CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendol'accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza dell’8 maggio 2024, il Gip del Tribunale di Tivoli, all’esito di giudizioabbreviato celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all’art. 278 cod.pen. per avere, in due occasioni, offeso l’onore e il prestigio del Presidente della Repubblicapubblicando sul proprio profilo Facebook due post nei quali esprimeva frasi offensive inrelazione a notizie riguardanti il Presidente [OSCURATO:PERSONA], assolveva l’imputato dal reatocommesso il 1.5.2020, mentre lo condannava per quello commesso il 3.2.2021. Avversodetta sentenza proponevano appello sia il pubblico ministero sia la difesa dell’imputato: ilprimo chiedendo la riforma della sentenza nel capo relativo all’assoluzione e contestando laquantificazione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena; il secondo chiedendo l’assoluzione anche dal secondo episodio o, in subordine, ilriconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e, inulteriore subordine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche.Con sentenza dell’8 maggio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenzaemessa dal Gip del Tribunale di Tivoli all’esito di giudizio abbreviato.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione ladifesa del ricorrente articolando tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, censura la decisione per essere fondata sumotivazione illogica e per essere stata assunta in violazione del principio delragionevole dubbio. Secondo la difesa, a fronte delle due possibiliinterpretazioni del post: la prima, che riferiva al Presidente [OSCURATO:PERSONA] offensiva posta a commento della convocazione di [OSCURATO:PERSONA] il conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio; la seconda che,invece, riferiva il commento a [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe optato per la tesiaccusatoria sulla base di una argomentazione illogica. In particolare, ritieneillogico che la pronuncia si sia fondata sulle dichiarazioni dell’imputato, il quale,in sede di interrogatorio, aveva dichiarato di essersi riferito non alla persona, ma“al contenuto della notizia”, mentre, solo nell’atto di appello, aveva fattoriferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che la fondatezza della tesidifensiva si evince, invece, dal fatto che, in quei giorni, la scelta di conferirel’incarico a [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata da molte forze politiche in quantoquesti non costituiva espressione di una scelta del corpo elettorale. Lacircostanza che il Presidente [OSCURATO:PERSONA], in quell’occasione, si fosse limitato adaccogliere le indicazioni portate dai partiti, assumendo, quindi, un ruolo solo“notarile”, escludeva che potesse rivolgersi al Presidente della Repubblica ilpost che, invece, riguardava il Presidente incaricato.Aggiunge che, in presenza di due opzioni interpretative parimentiaccoglibili, la Corte ha optato per una pronuncia di condanna anziché perl’assoluzione, pur non essendo stata raggiunta prova certa della correttezzadell’interpretazione del commento e non avendo argomentato in ordine alleragioni per le quali era da escludere la fondatezza della tesi difensiva.2.2. Con il secondo motivo, censura la motivazione in base alla quale èstata respinta l’istanza di applicazione della causa di esclusione della punibilitàex art. 131-bis cod. pen. Osserva che la richiesta è stata motivata sulla basedella limitatissima diffusione del post, comparso unicamente sul profilo“reiterazione di commenti biasimevoli e volgari” da parte dell’imputato, nonchésulla base della qualifica professionale del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Polizia diStato, che avrebbe dovuto indurlo ad un maggiore rispetto delle istituzioni.Osserva che non è ravvisabile alcuna ostativa reiterazione di comportamenti,posto che l’imputato è stato assolto in relazione al primo post e che la qualificasoggettiva professionale non costituisce motivo rilevante ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.2.3. Con il terzo motivo censura la decisione per non aver riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche richieste sulla base dello stato diincensuratezza dell’imputato, dell’ineccepibile comportamento processuale e delfatto che si trattasse di reato di opinione. Censura la decisione per essere statafondata sulla ritenuta “protervia dello Zurzolo”, sulla sua mancanza diresipiscenza e sul fatto di essere stato sottoposto a misura cautelare inrelazione al reato di abuso d’ufficio, osservando che non è legittimo fareriferimento ad altro procedimento ancora in corso per negare le circostanzegeneriche, in violazione del principio di presunzione di innocenza, e che non vi èmotivo di invocare la resipiscenza, essedo stato assolto l’imputato conriferimento al primo post.Chiede, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con riferimento al primo motivo, ha osservato chela questione è di merito e, quindi, esorbita dal perimetro di valutazione di questa Corte.Quanto al secondo e terzo motivo, ha ritenuto fondate le argomentazioni della Corteterritoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Al f ine di una migliore comprensione, si r i ferisconosinteticamente i fatti oggetto del processo. [OSCURATO:PERSONA] veniva rinviato agiudizio in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 278 cod.pen. per avere offeso l’onore e il prestigio del Presidente della Repubblica,[OSCURATO:PERSONA], in due circostanze: una prima volta, il 1 maggio 2020,pubblicando sul proprio profilo Facebook, il commento «un’altra merda» conriferimento ad una notizia relativa alla firma di un decreto riguardantecarcere e intercettazioni; una seconda volta, il 3.2.2021, pubblicando sulmedesimo profilo, a commento della notizia «[OSCURATO:PERSONA] nomina MarioDraghi», che esponeva il ritratto del Presidente della Repubblica, un postdel seguente letterale tenore «quando nasci merda e non puoi morirecioccolato».3. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente denuncia illogicitàdella motivazione nonché violazione del principio del ragionevole dubbio.Lamenta che, a fronte delle due possibili interpretazioni del post: la prima,che riferiva al Presidente [OSCURATO:PERSONA] l’espressione offensiva posta acommento della convocazione di [OSCURATO:PERSONA] per il conferimentodell’incarico di Presidente del Consiglio; la seconda che, invece, riferiva ilcommento a [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe optato per la tesi accusatoriasulla base di una argomentazione illogica.Il motivo è infondato. Deve ribadirsi che «il sindacato del giudice dilegittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere voltoa verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisioneadottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi puntiessenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazionedelle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovveroesente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risultilogicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in terminispecifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) inmisura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilologico.[...]» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951del 15/03/2006, Rv. 233708). Giova, altresì, ricordare la sentenza della Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 con la quale è statoenunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sonoprecluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, nonsono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermatoquando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, lastessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitanouna differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento». Infine, a proposito del“ragionevole dubbio” invocato dal ricorrente, si richiama il principioaffermato da questa Corte, la quale ha chiarito che «La regola di giudiziocompendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone dipronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lascifuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili eprospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettivarealizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimoriscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordinenaturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 2, n. 2548 del19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262280-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivato la propria sceltasulla base del tenore letterale del commento e del complessivo contestocomunicativo. La frase «quando nasci merda e non puoi morire cioccolato»,contenendo il verbo «nasci», espresso alla seconda persona singolare,posto sotto la fotografia del Presidente [OSCURATO:PERSONA], non poteva che essererivolta a quest'ult imo. Inoltre, la Corte ha rafforzato la propriaargomentazione, osservando che, in sede di interrogatorio, l’imputato si eragiustificato sostenendo che l’affermazione era riferita alla notizia e non allapersona del Presidente, tesi insostenibile stante l’uso del verbo “nasci”; soloin sede di ricorso in appello si era, invece, sostenuto che il commento erarivolta al Presidente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha, conseguentemente, ritenuto che iltenore letterale della frase, l’apposizione del commento sotto la fotografiadel Presidente della Repubblica, il ruolo attivo da questi avuto nella sceltadel Presidente del Consiglio incaricato, non consentivano dubbi in ordine alsoggetto destinatario della frase offensiva, individuato nel Presidente dellaRepubblica, così integrando la fattispecie criminosa contestata.Si tratta di interpretazione del fatto che, in base ai principi inprecedenza enunciati, non può costituire oggetto di valutazione in sede dilegittimità ove sia fondata, come nella specie, su motivazione del tuttorazionale.4. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente censura lamotivazione in base alla quale è stata respinta l’istanza di applicazione dellacausa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.Il motivo non può essere condiviso. L’art. 131-bis cod. pen. esclude lapunibilità per reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a dueanni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva, quandol’offesa all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice è di particolaretenuità. La norma dispone che la valutazione della tenuità venga effettuatacon riferimento alla modalità della condotta, all’esiguità del danno o delpericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., nonché allacondotta susseguente al reato. Il richiamo all’art. 133, primo comma cod.pen., valorizza, oltre alle modalità dell’azione e alla gravità del danno e delpericolo, anche l’intensità del dolo e il grado della colpa.Con riferimento alla rilevanza dell’elemento soggettivo del reato,questa Corte ha ritenuto di poter attribuire rilievo a tutte quelle condizionisoggettive che incidano sull’intensità del dolo. Le Sezioni Unite, consentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590-01, hanno affermato che larilevanza dell’elemento soggettivo del reato nell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. «[...] emerge icasticamente dalla stessa intitolazione dell'art.133, dedicato alla valutazione della gravità del reato agli effetti della pena;esclusione della punibilità». Hanno osservato che «...come ormaicomunemente ritenuto, anche l'elemento soggettivo del reato penetra nellatipicità oggettiva» e che «anche nell'ambito del dolo, condotta ecolpevolezza s'intrecciano». Con la conseguenza che «Essendo richiesta laponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la suagraduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad unapprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascunavicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta...»La Corte territoriale, nel motivare il rigetto della applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati. La reiterazione di commenti biasimevolie volgari - chiunque ne sia il destinatario - è indicativa del fatto che l’azionenon si colloca in un contesto di mera occasionalità, ma è espressiva dellapropensione intenzionale a superare i limiti posti dall’ordinamento a tuteladella continenza espressiva e della dignità delle persone. D’altro canto,depone nel senso di una particolare intensità del dolo la qualitàprofessionale del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato. Coluiche, per professione, si confronta quotidianamente con l’applicazione dellalegge, e di quella penale in particolare, ha certamente una consapevolezzadel disvalore della condotta diversa e più intensa del quisque de populo. 5. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso. Le circostanzeadeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazionedi situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamentodell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché ilriconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segnopositivo(Sez. 2, n 9299 del 07/11/2018, Rv. 275640-01; Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Rv. 283489-01).«La sussistenza di circostanze attenuantirilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e puòessere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità,purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difettidi uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori24/09/2008, Rv. 242419-01). Nel caso in esame, la Corte, con giudizio difatto fondato sulle risultanze dell’istruttoria, ha ritenuto di non ravvisareelementi positivi sia per l'assenza di qualunque ripensamento critico (ciòche non elide il fondamento costituzionale del diritto di difendersi anchetacendo o, persino, mentendo, in quanto implica soltanto che tale condottanon costituisce elemento idoneo a ridimensionare l'ordinaria rispostasanzionatoria all'illecito, non potendo costituire elemento positivo, ma deltutto neutro) sia per la protervia dell’imputato siano indicative di unapersonalità riottosa al rispetto delle regole. La motivazione è logica ecoerente con gli elementi di fatto evidenziati nelle sentenze di merito. Infondate sono le censure mosse dalla difesa del ricorrente, essendo laprotervia riferita non tanto alla pendenza di altro procedimento penale(elemento che, essendo inserito tra parentesi deve ritenersi indicato adcolorandum e non certo esaustivo), quanto alle caratteristiche dellacondotta della quale è stato ritenuto responsabile, valutata alla luce delprofilo professionale.6. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essererigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiex art. 616, comma 1 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]