CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24489/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] n. 111/2022, depositata il 27/1/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 111/2022, depositata il 27/1/2022, la CommissioneTributaria Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appelloproposto da Luciano e [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenzaNumero registro generale 17967/2022Numero sezionale 5527/2026Numero di raccolta generale 24489/2026Data pubblicazione 05/08/2026impugnata, ha accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso diliquidazione di imposta di registro n. 2015/002/SC/000001341/0/002emesso in relazione alla sentenza civile n. 1341/2015 della Corte diappello di Bologna, che, in un giudizio di opposizione alla stima diindennità di espropriazione, aveva determinato l’indennità in euro939.077,28. In particolare, mentre nell’atto impositivo «La liquidazionedell’imposta dovuta è stata effettuata applicando alla base imponibile dieuro 964.726,69 (capitale euro 939.077,78 + interessi euro 25.649,41)l’aliquota proporzionale del 3%, prevista dall’art. 8 lett. b), tariffa parteprima allegata al DPR 131/86», secondo il giudice di appello l’imposta diregistro deve applicarsi nella misura fissa di euro 200, in base allaconsiderazione che «La tariffa parte prima all'art. 8, lettera b, prevede chei provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme siano soggettiall'imposta proporzionale, ma, nella fattispecie, la sentenza non hadisposto alcuna condanna al pagamento in quanto la somma è statastabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] e pertanto va tassata in forma fissa,ai sensi dell'art. 8, lettera d, in quanto atto dell'autorità giudiziaria nonrecante trasferimento, condanna o accertamenti di diritti a contenutopatrimoniale».Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in un solo motivo, nei confronti di GiovannaRabboni, che resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.Con ordinanza del 15/6/2026, questa Corte ordina l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto litisconsortenecessario, per aver partecipato ai precedenti gradi di giudizio, in qualitàdi originario ricorrente, insieme a [OSCURATO:PERSONA].Eseguito l’adempimento, [OSCURATO:PERSONA] si costituisce mediantecontroricorso. Entrambi i controricorrenti depositano memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17967/2022Numero sezionale 5527/2026Numero di raccolta generale 24489/2026Data pubblicazione 05/08/20261. Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 37d.P.R. n. 131/1986 e 8, lett. b), Tariffa - Parte I - allegata al d.P.R., inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCTR erroneamente annullato l’atto impositivo sull’inesatto presupposto chela sentenza andasse tassata in misura fissa ex art. 8, lettera d), dellamenzionata tariffa (in luogo di quella proporzionale, ex art. 8, lettera b),applicata dall’ufficio), in quanto atto dell’autorità giudiziaria non recante“trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenutopatrimoniale”.1.1. La censura è in parte fondata e va, nei termini di cui appresso,accolta.1.2. Secondo un principio di diritto già in altre occasioni affermato daquesta Corte, la decisione che, all'esito di un giudizio di opposizione allastima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, accerti l'esattoammontare dell’indennità e ne disponga il deposito presso la CassaDepositi e Prestiti, ha natura di sentenza di accertamento di diritti acontenuto patrimoniale e non di condanna ed è, pertanto, soggettaall'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%,ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n.131/1986 (Cass. 24377/2025; 801/2025; 770/2025; 34749, 34753 e34765 del 2024; 7840/2024; 38045/2022; 18491/2022; 21697/2021;18430/2021).1.3. L'ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell'azionedi opposizione alla stima, ma rappresenta un adempimento funzionale eprodromico al completamento del più complesso procedimentoespropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fasetransitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quelladefinitiva dell'indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che,vantando diritti sull'immobile espropriato, si vedono garantita la possibilitàNumero registro generale 17967/2022Numero sezionale 5527/2026Numero di raccolta generale 24489/2026Data pubblicazione 05/08/2026di far valere tali diritti direttamente sull'indennità depositata (Cass., Sez.U, 109/1999; 6709/2000; 25662/2006).1.4. Esso non comporta alcun trasferimento di ricchezza al soggettoespropriato, il quale dovrà necessariamente attendere il momento in cui, afronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere losvincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica edulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sedeamministrativa.1.5. La sentenza posta a base dell’atto impositivo non contiene,quindi, una statuizione di condanna, ma un accertamento di diritti acontenuto patrimoniale, sicché è soggetta all'applicazione dell'imposta diregistro nella misura proporzionale dell'1%.1.6. A tali principi il giudice di appello non si è attenuto, avendoritenuto applicabile la tassazione in misura fissa.1.7. La sentenza va, dunque, cassata e, poiché non occorrono ulterioriaccertamenti, la causa può essere decisa nel merito accogliendoparzialmente il ricorso originario del contribuente e rideterminandol’imposta di registro nella misura dell’1% da applicare sulla baseimponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, d.P.R. n.131/1986.2. Tenuto conto del progressivo consolidamento dell’orientamento dilegittimità in corso di causa e del parziale accoglimento della domanda, lespese dei tre gradi di giudizio vanno compensate. P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso; cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorsooriginario dei contribuenti e ridetermina l’imposta di registro nella misuradell’1% da applicare sulla base imponibile ex art. 8, comma 1, lett. c),Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986; compensa le spese di ogni grado digiudizio.Numero registro generale 17967/2022Numero sezionale 5527/2026Numero di raccolta generale 24489/2026Data pubblicazione 05/08/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia