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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18927/2026

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sentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il quale hanno domiciliazione telematica-ricorrenti-controEl [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1686/2025depositata in data 1/10/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 25737/2025Numero sezionale 331/2026Numero di raccolta generale 18927/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il quale hanno domiciliazione telematica-ricorrenti-controEl [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1686/2025depositata in data 1/10/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 25737/2025Numero sezionale 331/2026Numero di raccolta generale 18927/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 18927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris