CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01899/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28820/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.348 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglíanze contenute nel primo, terzo e quarto motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della messa alla prova, della richiesta di espulsione dal procedimento del provvedimento di sospensione dall'albo e della applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. si limitano a enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si misurano con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che la seconda censura relativa alla pretesa carenza dell'elemento soggettivo, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i