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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40195/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa 1'11.2. 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Massa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ha ridotto la pena inflitta ad anni 2 e mesi il di reclusione e 13 mila curo di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., revocati i benefici della sospensione condizionale della pena concessi con sentenze precedenti.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, tenuto conto della parziale destinazione all'suo personale, alle modalità rudimentali dell'attività di cessione, rientrante nel concetto di piccolo spaccio.

Con il secondo motivo contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione sotto il profilo del vizio di motivazione, sottolineando che l'imputato ha fornito tute le informazioni di cui era in possesso, idonee a stimolare attività investigativa e repressiva.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che replicano censure proposte in appello e disattese in sentenza con logica ed esaustiva motivazione, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi a riproporle nella prospettiva di una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede in mancanza di illogicità manifeste o di altri vizi deducibili.

La sentenza giustifica con argomentazioni congrue e logiche il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità in ragione del quantitativo affatto trascurabile (53 involucri di cocaina), dell'elevato grado di purezza (79,7%), delle modalità di occultamento e detenzione nonché della condotta tenuta all'atto del controllo ( p.4).

Parimenti immune da censure è il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73d.P.R. cit. per l'insufficienza del dato fornito agli inquirenti, inidoneo a conseguire i risultati concreti richiesti dalla norma.

La valutazione è conforme all'orientamento di questa Corte, che per il riconoscimento dell'attenuante speciale in oggetto ritiene non sufficiente l'offerta di tutte le informazioni possedute dal dichiarante, ma richiede che i dati forniti siano oggettivamente utili a raggiungere un risultato di indagine, che, senza la collaborazione, non si sarebbe ottenuto (Sez. 6, n.35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA].

Rv. 264672).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso. il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa 1'11.2. 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Massa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ha ridotto la pena inflitta ad anni 2 e mesi il di reclusione e 13 mila curo di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., revocati i benefici della sospensione condizionale della pena concessi con sentenze precedenti. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, tenuto conto della parziale destinazione all'suo personale, alle modalità rudimentali dell'attività di cessione, rientrante nel concetto di piccolo spaccio. Con il secondo motivo contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione sotto il profilo del vizio di motivazione, sottolineando che l'imputato ha fornito tute le informazioni di cui era in possesso, idonee a stimolare attività investigativa e repressiva. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che replicano censure proposte in appello e disattese in sentenza con logica ed esaustiva motivazione, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi a riproporle nella prospettiva di una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede in mancanza di illogicità manifeste o di altri vizi deducibili. La sentenza giustifica con argomentazioni congrue e logiche il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità in ragione del quantitativo affatto trascurabile (53 involucri di cocaina), dell'elevato grado di purezza (79,7%), delle modalità di occultamento e detenzione nonché della condotta tenuta all'atto del controllo ( p.4). Parimenti immune da censure è il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73d.P.R. cit. per l'insufficienza del dato fornito agli inquirenti, inidoneo a conseguire i risultati concreti richiesti dalla norma. La valutazione è conforme all'orientamento di questa Corte, che per il riconoscimento dell'attenuante speciale in oggetto ritiene non sufficiente l'offerta di tutte le informazioni possedute dal dichiarante, ma richiede che i dati forniti siano oggettivamente utili a raggiungere un risultato di indagine, che, senza la collaborazione, non si sarebbe ottenuto (Sez. 6, n.35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA]. Rv. 264672). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
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