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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 37027/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, n.2, cod.pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, con il quale è stata dedotta l'intervenuta estinzione del reato per effetto di remissione di querela, è fondato.

Risulta difatti dagli atti l'intervenuta remissione medesima e la successiva accettazione da parte dell'imputato.

Per l'effetto, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta remissione di querela con spese - stante l'assenza di diverso accordo - a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela; spese a carico del querelato.

Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore La P nte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, n.2, cod.pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, con il quale è stata dedotta l'intervenuta estinzione del reato per effetto di remissione di querela, è fondato. Risulta difatti dagli atti l'intervenuta remissione medesima e la successiva accettazione da parte dell'imputato. Per l'effetto, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta remissione di querela con spese - stante l'assenza di diverso accordo - a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela; spese a carico del querelato. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore La P nte r
Sentenza Cassazione n. 37027/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris