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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 43467/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memeoria; ritenuto che il ricorso propone motivi non consentiti, in quanto non compresi nel mandato della sentenza rescindente.

La Cassazione ha infatti annullato la precedente sentenza di appello solo sul trattamento sanzionatorio, mentre la ricorrente contesta nuovamente l'accertamento responsabilità su quale si è formato il giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memeoria; ritenuto che il ricorso propone motivi non consentiti, in quanto non compresi nel mandato della sentenza rescindente. La Cassazione ha infatti annullato la precedente sentenza di appello solo sul trattamento sanzionatorio, mentre la ricorrente contesta nuovamente l'accertamento responsabilità su quale si è formato il giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 43467/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris