Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36846/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per l'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata ha motivato con argomentazioni logiche ineccepibili e in senso concorde con la disciplina codicistica, nonché con la consolidata giurisprudenza, a tenore della quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (si veda pag. 4 ove tra gli elementi rilevanti vengono richiamati l'oggettiva gravità del fatto e, in ordine alla verifica dell'abitualità, le reiterate condotte violente del ricorrente, nonché le numerose condanne a suo carico per gravi reati, in particolare per delitti contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per l'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata ha motivato con argomentazioni logiche ineccepibili e in senso concorde con la disciplina codicistica, nonché con la consolidata giurisprudenza, a tenore della quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (si veda pag. 4 ove tra gli elementi rilevanti vengono richiamati l'oggettiva gravità del fatto e, in ordine alla verifica dell'abitualità, le reiterate condotte violente del ricorrente, nonché le numerose condanne a suo carico per gravi reati, in particolare per delitti contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 36846/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris