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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13980/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 737/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Cortona, n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1440/2020, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 pubblicata il 31 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], e sulla base degli accertamenti eseguiti nel pregresso procedimento di a.t.p., aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 2051 cod. civ., all’esecuzione dei lavori necessari a porre rimedio alle infiltrazioni di acque piovane provenienti dalla aiuola posta a ridosso del confine dell'immobile di proprietà di quest’ultimo, adiacente a quello di parte attrice, nonché al pagamento delle spese, comprese quelle relative al pregresso procedimento di a.t.p..

Ha quindi condannato l’appellante alle spese del grado, liquidate in complessivi € 5.500 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Per quanto ancora in questa sede rileva, i giudici d’appello hanno rigettato il secondo motivo di gravame — con il quale il Campagna si era doluto del rigetto della eccezione di prescrizione — ritenendo «non verosimile» che, alla data di ricezione del ricorso per a.t.p. (primo atto interruttivo), fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione, atteso che l’affermazione contenuta in quel ricorso, secondo cui le macchie d’umido erano iniziate a comparire «da circa cinque anni», costituiva una indicazione temporale approssimativa e non consentiva di indicare con certezza la data esatta (che sarebbe del resto impossibile stabilire vista la natura delle cause dei danni lamentati) da cui far decorrere il termine prescrizionale, e ciò «anche perché il fenomeno ha assunto consistenza significativa in epoca successiva rispetto al rinvenimento delle prime modeste macchie di umidità».

Ha inoltre soggiunto, «ad ogni buon conto», che il rigetto F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 dell’eccezione era giustificato anche dalla natura dell'illecito di cui trattasi.

Trattandosi infatti di illecito extracontrattuale di natura permanente, l'exordium praescriptionis non andava individuato nel momento del primo manifestarsi dell'infiltrazione, ma in quello delia sua definitiva cessazione.

2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; error in procedendo; nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, risultante dal testo della sentenza impugnata; motivazione apparente; contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessa; violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; error in procedendo».

Sostiene che: — avendo controparte collocato il fatto illecito in data antecedente di «almeno cinque anni» quella del ricorso per a.t.p., avrebbe dovuto ritenersi che, essendo detto ricorso datato 9 dicembre 2008, almeno dal 9 dicembre 2003 la lacobellis avrebbe potuto esercitare il suo diritto; — tale decorrenza era stata accertata, recepita e statuita dal F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 tribunale, che aveva rigettato l’eccezione di prescrizione per avere attribuito efficacia interruttiva ad una nota del 12 settembre 2008 (ritenuta inidonea invece dalla corte d’appello), con la conseguenza che il punto doveva ritenersi coperto, in mancanza di appello incidentale, da giudicato interno; — la qualificazione del fatto produttivo di danno come illecito permanente è «in insanabile contrasto con le chiare, incontestate e pacifiche risultanze processuali», essendo «inequivoco e inconfutabile» che l’«azione dannosa» si esaurì nel lasso di tempo in cui fu realizzata la fioriera priva di idonee impermeabilizzazioni e degli opportuni scoli.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, concernenti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; error in procedendo».

Sostiene che, posto un valore della causa non superiore ad € 15.000, e considerato che: a) non vi era stata alcuna fase istruttoria e di trattazione (la causa era passata direttamente dalla fase introduttiva a quella decisionale); b) controparte non aveva redatto, trasmesso e depositato telematicamente, né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., e non vi era stata discussione orale, la corte d’appello avrebbe dovuto liquidare soltanto compensi medi di euro 1.080,00 per la fase di studio della controversia e di euro 877,00 per la fase introduttiva del giudizio.

3. Il primo motivo si espone — al di là della pletorica evocazione in rubrica di una serie numerosa e contraddittoria di vizi cassatori, ininfluente secondo i noti principi di cui a Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931 — a diversi rilievi di inammissibilità ed è comunque F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 infondato.

Data pubblicazione 03/05/2022

3.1. Esso risulta anzitutto inosservante dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati.

Non è invero riportato il contenuto della sentenza di primo grado, nella parte almeno in cui dovrebbe da essa desumersi l’accertamento in ordine alla data di decorrenza della prescrizione che si dice coperto da giudicato interno.

3.2. È comunque infondato l’assunto che dal rigetto dell’eccezione di prescrizione per un motivo diverso (efficacia interruttiva di lettera del 12 settembre 2008) dovrebbe trarsi l’esistenza di giudicato sulla implicita affermazione di un exordium praescriptionis databile al 9 dicembre 2003.

Ciò perché il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (v.

Cass. n. 12202 del 16/05/2017): nel nostro caso il tribunale ha comunque rigettato l’eccezione di prescrizione, sicché sul punto non può considerarsi formato alcun giudicato; l’appellante ha censurato tale statuizione con riferimento al motivo addotto in primo grado, ma l’appello ha devoluto al giudice di secondo grado la questione nella sua interezza e non poteva considerarsi ad esso precluso la valutazione della sua (in)fondatezza sotto profili diversi da quelli considerati dal primo giudice.

3.3. Il motivo, peraltro, investe solo una delle due rationes decidendi spiegate in sentenza (quella relativa alla natura F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 permanente dell’illecito) non l’altra, che in sentenza viene svolta per Data pubblicazione 03/05/2022 prima, secondo cui l’affermazione contenuta nel ricorso per a.t.p., secondo cui le macchie d’umido erano iniziate a comparire «da circa cinque anni», costituiva una indicazione temporale approssimativa e non consentiva di indicare con certezza la data esatta (che sarebbe del resto impossibile stabilire vista la natura delle cause dei danni lamentati) da cui far decorrere il termine prescrizionale, e ciò «anche perché il fenomeno ha assunto consistenza significativa in epoca successiva rispetto al rinvenimento delle prime modeste macchie di umidità».

3.4. Ed ancora: si prospetta, con esso, una censura in facto non in iure.

L’affermazione, contenuta in sentenza, del carattere permanente dell’evento produttivo di danno è attinta solo dalla contraria apodittica affermazione che si tratterebbe invece di evento istantaneo con effetti permanenti, la quale però non riesce a individuare l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, ma si risolve nella mera sollecitazione di una nuova inammissibile valutazione di merito, in termini peraltro meramente oppositivi e certamente estranei al paradigma di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., dell’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

4. Il secondo motivo è infondato.

I compensi per la c.d.

«fase decisionale» non presuppongono necessariamente il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, né che si faccia luogo a discussione orale [v. art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 55 del 2014, ove è specificato che «per fase decisionale» si intende «esemplificativamente» lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: « le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la Data pubblicazione 03/05/2022 redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso», con la espressa precisazione che «il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)»].

Nella specie lo svolgimento di una udienza di precisazione delle conclusioni, in data 29 gennaio 2020, oltre ad essere attestato in sentenza (v. epigrafe, ultimo cpv.), è nella specie affermato anche in ricorso (pag. 21, righi 8-9) ed ancora ribadito in memoria (v. pag. 7, sestultimo e quintultimo rigo).

Alla luce del riferito dettato normativo ciò è sufficiente per riconoscere la spettanza dei compensi dovuti per la fase decisionale, a nulla rilevando che in essa non si sia poi dato corso ad alcuna effettiva discussione orale, né che non vi abbia fatto seguito lo scambio di comparse conclusionali o di memorie di replica.

Considerando, dunque, detta fase, e pur escludendo invece quella relativa alla fase «istruttoria e/o di trattazione», i compensi liquidati in concreto dal giudice a quo rimangono ampiamente all’interno del range fissato dal d.m. n. 55 del 2014, per cause di valore compreso tra € 5.201 ed €

26.000. Ciò rende insindacabile la statuizione sul punto (v.

Cass. n. 6110 del 04/03/2021; n. 4782 del 24/02/2020), mettendo conto al riguardo solo evidenziare che in sentenza non si dice mai che la liquidazione dei compensi è operata sulla base di parametri medi.

La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.

Non pertinente, in particolare, il principio ivi richiamato di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Cass. n. 10206 del 16/04/2021, attenendo questo ai presupposti per Data pubblicazione 03/05/2022 il riconoscimento dei compensi per la fase istruttoria in appello: per quanto sopra detto, infatti, anche espungendo dal calcolo detta fase (invero non specificamente menzionata nella motivazione) la liquidazione operata in sentenza si manterrebbe comunque entro i limiti massimi previsti per le restanti tre fasi (studio, introduttiva, decisionale).

5. In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

Non v’è luogo a provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di rituale attività difensiva dell’intimata; il controricorso che per essa è stato depositato deve infatti considerarsi tardivo, in quanto notificato in data 29 marzo 2021, ben al di là del termine all’uopo fissato, a pena di inammissibilità, dall’art. 370 cod. proc. civ., avuto riguardo alla data di notifica del ricorso, incontestatamente avvenuta in data 14 dicembre 2020.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 737/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Cortona, n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1440/2020, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 pubblicata il 31 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], e sulla base degli accertamenti eseguiti nel pregresso procedimento di a.t.p., aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 2051 cod. civ., all’esecuzione dei lavori necessari a porre rimedio alle infiltrazioni di acque piovane provenienti dalla aiuola posta a ridosso del confine dell'immobile di proprietà di quest’ultimo, adiacente a quello di parte attrice, nonché al pagamento delle spese, comprese quelle relative al pregresso procedimento di a.t.p.. Ha quindi condannato l’appellante alle spese del grado, liquidate in complessivi € 5.500 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Per quanto ancora in questa sede rileva, i giudici d’appello hanno rigettato il secondo motivo di gravame — con il quale il Campagna si era doluto del rigetto della eccezione di prescrizione — ritenendo «non verosimile» che, alla data di ricezione del ricorso per a.t.p. (primo atto interruttivo), fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione, atteso che l’affermazione contenuta in quel ricorso, secondo cui le macchie d’umido erano iniziate a comparire «da circa cinque anni», costituiva una indicazione temporale approssimativa e non consentiva di indicare con certezza la data esatta (che sarebbe del resto impossibile stabilire vista la natura delle cause dei danni lamentati) da cui far decorrere il termine prescrizionale, e ciò «anche perché il fenomeno ha assunto consistenza significativa in epoca successiva rispetto al rinvenimento delle prime modeste macchie di umidità». Ha inoltre soggiunto, «ad ogni buon conto», che il rigetto F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 dell’eccezione era giustificato anche dalla natura dell'illecito di cui trattasi. Trattandosi infatti di illecito extracontrattuale di natura permanente, l'exordium praescriptionis non andava individuato nel momento del primo manifestarsi dell'infiltrazione, ma in quello delia sua definitiva cessazione. 2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. 3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; error in procedendo; nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, risultante dal testo della sentenza impugnata; motivazione apparente; contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessa; violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; error in procedendo». Sostiene che: — avendo controparte collocato il fatto illecito in data antecedente di «almeno cinque anni» quella del ricorso per a.t.p., avrebbe dovuto ritenersi che, essendo detto ricorso datato 9 dicembre 2008, almeno dal 9 dicembre 2003 la lacobellis avrebbe potuto esercitare il suo diritto; — tale decorrenza era stata accertata, recepita e statuita dal F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 tribunale, che aveva rigettato l’eccezione di prescrizione per avere attribuito efficacia interruttiva ad una nota del 12 settembre 2008 (ritenuta inidonea invece dalla corte d’appello), con la conseguenza che il punto doveva ritenersi coperto, in mancanza di appello incidentale, da giudicato interno; — la qualificazione del fatto produttivo di danno come illecito permanente è «in insanabile contrasto con le chiare, incontestate e pacifiche risultanze processuali», essendo «inequivoco e inconfutabile» che l’«azione dannosa» si esaurì nel lasso di tempo in cui fu realizzata la fioriera priva di idonee impermeabilizzazioni e degli opportuni scoli. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, concernenti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; error in procedendo». Sostiene che, posto un valore della causa non superiore ad € 15.000, e considerato che: a) non vi era stata alcuna fase istruttoria e di trattazione (la causa era passata direttamente dalla fase introduttiva a quella decisionale); b) controparte non aveva redatto, trasmesso e depositato telematicamente, né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., e non vi era stata discussione orale, la corte d’appello avrebbe dovuto liquidare soltanto compensi medi di euro 1.080,00 per la fase di studio della controversia e di euro 877,00 per la fase introduttiva del giudizio. 3. Il primo motivo si espone — al di là della pletorica evocazione in rubrica di una serie numerosa e contraddittoria di vizi cassatori, ininfluente secondo i noti principi di cui a Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 — a diversi rilievi di inammissibilità ed è comunque F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 infondato. Data pubblicazione 03/05/2022 3.1. Esso risulta anzitutto inosservante dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati. Non è invero riportato il contenuto della sentenza di primo grado, nella parte almeno in cui dovrebbe da essa desumersi l’accertamento in ordine alla data di decorrenza della prescrizione che si dice coperto da giudicato interno. 3.2. È comunque infondato l’assunto che dal rigetto dell’eccezione di prescrizione per un motivo diverso (efficacia interruttiva di lettera del 12 settembre 2008) dovrebbe trarsi l’esistenza di giudicato sulla implicita affermazione di un exordium praescriptionis databile al 9 dicembre 2003. Ciò perché il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (v. Cass. n. 12202 del 16/05/2017): nel nostro caso il tribunale ha comunque rigettato l’eccezione di prescrizione, sicché sul punto non può considerarsi formato alcun giudicato; l’appellante ha censurato tale statuizione con riferimento al motivo addotto in primo grado, ma l’appello ha devoluto al giudice di secondo grado la questione nella sua interezza e non poteva considerarsi ad esso precluso la valutazione della sua (in)fondatezza sotto profili diversi da quelli considerati dal primo giudice. 3.3. Il motivo, peraltro, investe solo una delle due rationes decidendi spiegate in sentenza (quella relativa alla natura F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 permanente dell’illecito) non l’altra, che in sentenza viene svolta per Data pubblicazione 03/05/2022 prima, secondo cui l’affermazione contenuta nel ricorso per a.t.p., secondo cui le macchie d’umido erano iniziate a comparire «da circa cinque anni», costituiva una indicazione temporale approssimativa e non consentiva di indicare con certezza la data esatta (che sarebbe del resto impossibile stabilire vista la natura delle cause dei danni lamentati) da cui far decorrere il termine prescrizionale, e ciò «anche perché il fenomeno ha assunto consistenza significativa in epoca successiva rispetto al rinvenimento delle prime modeste macchie di umidità». 3.4. Ed ancora: si prospetta, con esso, una censura in facto non in iure. L’affermazione, contenuta in sentenza, del carattere permanente dell’evento produttivo di danno è attinta solo dalla contraria apodittica affermazione che si tratterebbe invece di evento istantaneo con effetti permanenti, la quale però non riesce a individuare l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, ma si risolve nella mera sollecitazione di una nuova inammissibile valutazione di merito, in termini peraltro meramente oppositivi e certamente estranei al paradigma di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., dell’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 4. Il secondo motivo è infondato. I compensi per la c.d. «fase decisionale» non presuppongono necessariamente il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, né che si faccia luogo a discussione orale [v. art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 55 del 2014, ove è specificato che «per fase decisionale» si intende «esemplificativamente» lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: « le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la Data pubblicazione 03/05/2022 redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso», con la espressa precisazione che «il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)»]. Nella specie lo svolgimento di una udienza di precisazione delle conclusioni, in data 29 gennaio 2020, oltre ad essere attestato in sentenza (v. epigrafe, ultimo cpv.), è nella specie affermato anche in ricorso (pag. 21, righi 8-9) ed ancora ribadito in memoria (v. pag. 7, sestultimo e quintultimo rigo). Alla luce del riferito dettato normativo ciò è sufficiente per riconoscere la spettanza dei compensi dovuti per la fase decisionale, a nulla rilevando che in essa non si sia poi dato corso ad alcuna effettiva discussione orale, né che non vi abbia fatto seguito lo scambio di comparse conclusionali o di memorie di replica. Considerando, dunque, detta fase, e pur escludendo invece quella relativa alla fase «istruttoria e/o di trattazione», i compensi liquidati in concreto dal giudice a quo rimangono ampiamente all’interno del range fissato dal d.m. n. 55 del 2014, per cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000. Ciò rende insindacabile la statuizione sul punto (v. Cass. n. 6110 del 04/03/2021; n. 4782 del 24/02/2020), mettendo conto al riguardo solo evidenziare che in sentenza non si dice mai che la liquidazione dei compensi è operata sulla base di parametri medi. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. Non pertinente, in particolare, il principio ivi richiamato di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Cass. n. 10206 del 16/04/2021, attenendo questo ai presupposti per Data pubblicazione 03/05/2022 il riconoscimento dei compensi per la fase istruttoria in appello: per quanto sopra detto, infatti, anche espungendo dal calcolo detta fase (invero non specificamente menzionata nella motivazione) la liquidazione operata in sentenza si manterrebbe comunque entro i limiti massimi previsti per le restanti tre fasi (studio, introduttiva, decisionale). 5. In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva rigettato. Non v’è luogo a provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di rituale attività difensiva dell’intimata; il controricorso che per essa è stato depositato deve infatti considerarsi tardivo, in quanto notificato in data 29 marzo 2021, ben al di là del termine all’uopo fissato, a pena di inammissibilità, dall’art. 370 cod. proc. civ., avuto riguardo alla data di notifica del ricorso, incontestatamente avvenuta in data 14 dicembre 2020. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 737/2021 Numero sezionale 3885/2022 Numero di raccolta generale 13980/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
Sentenza Cassazione n. 13980/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris