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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2014

Cassazione n. 23890/2026

Testo disponibile della fonte

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a Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Firenze quale giudice dell’esecuzione, conprovvedimento del 16 febbraio 2026 ha respinto l’istanza proposta nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna emesse dal tribunale diPistoia l’1 dicembre 2021 e dalla Corte di appello di Firenze il 4 marzo 2025.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione di legge.Secondo il ricorrente l’intento unico sotteso ai fatti reato era quello diapprofittare di situazioni contingenti per utilità o per contrastare soggetti con iquali vi era una conflittualità; nello specifico sottolinea l’identità di modusoperandi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Il ricorrente si limita a contestare in maniera del tutto generica e priva diogni attinenza rispetto alle avversate argomentazioni il provvedimentoimpugnato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Firenze quale giudice dell’esecuzione, conprovvedimento del 16 febbraio 2026 ha respinto l’istanza proposta nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna emesse dal tribunale diPistoia l’1 dicembre 2021 e dalla Corte di appello di Firenze il 4 marzo 2025.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione di legge.Secondo il ricorrente l’intento unico sotteso ai fatti reato era quello diapprofittare di situazioni contingenti per utilità o per contrastare soggetti con iquali vi era una conflittualità; nello specifico sottolinea l’identità di modusoperandi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Il ricorrente si limita a contestare in maniera del tutto generica e priva diogni attinenza rispetto alle avversate argomentazioni il provvedimentoimpugnato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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