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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16549/2026

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telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 456/2023 depositatail 25/05/2023.Numero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 2016 il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] EnergiaS.p.A. davanti al Tribunale di Brindisi, chiedendo dichiararsi l’insussistenza– anche per intervenuta prescrizione – del credito vantato dalla convenutain forza di alcune fatture di fornitura di gas relative all’immobile sito inBrindisi e la condanna della società al risarcimento dei danni e alpagamento delle spese di lite.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA], nel volgere di pochi mesi, gli aveva richiesto ilpagamento complessivo di oltre euro 20.000,00 mediante quattro diversefatture, riferite tutte al medesimo periodo (settembre – dicembre 2015),alcune delle quali peraltro intestate ad altro utente, di cui alcune erronee,tempestivamente contestate.La convenuta società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ammetteva l’erroneità dellafatturazione, provvedendo a stornare le fatture contestate.All’udienza del 12 dicembre 2019 il giudice invitava le parti a depositarememorie conclusive “al fine di dichiarare l’eventuale cessazione dellamateria del contendere”.Con successiva memoria del 15 gennaio 2020 lo Zeni rinunciava a ognidomanda, ad eccezione di quelle di condanna al pagamento delle spese dilite e di condanna della controparte al risarcimento da responsabilitàaggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c., insistendo per la declaratoria dicessazione della materia del contendere.Con sentenza n. 299/2020, il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda dicessazione della materia del contendere e, ritenendo applicabile il principiodi non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., affermava, in via indiziaria,la prova del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione al rapportoNumero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026di fornitura, richiamando l’“idoneità della bolletta a dimostrare l’entità deiconsumi”.2.

Successivamente, con sentenza n. 456/2023, depositata il 25 maggio2023, in riforma della decisione di primo grado la Corte d’Appello di Leccedichiarava la cessazione della materia del contendere, sepputelimitatamente ai crediti di [OSCURATO:PERSONA] relativi alle fatture n. 2710896830,n. 2710827451 e n. 2710827407 per il periodo 1° gennaio 2009 – 31gennaio 2011, confermando per il resto la sentenza impugnata, ritenendoprovato in via indiziaria il residuo credito di euro 5.727,71 in favore dellasocietà fornitrice.

Con compensazione delle spese di lite del grado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo Zeni proponeora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.3.1.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., depositando anchememoria.MOTIVI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.Si duole che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulle censureproposte con il primo motivo di gravame, aventi carattere decisivo,concernenti l’insussistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la richiestadi integrale cessazione della materia del contendere.Lamenta che il giudice di secondo grado si è limitato a una sinteticaricostruzione dei fatti, senza esaminare né confutare le specifichedoglianze rivolte contro la decisione di primo grado e senza procedere aun effettivo scrutinio logico-giuridico dei motivi di appello.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la portatadelle difese delle parti, affermando che il Tribunale si fosse limitato a unavalutazione “incidenter tantum” dei crediti portati dalle fatture contestate,laddove controparte non ha mai proposto alcuna domanda riconvenzionaleNumero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026di pagamento, avendo anzi riconosciuto l’erroneità delle fatture edichiarato di non vantare alcun credito nei confronti del ricorrente, sicchél’impugnata sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione e motivazioneapparente, avendo la corte di merito confermato la sussistenza di uncredito di [OSCURATO:PERSONA] mai domandato, oltre i limiti del petitum e delle domandeeffettivamente proposte.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si duole che la corte d’appello abbia confermato la sentenza di primogrado che aveva ritenuto provato il credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sullabase delle sole fatture emesse dalla medesima società, attribuendo allestesse valore probatorio pieno.Lamenta che i giudici di merito hanno riconosciuto alle “bollette” e allefatture il valore di prova del rapporto e dell’entità dei consumi, incontrasto con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui la fattura costituisce mero documento contabileunilaterale, idoneo a fare prova solo nei rapporti tra imprenditori ai sensidell’art. 2710 c.c., ma inidoneo a dimostrare l’esistenza o la liquidità delcredito.4.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., nonché il travisamento delle risultanzeprocessuali.Si duole che la corte d’appello abbia omesso di dichiarare integralmentecessata la materia del contendere e di condannare [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. allespese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente escluso la ricorrenza deipresupposti per la cessazione della materia del contendere, valorizzandola permanenza della domanda di condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.,come ostativa a tale declaratoria, laddove le conclusioni rassegnate dalNumero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026ricorrente ( sia in udienza che nella memoria autorizzata ) risulta che harinunciato a ogni domanda di merito, limitandosi a chiedere la declaratoriadi cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese, sulpresupposto del riconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’erroneità dellefatture oggetto di causa.5.

I motivi vanno esaminati avuto riguardo all’eccezione di giudicatoesterno sollevata dal ricorrente, il quale ha unitamente alla memoriadepositato la sentenza n. 533/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ( con attestazione del Cancelliere di relativo passaggio ingiudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. ), emessa successivamente allasentenza odiernamente impugnata tra le stesse parti e recantedeclaratoria di rigetto del gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA].p.a. e conseguente conferma della pronunzia Trib.

Brindisi del20/4/2021 di: a) cessazione della materia del contendererelativamente alla fattura n. 2727235303del 07.06.2016 di euro 2.017,09,siccome già stornata ; b) declaratoria di non debenza ad [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme di cui alle fatture n. 2727235310 del07.06.2016 di euro 5.727,71, n. 2710827407 del 07.06.2016 di euro15,91 e n. 2727235315 del 07.06.2016 di euro 30,03 .L’eccezione è p.q.r. fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.Dalla depositata sentenza emerge, pur concernendo essa fatture anchediverse da quelle in esame nella specie, la relativa incidenza in ordineall’oggetto del presente giudizio, avuto riguardo alla domanda originaria ealla successiva portata del persistente interesse alla decisione nonché allacondotta delle parti ( e dell’odierna controricorrente in particolare ),riverberante sulla pronunzia in ordine non solo alla domanda originariadell’odierno ricorrente -come dal medesimo successivamente modificata-ma anche alla domanda del pari formulata di condanna al risarcimento daresponsabilità aggravata ex art. 96, 3° co., c.p.c. e al pagamento dellespese di lite.

Con valutazioni da effettuarsi dal giudice del merito.Numero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026Alla fondatezza p.q.r. nei suindicati termini dei motivi di ricorso, assorbitiogni altra questione e diverso profilo, consegue l’accoglimento del ricorsoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.Roma, 6/11/2025Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 456/2023 depositatail 25/05/2023.Numero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2016 il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] EnergiaS.p.A. davanti al Tribunale di Brindisi, chiedendo dichiararsi l’insussistenza– anche per intervenuta prescrizione – del credito vantato dalla convenutain forza di alcune fatture di fornitura di gas relative all’immobile sito inBrindisi e la condanna della società al risarcimento dei danni e alpagamento delle spese di lite.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA], nel volgere di pochi mesi, gli aveva richiesto ilpagamento complessivo di oltre euro 20.000,00 mediante quattro diversefatture, riferite tutte al medesimo periodo (settembre – dicembre 2015),alcune delle quali peraltro intestate ad altro utente, di cui alcune erronee,tempestivamente contestate.La convenuta società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ammetteva l’erroneità dellafatturazione, provvedendo a stornare le fatture contestate.All’udienza del 12 dicembre 2019 il giudice invitava le parti a depositarememorie conclusive “al fine di dichiarare l’eventuale cessazione dellamateria del contendere”.Con successiva memoria del 15 gennaio 2020 lo Zeni rinunciava a ognidomanda, ad eccezione di quelle di condanna al pagamento delle spese dilite e di condanna della controparte al risarcimento da responsabilitàaggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c., insistendo per la declaratoria dicessazione della materia del contendere.Con sentenza n. 299/2020, il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda dicessazione della materia del contendere e, ritenendo applicabile il principiodi non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., affermava, in via indiziaria,la prova del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione al rapportoNumero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026di fornitura, richiamando l’“idoneità della bolletta a dimostrare l’entità deiconsumi”.2. Successivamente, con sentenza n. 456/2023, depositata il 25 maggio2023, in riforma della decisione di primo grado la Corte d’Appello di Leccedichiarava la cessazione della materia del contendere, sepputelimitatamente ai crediti di [OSCURATO:PERSONA] relativi alle fatture n. 2710896830,n. 2710827451 e n. 2710827407 per il periodo 1° gennaio 2009 – 31gennaio 2011, confermando per il resto la sentenza impugnata, ritenendoprovato in via indiziaria il residuo credito di euro 5.727,71 in favore dellasocietà fornitrice. Con compensazione delle spese di lite del grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo Zeni proponeora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.3.1. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., depositando anchememoria.MOTIVI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.Si duole che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulle censureproposte con il primo motivo di gravame, aventi carattere decisivo,concernenti l’insussistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la richiestadi integrale cessazione della materia del contendere.Lamenta che il giudice di secondo grado si è limitato a una sinteticaricostruzione dei fatti, senza esaminare né confutare le specifichedoglianze rivolte contro la decisione di primo grado e senza procedere aun effettivo scrutinio logico-giuridico dei motivi di appello.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la portatadelle difese delle parti, affermando che il Tribunale si fosse limitato a unavalutazione “incidenter tantum” dei crediti portati dalle fatture contestate,laddove controparte non ha mai proposto alcuna domanda riconvenzionaleNumero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026di pagamento, avendo anzi riconosciuto l’erroneità delle fatture edichiarato di non vantare alcun credito nei confronti del ricorrente, sicchél’impugnata sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione e motivazioneapparente, avendo la corte di merito confermato la sussistenza di uncredito di [OSCURATO:PERSONA] mai domandato, oltre i limiti del petitum e delle domandeeffettivamente proposte.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si duole che la corte d’appello abbia confermato la sentenza di primogrado che aveva ritenuto provato il credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sullabase delle sole fatture emesse dalla medesima società, attribuendo allestesse valore probatorio pieno.Lamenta che i giudici di merito hanno riconosciuto alle “bollette” e allefatture il valore di prova del rapporto e dell’entità dei consumi, incontrasto con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui la fattura costituisce mero documento contabileunilaterale, idoneo a fare prova solo nei rapporti tra imprenditori ai sensidell’art. 2710 c.c., ma inidoneo a dimostrare l’esistenza o la liquidità delcredito.4.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., nonché il travisamento delle risultanzeprocessuali.Si duole che la corte d’appello abbia omesso di dichiarare integralmentecessata la materia del contendere e di condannare [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. allespese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente escluso la ricorrenza deipresupposti per la cessazione della materia del contendere, valorizzandola permanenza della domanda di condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.,come ostativa a tale declaratoria, laddove le conclusioni rassegnate dalNumero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026ricorrente ( sia in udienza che nella memoria autorizzata ) risulta che harinunciato a ogni domanda di merito, limitandosi a chiedere la declaratoriadi cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese, sulpresupposto del riconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’erroneità dellefatture oggetto di causa.5. I motivi vanno esaminati avuto riguardo all’eccezione di giudicatoesterno sollevata dal ricorrente, il quale ha unitamente alla memoriadepositato la sentenza n. 533/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ( con attestazione del Cancelliere di relativo passaggio ingiudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. ), emessa successivamente allasentenza odiernamente impugnata tra le stesse parti e recantedeclaratoria di rigetto del gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA].p.a. e conseguente conferma della pronunzia Trib. Brindisi del20/4/2021 di: a) cessazione della materia del contendererelativamente alla fattura n. 2727235303del 07.06.2016 di euro 2.017,09,siccome già stornata ; b) declaratoria di non debenza ad [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme di cui alle fatture n. 2727235310 del07.06.2016 di euro 5.727,71, n. 2710827407 del 07.06.2016 di euro15,91 e n. 2727235315 del 07.06.2016 di euro 30,03 .L’eccezione è p.q.r. fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.Dalla depositata sentenza emerge, pur concernendo essa fatture anchediverse da quelle in esame nella specie, la relativa incidenza in ordineall’oggetto del presente giudizio, avuto riguardo alla domanda originaria ealla successiva portata del persistente interesse alla decisione nonché allacondotta delle parti ( e dell’odierna controricorrente in particolare ),riverberante sulla pronunzia in ordine non solo alla domanda originariadell’odierno ricorrente -come dal medesimo successivamente modificata-ma anche alla domanda del pari formulata di condanna al risarcimento daresponsabilità aggravata ex art. 96, 3° co., c.p.c. e al pagamento dellespese di lite. Con valutazioni da effettuarsi dal giudice del merito.Numero registro generale 25627/2023Numero sezionale 4270/2025Numero di raccolta generale 16549/2026Data pubblicazione 27/05/2026Alla fondatezza p.q.r. nei suindicati termini dei motivi di ricorso, assorbitiogni altra questione e diverso profilo, consegue l’accoglimento del ricorsoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.Roma, 6/11/2025Il Presidente
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