad opera dell'operatore di posta privata. Secondo la difesa ricorrente, peraltro, la data di spedizione rilevante ex art. 583 c.p.p. deve, in ogni caso, farsi coincidere con il 18.7.2019; di qui la richiesta di revoca o annullamento dell'impugnata ordinanza con fissazione di udienza per la trattazione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per le ragioni che seguono. 2. In primo luogo, anche a voler risolvere la questione interpretativa relativa alla portata del rinvio operato dall'art. 610, comma 5-bis c.p.p. all'art. 625-bis stesso codice ai fini dell'individuazione della platea dei soggetti legittimati a proporre ricorso straordinario - posto che la lettera della norma da ultimo richiamata circoscrive tale legittimazione al solo soggetto «condannato» - in senso favorevole alla estensione del rimedio a tutte le ipotesi di declaratoria di inammissibilità ex art. 610 comma 5-bis citato (soluzione che, in sede dottrinale, viene caldeggiata in un'ottica di compatibilità costituzionale della disciplina, frutto della necessaria combinazione di elementi in parte ricavabili da ciascuna delle due norme evocate), va rimarcata la tardività del ricorso straordinario in esame. Esso, invero, risulta presentato il 30.7.2021, con riferimento ad una ordinanza, la n. 1967 del 2020 emessa dalla Settima Sezione di questa Corte, depositata in data 20.1.2020, onde non risulta rispettato il termine di 180 giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2 c.p.p., dovendosi richiamare al riguardo il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Rv. 269901-01; Sez. 3, n. 42525 del 06/06/2019, Gemminni, n.m.), secondo cui il termine di centottanta giorni, fissato per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato a una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso. 3. In tale ottica, non risulta accoglibile neppure la richiesta di rimessione in termini formulata dalla difesa ricorrente, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 175 c.p.p. alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso. Va rilevato, innanzitutto, che l'ordinanza di questa Corte impugnata è stata pronunciata ai sensi del citato art. 610, comma 5-bis c.p.p., come inserito dalla legge n. 103/2017, norma che consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità di procedura e, quindi, "de plano", ossia senza avvisi e senza facoltà di partecipazione all'udienza. Tale possibilità è, in particolare, prevista per i casi di inammissibilità tassativamente previsti dall'art. 591, comma 1, lett. a) del codice di rito, limitatamente al difetto di legittimazione (come nel caso di ricorso presentato personalmente); lett. b), ossia in caso di provvedimento non impugnabile; lett. c), con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 582, 583, 585 e 586, esclusa espressamente l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581 sulla forma dell'impugnazione; lett. d), ossia nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione. Si procede, inoltre, "de plano" in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. (c.d. concordato sui motivi d'appello). 4. Fra le ipotesi in cui è consentita l'adozione di tale modulo procedimentale semplificato, rientra, pertanto, quella di inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso (cfr. Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, P.C. in proc. Cannone, Rv. 273488 — 01; Sez. 2, ord. n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228 — 01). Ne consegue che, nella specie, attesa la legittima adozione del descritto schema procedimentale, la difesa non ha alcun titolo per dolersi del mancato avviso di fissazione dell'udienza, in quanto non contemplato dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Nella medesima prospettiva, è opportuno ricordare che è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma processuale in esame nella parte in cui prevede che, in relazione a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all'incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso "de plano", ovvero senza formalità di procedura, sollevata per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost.: sì è, infatti, osservato che rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito (Sez. 1, ord. n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856-01) ed in tal senso si è valorizzato il fatto che la disposizione in esame consente il pieno recupero "a posteriori" delle garanzie della difesa e del contraddittorio attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Analogo esito si è registrato riguardo alla sollevata questione di legittimità costituzionale della predetta norma, nella parte in cui prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis c.p.p., avendo questa Corte osservato che è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti, ancora una volta evidenziando che contro la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920-01). 5. Parimenti, con riferimento al profilo della mancata comunicazione dell'avviso di deposito della decisione impugnata, va rilevato, da un lato, che la norma non prevede tale adempimento e, dall'altro, come già evidenziato da Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419 — 01, che in tema di restituzione in termini «l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai concetti di forza maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua "imprevedibilità", mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della "irresistibilità". Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto». Muovendo da tali premesse, la citata decisione del massimo consesso di questa Corte ha escluso che potesse essere ricondotta, per gli effetti dell'art. 175, comma 1, c.p.p., ad un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore l'omessa informazione al difensore di fiducia, da parte del difensore d'ufficio nominato in udienza, circa il mancato accoglimento di una istanza di rinvio formulata dal primo con contestuale pronuncia di sentenza, da cui era derivata la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento decisorio. La "ratio" ispiratrice di tale approdo decisorio è stata ravvisata, in particolare, nel fatto che in siffatte evenienze «non si verte in ipotesi di evento non evitabile con la normale diligenza, ne' di causa di forza maggiore, cioè di evento irresistibile», avendo le Sezioni unite ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione. In tale prospettiva, ritiene il Collegio che tale "ratio decidendi" sia pienamente estensibile anche all'ipotesi in esame, a maggior ragione in considerazione dell'ampio termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la posizione della parte ricorrente, in quanto «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione», anche perchè grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito. Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 251695-01; Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087 — 01). 6. Ciò posto, per dovere di completezza argomentativa deve osservarsi che, nella specie, anche a voler superare il superiore ordine di argomentazioni, le conclusioni attinte in ordine all'inammissibilità del ricorso non sarebbero destinate a mutare. Il ricorrente, invero, afferma che l'ordinanza della Settima sezione di questa Corte avrebbe errato nel valutare la tardività del ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello in quanto la raccomandata contenente il ricorso era stata spedita non il 19.7.2019, ma il giorno precedente, ultimo utile per la tempestiva proposizione del ricorso di legittimità: a tal fine, lo stesso ricorrente ha allegato la ricevuta di accettazione del plico raccomandato consegnato il 18.7.2019 all'operatore di posta privata denominato "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." di Latina, affermando che tale centro si era avvalso delle [OSCURATO:PERSONA] per il materiale invio e recapito della raccomandata: di qui il timbro delle Poste impresso al momento della materiale consegna del plico presso i suoi uffici, avvenuta il giorno 19.7.2019. Peraltro, secondo la tesi del ricorrente, il giorno di "spedizione" rilevante ex art. 583 c.p.p. non potrebbe che essere quello della consegna all'operatore postale privato del plico. 7. La questione, così come formulata, non è riconducibile nell'alveo delle ipotesi contemplate dall'art. 625-bis cod. proc. pen., norma che prevede l'esperibilità del ricorso straordinario sia per errore materiale che per errore di fatto. In particolare, esclusa nella specie la configurabilità del primo tipo di errore - non essendo in contestazione alcuna mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica -, è noto che l'errore di fatto richiamato dalla norma consiste in un errore di tipo meramente percettivo, a cui è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione degli atti del processo, nel senso che esso non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (v., tra le tante: Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161-01). Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01) hanno, in particolare, ribadito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Corte, nei predetti arresti decisori, ha ulteriormente precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. 8. Orbene, emerge dalla motivazione dell'ordinanza qui impugnata che la declaratoria di inammissibilità del ricorso venne deliberata dal Collegio della Settima sezione - che aveva ben presente il termine di scadenza del ricorso (18.7.2019) - sulla base degli atti esistenti nel fascicolo processuale, che evidentemente non consentivano di rilevare la data di spedizione del ricorso stesso nel termine perentorio, tant'è che solo successivamente, ossia proprio in sede di ricorso ex art. 625-bis c.p.p., il difensore ha offerto a questa Corte, quale invocata prova della tempestività dell'impugnazione, il documento allegato allo stesso ricorso di cui s'è dato atto. La medesima difesa, inoltre, ha riconosciuto (a p. 4 del ricorso) di non aver prodotto in precedenza tale documento, giustificando tale circostanza con la mancanza di contraddittorio sul punto; sotto tale ultimo aspetto può, peraltro, ricordarsi che la presentazione di memorie, pur non specificamente prevista, deve comunque ritenersi consentita - purché prima della decisione — dalla generale previsione di cui all'art. 121 c.p.p. e che nel giudizio di legittimità possono, altresì, essere prodotti i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire in precedenza, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento attinente al merito della regiudicanda (cfr. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-01). Ciò posto, dunque, risulta oggettivamente che il documento di cui trattasi non poteva essere esaminato in quanto non esistente agli atti del fascicolo deciso dalla Settima sezione di questa Corte. E', pertanto, evidente che non si è trattato, né poteva trattarsi, di un errore percettivo o di fatto né di una svista, ma di una meditata valutazione compiuta dal Collegio giudicante che, sulla base degli atti allora esistenti nel fascicolo processuale, che non contemplavano anche l'attestazione allegata all'odierno ricorso straordinario dal difensore, è pervenuto ad un giudizio valutativo di non tempestività del ricorso, non essendovi prova della presentazione in termini dell'atto di impugnazione ma, anzi, la prova certa della sua tardività. 9. In un una prospettiva convergente, infine, va rilevato che, in ogni caso, la questione circa la tempestività del ricorso affidato, entro il termine di legge, ad un agente postale privato che a sua volta provveda, in data successiva alla scadenza dello stesso, all'invio mediante il servizio svolto da [OSCURATO:PERSONA] costituisce questione di carattere prettamente valutativo attinente all'interpretazione di norme di diritto: sul punto, Sez. 6, n. 166 del 19/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275287-01, dopo aver enunciato il principio secondo cui, «in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 583 c.p.p., la legge 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. Igs. 22 luglio 1999, n. 261, che riservava a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. i servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, tuttavia tale disciplina potrà applicarsi solo a seguito del rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva», ha ulteriormente puntualizzato in motivazione che era da ritenersi inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il motivo di ricorso secondo il quale, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, si sarebbe dovuto avere riguardo alla data di consegna dell'atto di impugnazione alla impresa privata autorizzata e non a quello, nella specie tardivo, della sua spedizione da parte delle [OSCURATO:PERSONA] alle quali l'impresa stessa si era rivolta per l'esecuzione del servizio. In tal senso, la Corte ha precisato che, qualora per la spedizione la parte affidi l'atto ad un agente postale privato che, a sua volta, provveda all'invio mediante il servizio svolto da [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione e non alla data di materiale ritiro dell'atto (cfr. anche Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265269-01). 10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro tr
Sentenza Cassazione n. 07124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris