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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 26762/2026

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se [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/11/2025 del Tribunale di Pisavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SabrinaPassafiume, che ha concluso chiedendo, previa riqualificazione della condottacontestata ex art. 624 e 625 comma 1, n. 2 cod. pen., l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pisa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2 cod. pen., a lui ascrittoperché, introducendosi nella privata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si eraimpossessato dei pluviali di rame di proprietà del condominio “[OSCURATO:PERSONA]”.La decisione si fonda sui seguenti rilievi: i pluviali erano ubicati sul tetto dellostabile e ricadevano, pertanto, nella comunione condominiale; l’imputato eraconduttore di un appartamento del condominio; il fatto doveva essere qualificatocome “sottrazione di cose comuni” ai sensi dell’art. 627 cod. pen.; fatto che non èpiù previsto dalla legge come reato, a seguito della depenalizzazione disposta cond. lgs. n. 7 del 2026.2.

Avverso l’indicata decisione ricorre il Procuratore generale presso la Cortedi appello di Firenze, proponendo un unico motivo con cui denuncia violazione dilegge.Il ricorrente sostiene: che l’imputato non è proprietario di un immobilecondominiale; che, quindi, costui non aveva alcun potere di disporre dei benicondominiali; che il fatto non è riconducibile, come erroneamente ritenuto dalTribunale nell’ipotesi, ora abrogata, di cui all’art. 627 cod. pen., poiché si configurail reato di furto, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.,rispetto al quale l’amministratore di condominio ha proposto tempestiva querela.3.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore di ufficio.Questi ha anche trasmesso una memoria scritta, con la quale deducel’inammissibilità del ricorso per genericità e perché versato in fatto o, comunque,la sua infondatezza rispetto alla disciplina dei beni comuni, enucleata anche dallagiurisprudenza civile di legittimità da ultimo con la sentenza n. 27481 del 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2.

Va premesso che nei gradi di merito Danese era assistito da un difensorenon iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; pertanto questo ufficio, dopoaver proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, ha notificato l’avviso difissazione udienza a Danese, a mani proprie, tramite la polizia giudiziaria, in data27 maggio 2026.La notifica non rispetta il termine minimo a comparire, tuttavia il vizio, che dàluogo a una nullità a regime intermedio, non è stato eccepito dal difensore, il qualeha esplicato pienamente le difese affidandole a una memoria e alla odiernadiscussione in udienza pubblica.Sempre in via preliminare occorre chiarire che, a differenza di quanto sostienela memoria difensiva, l’impugnazione del Procuratore generale non è un ricorsoper saltum, poiché, alla luce del disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.,il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dalla parte pubblica cheintenda impugnare una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all'articolo550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quale è quello in oggetto.Né sono ravvisabili i profili di inammissibilità, indicati dal difensore,considerato che il ricorso devolve al giudice di legittimità una questione di dirittoin merito ai rapporti tra le fattispecie oggetto degli artt. 624 e 627 cod. pen.3.

Il motivo è fondato.3.1.

È incontroverso che i pluviali sottratti dall’imputato ─ con modalità che lasentenza, nella sua sinteticità non chiarisce ─ ricadano nella proprietà comunecondominiale, poiché proprio su questo presupposto si radica la questione oggettodi devoluzione, che non avrebbe ragione di porsi se i pluviali fossero appartenutialla proprietà esclusiva di uno dei condomini, configurandosi, in tal caso, senzadubbio, il reato di furto.Per tali ragioni è superfluo il richiamo, nella memoria difensiva, alle pronuncedella Corte di cassazione civile sull’art. 1117 cod. civ.È del pari incontroverso che il conduttore di un immobile è un mero detentoree non è titolare di un diritto di proprietà condominiale che fa capo, invece, allocatore.Non rileva, come osserva la parte pubblica ricorrente, quanto statuito da Sez.2, n. 23938 del 06/12/2005, dep. 2006, Tanga, Rv. 234994 – 01, secondo cui anorma dell'art. 627 cod. pen. deve ritenersi applicabile a tutela della situazione difatto qualificabile come possesso e\o detenzione che può coincidere con il dirittodi proprietà, ma che prescinde dallo stesso, ed il co-detentore è il soggetto passivodel reato, titolare del diritto di querela.Invero l’ottica della sentenza Tanga, appena citata, era l’individuazione dellapersona offesa dal reato ai fini della legittimazione alla proposizione della querela;legittimazione che, come poi acclarato da Sez.

U. n. 40354 del 18/07/2013,Sciuscio, va riconosciuta anche a colui che sia legato al bene da una “qualificatarelazione di fatto”.Nella fattispecie in esame, invece, la prospettiva è completamente diversa: ilconduttore si è appropriato di beni condominiali, ricadenti nella proprietà indivisadei condomini, categoria che comprende anche il locatore del suo appartamento.È quindi chiaro che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si ricadenon nella previsione della sottrazione di beni comuni, ma nell'ambito precettivodelle norme che puniscono chi si impossessa di un bene altrui, e, quindi, vengonoin rilievo le fattispecie di furto e appropriazione indebita.3.2.

Fermo, quindi, l’errore del giudice di ritenere applicabile la previsionedell’art. 627 cod. pen. (ora abrogato), occorre stabilire se la condotta diimpossessamento del bene altrui, posta in essere dall’imputato (tuttorapenalmente rilevante), sia riconducibile al delitto di furto, come propone il Pubblicoministero ricorrente, o a quello di appropriazione indebita.Il criterio distintivo di queste due figure delittuose riposa sulla sussistenza omeno, in capo all'agente, di un rapporto di detenzione qualificata con il benesottratto.Come si legge nelle citate Sezioni Unite Sciuscio, il detentore nomine alieno(locatario, comodatario, ecc.) «si può trovare già con la cosa in una relazionediretta, significativa, qualificata appunto, con la conseguenza, che nella sua azionedi apprensione del bene non è possibile riconoscere il tratto tipico del furto,costituito appunto dalla sottrazione ad altri che intrattiene col bene una propriarelazione fattuale.

Tale relazione di detenzione qualificata, dunque, è condizionenegativa del furto.

Essa, per contro, ben si addice alla figura dell'appropriazioneindebita e ne costituisce condizione positiva».Con specifico riguardo al rapporto tra conduttore e locatore, la giurisprudenzadi legittimità è ferma nel ritenere configurabile il delitto di appropriazione indebitaallorché il conduttore si impossessa di arredi o altri beni mobili dell’appartamentolocato (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 23176 del 09/04/2019, Ferrucci, Rv. 276329 -01; Sez. 2, n. 4958 del 22/12/2011, dep. 2012, Accosta, Rv. 251807 - 01)Diverso, invece, è il caso in cui il conduttore asporta beni infissi alle partiinamovibili dell'appartamento.

In questo caso Sez. 5, n. 31708 del 18/05/2023,Parisi, rifacendosi a Sez. 3, n. 76 del 14/01/1964, Rv. 099059, ha ravvisato gliestremi del delitto di furto, in quanto: «il godimento del conduttore di un immobile─ e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquistarilevanza per la legge penale ─ è limitato dalle clausole contrattuali relative all'usodella cosa e alle sue modalità.

La disponibilità delle apparecchiature elettricheinfisse alle pareti da parte del conduttore non eccede i limiti segnati dall'uso; ovelo stesso conduttore distacchi tali apparecchiature, rendendo così mobili delle coseche tali non erano, si viene a costituire una nuova situazione giuridica, creata invitodomino e artificiosamente, da cui deriva un impossessamento nuovo ed autonomo,ma privo di alcun titolo.

Per conseguenza, nella predetta ipotesi l'appropriazionedelle apparecchiature distaccate, da parte del conduttore dell'immobile, non puòconfigurarsi come appropriazione indebita ai sensi dell'ad 646 cod. pen., poichétale figura criminosa presuppone - in ciò differenziandosi dal furto - la preesistenzadi un titolo di possesso nell'agente».Nel calare questi principi sul caso oggetto del processo, caratterizzato da unaappropriazione avvenuta su beni condominiali, soccorre la giurisprudenza civile,che spiega ambito e limiti del potere di godimento del conduttore: «Il conduttoredi un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari delproprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente,modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unitàimmobiliare oggetto primario della locazione - limite cd. interno - e sempre chenon risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da partedegli altri condomini - limite cd. esterno - (Sez. 2 civ., n. 14598 del 26/05/2021,Rv. 661512 - 01).3.3.

La scarna descrizione del fatto, contenuta nella sentenza impugnata, nonconsente di comprendere, in questa sede, se la condotta dell'imputato presenti icaratteri del furto o della appropriazione indebita, il che impedisce di esercitare inquesta sede il potere di riqualificazione del fatto, secondo la procedura disciplinatadall'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen..Si impone allora la necessità di investire il giudice di rinvio del compito diricostruire in maniera adeguata il fatto storico e di stabilire, poi, a quale fattispeciedelittuosa esso vada ricondotto, secondo i principi di diritto sopra richiamati.Sul punto va solo chiarito che entrambi i reati sono punibili a querela di parte,nella specie presentata dall'amministratore di condominio ai Carabinieri dellastazione di Cascina il 10 febbraio 2023.In ogni caso non si versa in una situazione di modifica imprevedibile dellaqualificazione giuridica del fatto, dato che i due possibili epiloghi costituiscono,comunque, un minus già ricompreso nell'originaria imputazione di furto inabitazione, aggravato da violenza sulle cose.4.

Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.Come ricordato in premessa (cfr. §2), il ricorso per cassazione è l’unicorimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimentoper i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., sicché il rinvio vadisposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569,comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPisa, in diversa persona fisica.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
se [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/11/2025 del Tribunale di Pisavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SabrinaPassafiume, che ha concluso chiedendo, previa riqualificazione della condottacontestata ex art. 624 e 625 comma 1, n. 2 cod. pen., l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pisa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2 cod. pen., a lui ascrittoperché, introducendosi nella privata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si eraimpossessato dei pluviali di rame di proprietà del condominio “[OSCURATO:PERSONA]”.La decisione si fonda sui seguenti rilievi: i pluviali erano ubicati sul tetto dellostabile e ricadevano, pertanto, nella comunione condominiale; l’imputato eraconduttore di un appartamento del condominio; il fatto doveva essere qualificatocome “sottrazione di cose comuni” ai sensi dell’art. 627 cod. pen.; fatto che non èpiù previsto dalla legge come reato, a seguito della depenalizzazione disposta cond. lgs. n. 7 del 2026.2. Avverso l’indicata decisione ricorre il Procuratore generale presso la Cortedi appello di Firenze, proponendo un unico motivo con cui denuncia violazione dilegge.Il ricorrente sostiene: che l’imputato non è proprietario di un immobilecondominiale; che, quindi, costui non aveva alcun potere di disporre dei benicondominiali; che il fatto non è riconducibile, come erroneamente ritenuto dalTribunale nell’ipotesi, ora abrogata, di cui all’art. 627 cod. pen., poiché si configurail reato di furto, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.,rispetto al quale l’amministratore di condominio ha proposto tempestiva querela.3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore di ufficio.Questi ha anche trasmesso una memoria scritta, con la quale deducel’inammissibilità del ricorso per genericità e perché versato in fatto o, comunque,la sua infondatezza rispetto alla disciplina dei beni comuni, enucleata anche dallagiurisprudenza civile di legittimità da ultimo con la sentenza n. 27481 del 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Va premesso che nei gradi di merito Danese era assistito da un difensorenon iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; pertanto questo ufficio, dopoaver proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, ha notificato l’avviso difissazione udienza a Danese, a mani proprie, tramite la polizia giudiziaria, in data27 maggio 2026.La notifica non rispetta il termine minimo a comparire, tuttavia il vizio, che dàluogo a una nullità a regime intermedio, non è stato eccepito dal difensore, il qualeha esplicato pienamente le difese affidandole a una memoria e alla odiernadiscussione in udienza pubblica.Sempre in via preliminare occorre chiarire che, a differenza di quanto sostienela memoria difensiva, l’impugnazione del Procuratore generale non è un ricorsoper saltum, poiché, alla luce del disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.,il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dalla parte pubblica cheintenda impugnare una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all'articolo550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quale è quello in oggetto.Né sono ravvisabili i profili di inammissibilità, indicati dal difensore,considerato che il ricorso devolve al giudice di legittimità una questione di dirittoin merito ai rapporti tra le fattispecie oggetto degli artt. 624 e 627 cod. pen.3. Il motivo è fondato.3.1. È incontroverso che i pluviali sottratti dall’imputato ─ con modalità che lasentenza, nella sua sinteticità non chiarisce ─ ricadano nella proprietà comunecondominiale, poiché proprio su questo presupposto si radica la questione oggettodi devoluzione, che non avrebbe ragione di porsi se i pluviali fossero appartenutialla proprietà esclusiva di uno dei condomini, configurandosi, in tal caso, senzadubbio, il reato di furto.Per tali ragioni è superfluo il richiamo, nella memoria difensiva, alle pronuncedella Corte di cassazione civile sull’art. 1117 cod. civ.È del pari incontroverso che il conduttore di un immobile è un mero detentoree non è titolare di un diritto di proprietà condominiale che fa capo, invece, allocatore.Non rileva, come osserva la parte pubblica ricorrente, quanto statuito da Sez.2, n. 23938 del 06/12/2005, dep. 2006, Tanga, Rv. 234994 – 01, secondo cui anorma dell'art. 627 cod. pen. deve ritenersi applicabile a tutela della situazione difatto qualificabile come possesso e\o detenzione che può coincidere con il dirittodi proprietà, ma che prescinde dallo stesso, ed il co-detentore è il soggetto passivodel reato, titolare del diritto di querela.Invero l’ottica della sentenza Tanga, appena citata, era l’individuazione dellapersona offesa dal reato ai fini della legittimazione alla proposizione della querela;legittimazione che, come poi acclarato da Sez. U. n. 40354 del 18/07/2013,Sciuscio, va riconosciuta anche a colui che sia legato al bene da una “qualificatarelazione di fatto”.Nella fattispecie in esame, invece, la prospettiva è completamente diversa: ilconduttore si è appropriato di beni condominiali, ricadenti nella proprietà indivisadei condomini, categoria che comprende anche il locatore del suo appartamento.È quindi chiaro che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si ricadenon nella previsione della sottrazione di beni comuni, ma nell'ambito precettivodelle norme che puniscono chi si impossessa di un bene altrui, e, quindi, vengonoin rilievo le fattispecie di furto e appropriazione indebita.3.2. Fermo, quindi, l’errore del giudice di ritenere applicabile la previsionedell’art. 627 cod. pen. (ora abrogato), occorre stabilire se la condotta diimpossessamento del bene altrui, posta in essere dall’imputato (tuttorapenalmente rilevante), sia riconducibile al delitto di furto, come propone il Pubblicoministero ricorrente, o a quello di appropriazione indebita.Il criterio distintivo di queste due figure delittuose riposa sulla sussistenza omeno, in capo all'agente, di un rapporto di detenzione qualificata con il benesottratto.Come si legge nelle citate Sezioni Unite Sciuscio, il detentore nomine alieno(locatario, comodatario, ecc.) «si può trovare già con la cosa in una relazionediretta, significativa, qualificata appunto, con la conseguenza, che nella sua azionedi apprensione del bene non è possibile riconoscere il tratto tipico del furto,costituito appunto dalla sottrazione ad altri che intrattiene col bene una propriarelazione fattuale. Tale relazione di detenzione qualificata, dunque, è condizionenegativa del furto. Essa, per contro, ben si addice alla figura dell'appropriazioneindebita e ne costituisce condizione positiva».Con specifico riguardo al rapporto tra conduttore e locatore, la giurisprudenzadi legittimità è ferma nel ritenere configurabile il delitto di appropriazione indebitaallorché il conduttore si impossessa di arredi o altri beni mobili dell’appartamentolocato (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 23176 del 09/04/2019, Ferrucci, Rv. 276329 -01; Sez. 2, n. 4958 del 22/12/2011, dep. 2012, Accosta, Rv. 251807 - 01)Diverso, invece, è il caso in cui il conduttore asporta beni infissi alle partiinamovibili dell'appartamento. In questo caso Sez. 5, n. 31708 del 18/05/2023,Parisi, rifacendosi a Sez. 3, n. 76 del 14/01/1964, Rv. 099059, ha ravvisato gliestremi del delitto di furto, in quanto: «il godimento del conduttore di un immobile─ e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquistarilevanza per la legge penale ─ è limitato dalle clausole contrattuali relative all'usodella cosa e alle sue modalità. La disponibilità delle apparecchiature elettricheinfisse alle pareti da parte del conduttore non eccede i limiti segnati dall'uso; ovelo stesso conduttore distacchi tali apparecchiature, rendendo così mobili delle coseche tali non erano, si viene a costituire una nuova situazione giuridica, creata invitodomino e artificiosamente, da cui deriva un impossessamento nuovo ed autonomo,ma privo di alcun titolo. Per conseguenza, nella predetta ipotesi l'appropriazionedelle apparecchiature distaccate, da parte del conduttore dell'immobile, non puòconfigurarsi come appropriazione indebita ai sensi dell'ad 646 cod. pen., poichétale figura criminosa presuppone - in ciò differenziandosi dal furto - la preesistenzadi un titolo di possesso nell'agente».Nel calare questi principi sul caso oggetto del processo, caratterizzato da unaappropriazione avvenuta su beni condominiali, soccorre la giurisprudenza civile,che spiega ambito e limiti del potere di godimento del conduttore: «Il conduttoredi un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari delproprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente,modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unitàimmobiliare oggetto primario della locazione - limite cd. interno - e sempre chenon risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da partedegli altri condomini - limite cd. esterno - (Sez. 2 civ., n. 14598 del 26/05/2021,Rv. 661512 - 01).3.3. La scarna descrizione del fatto, contenuta nella sentenza impugnata, nonconsente di comprendere, in questa sede, se la condotta dell'imputato presenti icaratteri del furto o della appropriazione indebita, il che impedisce di esercitare inquesta sede il potere di riqualificazione del fatto, secondo la procedura disciplinatadall'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen..Si impone allora la necessità di investire il giudice di rinvio del compito diricostruire in maniera adeguata il fatto storico e di stabilire, poi, a quale fattispeciedelittuosa esso vada ricondotto, secondo i principi di diritto sopra richiamati.Sul punto va solo chiarito che entrambi i reati sono punibili a querela di parte,nella specie presentata dall'amministratore di condominio ai Carabinieri dellastazione di Cascina il 10 febbraio 2023.In ogni caso non si versa in una situazione di modifica imprevedibile dellaqualificazione giuridica del fatto, dato che i due possibili epiloghi costituiscono,comunque, un minus già ricompreso nell'originaria imputazione di furto inabitazione, aggravato da violenza sulle cose.4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.Come ricordato in premessa (cfr. §2), il ricorso per cassazione è l’unicorimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimentoper i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., sicché il rinvio vadisposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569,comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPisa, in diversa persona fisica.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
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