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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19757/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23297/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con sede a Cataniain via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 5, C.F. e P.I. n. 04721260877, in personadel Direttore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio a Catania, in [OSCURATO:PERSONA] n. 205, giusta delibera n. 1053 delgiorno 28.03.2017 e per procura speciale su foglio separato congiunto al ricorso, elettivamente domiciliata a R oma in via Panama n. 86, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio elettodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 187 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale su foglio separato congiunto al controricorso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA],dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] giusta determina sindacale n.92 del 07/11/2017 - controricorrente - avverso la sentenza n. 425/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Catania, sezione prima civile, in data 01.03.2017, pubblicata il giorno 14.03.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diCatania ha accolto l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Acireale del 27.5.2010 n. 266/2010, con la quale era stata accolta l’opposizione presentata dalla predetta Azienda sanitaria alla ordinanza ingiunzione n. 92/2008 emessa dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del R.D. n. 639/1910, per il pagamento della somma di euro 97.566,87, oltre interessi, a titolo di rivalsa per le somme anticipate dal Comune per oneri di natura sanitaria in favore di anziani non autosufficienti ed adulti inabili ex art. 59 L.R. n. 33/96, ospiti presso la Casa di cura “[OSCURATO:PERSONA]” di S. [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, con la sentenza sopra indicata, aveva accolto l’opposizione sul rilievo che,in mancanza dell’espletamento delle corrette procedure volte a distribuire la somma stanziata nel Fondo sanitario Regionale, prima fra le varie Aziende della Sicilia e, poi, all’interno di queste, tra i vari Comuni che ne avessero fatta richiesta, non sorgeva in capo ai singoli Comuni alcun diritto al rimborso.

LaCorte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che la materia in esame è regolata dalla legge regionale n. 22/86 (avente ad oggetto il “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”), con la quale era stata prevista l’integrazione della retta giornaliera, corrisposta in rapporto con il grado di invalidità degli anziani ricoverati nei Comuni della Regione, a carico del [OSCURATO:PERSONA], preordinato al rimborso dei suddetti oneri; ha osservato che la predetta normativa aveva previsto che, mentre si poneva a carico del Comune la quota riconducibile all’assistenza sociale degli anziani ricoverati, veniva posta a carico della Asl, ora ASP, l’onere integrativo per le prestazioni sanitarie, a meno che le Aziende non avessero assunto direttamenteovvero in convenzione gli oneri di assistenza sanitaria per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali; ha dunque precisato che la vigente legislazione prevedeva la ripartizione tra il Comune e l’ASL competente, e ciò ai sensi dell’art. 17 della succitata l.r. sic. 9.5.1986 n. 22 e dell’art. 59 L.R.

Sicilia [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 33 (espressamente definita di interpretazione autentica), che, con riferimento proprio alla quota integrativa, ribadiva essere la stessa preordinata al rimborso degli oneri relativi all’attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, anche in applicazione del D.P.C.M. 8.8.1985; ha inoltre osservato che la predetta integrazione, corrispondente alla quota sanitaria delle retta giornaliera, gravava sul [OSCURATO:PERSONA] e doveva essere soltanto anticipata dai Comuni,che avevano pertanto diritto di rivalsa nei confronti dell’Azienda; ha dunque evidenziato che, accertata l’esistenza della pretesa creditoria del Comune, in base alla normativa vigente, restava comunque privo di pregio l’assunto della Azienda relativo ad una pretesa inesigibilità del credito, conseguente alla mancata ripartizione delle somme stanziate tra i vari Comuni da parte della Regione, in quanto quest’ultimo profilo attingeva questioni afferenti i rapporti tra Regione e l’Azienda che non potevano certo incidere sul diritto di credito del Comune immediatamente esigibile; ha infatti osservato che la normativa richiamata, con la previsione dell’integrazione delle rette, tendeva a compensare i diversi maggiori oneri di assistenza correlati al particolare grado di inabilità dei soggetti anziani non autosufficienti, avendo tra l’altro il Comune di Acicastello dimostrato che le prestazioni erano state effettivamente rese in favore dei soggetti nominativamente indicati in atti il cui grado di invalidità era stato accertato dai medici responsabili della ASL, già ASP, e che era stata anche correttamente esperita la procedura –mai contestata dall’ASP appellata –per ottenere detti rimborsi (in quanto i provvedimenti amministrativi di ricovero adottati dal Comune appellante non erano stati mai contestati nei termini di legge dall’Azienda appellata, ai sensi dell’art. 59 L.R. 33/96, commi 2 e 3);ha infine rilevato che anche le fatture inviate dal Comune di Acicastello non erano state specificatamente contestate dall’Azienda, sussistendo pertanto anche il requisito della liquidità ed esigibilità dell’ordinanza-ingiunzione opposta; ha da ultimo osservato che l’art. 59 della Legge Regione Sicilia del 1996 aveva espressamente statuito, al suo primo comma, che “entro il limite annuo di £ 500.000.000 l’integrazione delle retta giornaliera corrisposta … dai Comuni dell’isola agli Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti è assunta a carico del [OSCURATO:PERSONA]”, con la conseguenza che dalla lettura del detto articolo si evinceva che la normativa in questione aveva un chiaro intento programmatico, disciplinando la procedura di ripartizione dei [OSCURATO:PERSONA] tra Azienda ed Amministrazione comunale, così risultando non condivisibile la diversa interpretazione,accolta nella sentenza di primo grado, secondo la quale la dedotta carenza di ripartizione del detto Fondo tra le ASL regionali comporterebbe l’improcedibilità della domanda di rimborso avanzata dal Comune nei confronti della ASL.

2. La sentenza, pubblicata il 14.03.2017 , è stata impugnata da ll’[OSCURATO:PERSONA] di Catania con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cuiil Comune di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 17, co. 2, l.r. n. 87/1981, 59 l.r. n. 33/1996 e 16, co. 2, D.p.r.

Sicilia n. 158/1996, allegato F. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Si duole l’azienda sanitaria ricorrente dell’erronea interpretazione degli indici normativi sopra indicati in rubrica da parte della Corte territoriale, sul rilievo che la diversa e corretta esegesi degli stessi avrebbe dovuto far ritenere, diversamente da quanto opinato dai giudici di appello, che il credito del Comune nei suoi confronti sarebbe venuto ad esistenza solo dopo la conclusione del procedimento di ripartizione delle somme dal Fondo sanitario regionale alle varie ASP. 1.3 Aggiunge la ricorrente che, sulla base della normativa sopra richiamata che definisce il procedimento per il rimborso delle rette assistenziali e sanitarie, il Comune richiedente non potrebbe vantare alcun credito nei confronti dell’Azienda sanitaria, in quanto il credito verrebbe ad esistenza solo dopo la conclusione del procedimento atto a consentire unadistribuzione delle somme stanziate, fino al tetto complessivo di 500 milioni di lire annue, prima fra le Aziende sanitarie e successivamente tra i Comuni che abbiano avanzato richiesta di rimborso nel rispetto della procedura prevista, e ciò anche sul rilievo, accolto invece dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, che non esisterebbe un diritto al rimborso delle somme poste a carico dei Comuni per l’integrazione della retta di cui all’art. 17, 2 comma, della L.R. n. 87/1981, avulso dal necessario procedimento volto alla concreta applicazione dell’art. 59 della L.R. n. 33/1996. 1.4 Le obiezioni sollevate dalla ricorrente non sono affatto condivisibili, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in altri precedenti arresti riguardanti la medesima questione qui oggi di nuovo in esame (Cass. Cass ord. n. 20518/2018; Cass. 21068/2016). 1.5 L’odierna controversia torna infatti ad investire questa Corte di legittimità sulla corretta interpretazione ed applicazione, ancheal caso di specie dell'art. 59 L.R.Sicilia n. 33/96.

La ricorrente ritiene, infatti, che la norma in questione non legittimerebbealcun diritto al rimborso da parte del Comune, posto che inassenza – per quanto già sopra precisato - della definizione d el procedimento volto ad operare la necessaria ripartizione del fondo (alle ASP e quindi ai comuni), non avrebbe potuto ritenersi sorto alcun diritto dicredito in capo ai comuni che pure avevano inoltrato rituale richiesta di pagamento delle somme previste proprio dall'art. 59 .

Ritiene invece questa Corte che, conformemente agli arresti giurisprudenziali sopra ricordati,l'interpretazione perorata dalla Azienda sanitaria ricorrente non possaessere condivisa.L'art. 59, comma 1, l . reg.

Sicilia 33/96, cit., stabilisce che "l'integrazione della retta giornaliera corrisposta (.) dai Comuni (.) agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale".

Pertanto, stante il chiaro dettato della norma, il pagamento della quota integrativa è un obbligo delle ASL, sia pure entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i Comuni debbono soloanticiparle.

Ne consegue che il diritto al rimborso scaturisce dunque dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del Fondo regionale(così, Cass ord. n. 20518/2018, cit. supra).

Inoltre, una volta stabilito che il Comune ha un diritto nascente dalla legge, e che tale diritto cessa con l'esaurimento dei fondi destinati dall'amministrazione regionale alla sovvenzione del fondo sanitario regionale, l'eventuale insufficienza di tali fondi costituisce un fatto estintivo della pretesa, non un fatto costitutivo del diritto(così, sempre Cass ord. n. 20518/2018).

In quanto tale, l'eventuale insufficienza di quei fondi deveessere provata da chi la invoca, ovvero dalla Asl.

Nella controversia in esame, pertanto, unica condizione per la nascita del diritto al rimborso in capo al Comune di Acicastello era il rispetto dell'iter procedurale previsto dall'art. 59, comma 2,

I. r. 33/96 ovvero la tempestiva notifica del provvedimento di autorizzazione al ricovero dell'anziano, circostanza non contestatatra le parti.

Deve essere pertanto rigettato il motivo di ricorso qui in esame, con l’integrale conferma della sentenza impugnata e della conseguente pretesa da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione della somma di € 97.566,87,oltre interessi dal 30/06/2003,richiesta alla ASP a tit olo di rivalsa per le somme da quest’ultimo pagate per gli oneri di natura sanitaria derivanti dal ricovero di anziani non autosufficienti e adulti inabili ex art. 59 L.R. n. 33/1996,ospiti presso l’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]“ di Sant’[OSCURATO:PERSONA]Catania.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23297/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con sede a Cataniain via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 5, C.F. e P.I. n. 04721260877, in personadel Direttore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio a Catania, in [OSCURATO:PERSONA] n. 205, giusta delibera n. 1053 delgiorno 28.03.2017 e per procura speciale su foglio separato congiunto al ricorso, elettivamente domiciliata a R oma in via Panama n. 86, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio elettodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 187 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale su foglio separato congiunto al controricorso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA],dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] giusta determina sindacale n.92 del 07/11/2017 - controricorrente - avverso la sentenza n. 425/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Catania, sezione prima civile, in data 01.03.2017, pubblicata il giorno 14.03.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diCatania ha accolto l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Acireale del 27.5.2010 n. 266/2010, con la quale era stata accolta l’opposizione presentata dalla predetta Azienda sanitaria alla ordinanza ingiunzione n. 92/2008 emessa dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del R.D. n. 639/1910, per il pagamento della somma di euro 97.566,87, oltre interessi, a titolo di rivalsa per le somme anticipate dal Comune per oneri di natura sanitaria in favore di anziani non autosufficienti ed adulti inabili ex art. 59 L.R. n. 33/96, ospiti presso la Casa di cura “[OSCURATO:PERSONA]” di S. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, con la sentenza sopra indicata, aveva accolto l’opposizione sul rilievo che,in mancanza dell’espletamento delle corrette procedure volte a distribuire la somma stanziata nel Fondo sanitario Regionale, prima fra le varie Aziende della Sicilia e, poi, all’interno di queste, tra i vari Comuni che ne avessero fatta richiesta, non sorgeva in capo ai singoli Comuni alcun diritto al rimborso. LaCorte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che la materia in esame è regolata dalla legge regionale n. 22/86 (avente ad oggetto il “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”), con la quale era stata prevista l’integrazione della retta giornaliera, corrisposta in rapporto con il grado di invalidità degli anziani ricoverati nei Comuni della Regione, a carico del [OSCURATO:PERSONA], preordinato al rimborso dei suddetti oneri; ha osservato che la predetta normativa aveva previsto che, mentre si poneva a carico del Comune la quota riconducibile all’assistenza sociale degli anziani ricoverati, veniva posta a carico della Asl, ora ASP, l’onere integrativo per le prestazioni sanitarie, a meno che le Aziende non avessero assunto direttamenteovvero in convenzione gli oneri di assistenza sanitaria per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali; ha dunque precisato che la vigente legislazione prevedeva la ripartizione tra il Comune e l’ASL competente, e ciò ai sensi dell’art. 17 della succitata l.r. sic. 9.5.1986 n. 22 e dell’art. 59 L.R. Sicilia [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 33 (espressamente definita di interpretazione autentica), che, con riferimento proprio alla quota integrativa, ribadiva essere la stessa preordinata al rimborso degli oneri relativi all’attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, anche in applicazione del D.P.C.M. 8.8.1985; ha inoltre osservato che la predetta integrazione, corrispondente alla quota sanitaria delle retta giornaliera, gravava sul [OSCURATO:PERSONA] e doveva essere soltanto anticipata dai Comuni,che avevano pertanto diritto di rivalsa nei confronti dell’Azienda; ha dunque evidenziato che, accertata l’esistenza della pretesa creditoria del Comune, in base alla normativa vigente, restava comunque privo di pregio l’assunto della Azienda relativo ad una pretesa inesigibilità del credito, conseguente alla mancata ripartizione delle somme stanziate tra i vari Comuni da parte della Regione, in quanto quest’ultimo profilo attingeva questioni afferenti i rapporti tra Regione e l’Azienda che non potevano certo incidere sul diritto di credito del Comune immediatamente esigibile; ha infatti osservato che la normativa richiamata, con la previsione dell’integrazione delle rette, tendeva a compensare i diversi maggiori oneri di assistenza correlati al particolare grado di inabilità dei soggetti anziani non autosufficienti, avendo tra l’altro il Comune di Acicastello dimostrato che le prestazioni erano state effettivamente rese in favore dei soggetti nominativamente indicati in atti il cui grado di invalidità era stato accertato dai medici responsabili della ASL, già ASP, e che era stata anche correttamente esperita la procedura –mai contestata dall’ASP appellata –per ottenere detti rimborsi (in quanto i provvedimenti amministrativi di ricovero adottati dal Comune appellante non erano stati mai contestati nei termini di legge dall’Azienda appellata, ai sensi dell’art. 59 L.R. 33/96, commi 2 e 3);ha infine rilevato che anche le fatture inviate dal Comune di Acicastello non erano state specificatamente contestate dall’Azienda, sussistendo pertanto anche il requisito della liquidità ed esigibilità dell’ordinanza-ingiunzione opposta; ha da ultimo osservato che l’art. 59 della Legge Regione Sicilia del 1996 aveva espressamente statuito, al suo primo comma, che “entro il limite annuo di £ 500.000.000 l’integrazione delle retta giornaliera corrisposta … dai Comuni dell’isola agli Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti è assunta a carico del [OSCURATO:PERSONA]”, con la conseguenza che dalla lettura del detto articolo si evinceva che la normativa in questione aveva un chiaro intento programmatico, disciplinando la procedura di ripartizione dei [OSCURATO:PERSONA] tra Azienda ed Amministrazione comunale, così risultando non condivisibile la diversa interpretazione,accolta nella sentenza di primo grado, secondo la quale la dedotta carenza di ripartizione del detto Fondo tra le ASL regionali comporterebbe l’improcedibilità della domanda di rimborso avanzata dal Comune nei confronti della ASL. 2. La sentenza, pubblicata il 14.03.2017 , è stata impugnata da ll’[OSCURATO:PERSONA] di Catania con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cuiil Comune di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 17, co. 2, l.r. n. 87/1981, 59 l.r. n. 33/1996 e 16, co. 2, D.p.r. Sicilia n. 158/1996, allegato F. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Si duole l’azienda sanitaria ricorrente dell’erronea interpretazione degli indici normativi sopra indicati in rubrica da parte della Corte territoriale, sul rilievo che la diversa e corretta esegesi degli stessi avrebbe dovuto far ritenere, diversamente da quanto opinato dai giudici di appello, che il credito del Comune nei suoi confronti sarebbe venuto ad esistenza solo dopo la conclusione del procedimento di ripartizione delle somme dal Fondo sanitario regionale alle varie ASP. 1.3 Aggiunge la ricorrente che, sulla base della normativa sopra richiamata che definisce il procedimento per il rimborso delle rette assistenziali e sanitarie, il Comune richiedente non potrebbe vantare alcun credito nei confronti dell’Azienda sanitaria, in quanto il credito verrebbe ad esistenza solo dopo la conclusione del procedimento atto a consentire unadistribuzione delle somme stanziate, fino al tetto complessivo di 500 milioni di lire annue, prima fra le Aziende sanitarie e successivamente tra i Comuni che abbiano avanzato richiesta di rimborso nel rispetto della procedura prevista, e ciò anche sul rilievo, accolto invece dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, che non esisterebbe un diritto al rimborso delle somme poste a carico dei Comuni per l’integrazione della retta di cui all’art. 17, 2 comma, della L.R. n. 87/1981, avulso dal necessario procedimento volto alla concreta applicazione dell’art. 59 della L.R. n. 33/1996. 1.4 Le obiezioni sollevate dalla ricorrente non sono affatto condivisibili, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in altri precedenti arresti riguardanti la medesima questione qui oggi di nuovo in esame (Cass. Cass ord. n. 20518/2018; Cass. 21068/2016). 1.5 L’odierna controversia torna infatti ad investire questa Corte di legittimità sulla corretta interpretazione ed applicazione, ancheal caso di specie dell'art. 59 L.R.Sicilia n. 33/96. La ricorrente ritiene, infatti, che la norma in questione non legittimerebbealcun diritto al rimborso da parte del Comune, posto che inassenza – per quanto già sopra precisato - della definizione d el procedimento volto ad operare la necessaria ripartizione del fondo (alle ASP e quindi ai comuni), non avrebbe potuto ritenersi sorto alcun diritto dicredito in capo ai comuni che pure avevano inoltrato rituale richiesta di pagamento delle somme previste proprio dall'art. 59 . Ritiene invece questa Corte che, conformemente agli arresti giurisprudenziali sopra ricordati,l'interpretazione perorata dalla Azienda sanitaria ricorrente non possaessere condivisa.L'art. 59, comma 1, l . reg. Sicilia 33/96, cit., stabilisce che "l'integrazione della retta giornaliera corrisposta (.) dai Comuni (.) agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale". Pertanto, stante il chiaro dettato della norma, il pagamento della quota integrativa è un obbligo delle ASL, sia pure entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i Comuni debbono soloanticiparle. Ne consegue che il diritto al rimborso scaturisce dunque dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del Fondo regionale(così, Cass ord. n. 20518/2018, cit. supra). Inoltre, una volta stabilito che il Comune ha un diritto nascente dalla legge, e che tale diritto cessa con l'esaurimento dei fondi destinati dall'amministrazione regionale alla sovvenzione del fondo sanitario regionale, l'eventuale insufficienza di tali fondi costituisce un fatto estintivo della pretesa, non un fatto costitutivo del diritto(così, sempre Cass ord. n. 20518/2018). In quanto tale, l'eventuale insufficienza di quei fondi deveessere provata da chi la invoca, ovvero dalla Asl. Nella controversia in esame, pertanto, unica condizione per la nascita del diritto al rimborso in capo al Comune di Acicastello era il rispetto dell'iter procedurale previsto dall'art. 59, comma 2, I. r. 33/96 ovvero la tempestiva notifica del provvedimento di autorizzazione al ricovero dell'anziano, circostanza non contestatatra le parti. Deve essere pertanto rigettato il motivo di ricorso qui in esame, con l’integrale conferma della sentenza impugnata e della conseguente pretesa da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione della somma di € 97.566,87,oltre interessi dal 30/06/2003,richiesta alla ASP a tit olo di rivalsa per le somme da quest’ultimo pagate per gli oneri di natura sanitaria derivanti dal ricovero di anziani non autosufficienti e adulti inabili ex art. 59 L.R. n. 33/1996,ospiti presso l’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]“ di Sant’[OSCURATO:PERSONA]Catania. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulter