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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 00260/2024

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0/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7087/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CIVITAVECCHIA

V. [OSCURATO:PERSONA] 7 C/O COMUNE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso la medesima nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma -via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 -controricorrente e ricorrente incidentale MINISTERO DELLA CULTURA -intimato- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9039/2020 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Lazio, Umbria e Toscana, nella causa pendente avanti al T.A.R.

Lazio e rubricata al n.

R.G. 9039/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Civitavecchia ha impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la deliberazione della Giunta n. 476 in data 21 luglio 2020, che ha dichiarato l’esecutività “della ricognizione catastale condotta dal perito demaniale dott.

Agr. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 15, 29 e 30 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per la parte relativa alle [OSCURATO:PERSONA] e XIII Quartucci”.

2. L’antefatto su cui si innesta il provvedimento è la sentenza n. 19 del 1990 resa dal Commissario degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma nella causa fra l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, la [OSCURATO:SOCIETA]., l’Enel e il Ministero delle Finanze.

Con tale sentenza il Commissario degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma dichiarò di natura demaniale la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “Tenuta delle Mortelle” e di natura privata, gravate da diritti civici, le terre ricomprese nell’ex “Tenuta XIII Quartucci”.

La stessa sentenza dispose che la Regione Lazio procedesse ad accertare i dati catastali delle terre ricomprese in tali tenute.

A seguito della decisione, è stata eseguita una prima ricognizione, la quale ha delimitato graficamente le aree oggetto della sentenza n. 19 del 1990, senza riportare i dati catastali aggiornati delle particelle interessate.

Da qui il conferimento di un nuovo incarico, da parte della Regione, al dott.

Agr. [OSCURATO:PERSONA], il cui accertamento, approvato dall’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, è stato trasmesso alla Regione, la quale, previa la pubblicazione di legge, lo dichiarò parzialmente esecutivo limitatamente alle [OSCURATO:PERSONA] e XIII Quartucci.

Al fine di giustificare l’esecutività solo parziale, nel provvedimento si osservò che le opposizioni presentate dopo la pubblicazione avevano riguardato solo la Tenuta delle Mortelle, la cui esecutività doveva essere invece differita a un successivo provvedimento a conclusioni degli accertamenti in corso (mentre per le [OSCURATO:PERSONA] e XIII Quartucci non erano pervenute opposizioni).

3. Il ricorso dinanzi al giudice amministrativo è stato proposto dal Comune di Civitavecchia sulla base di tre motivi: con il primo motivo la ricorrente denunciava che la ricognizione catastale, dichiarata esecutiva, era stata condotta un soggetto (il dott. agr. [OSCURATO:PERSONA]) che non aveva i requisiti previsti dalla legge per una verifica del tipo di quella affidatagli nella fattispecie concreta; con il secondo motivo denunciava che il medesimo perito demaniale, siccome aveva svolto in una diversa controversia le funzioni di consulente di parte dell’[OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto assumere l’incarico ai sensi della normativa ragionale; con il terzo motivo denunciava che, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, le opposizioni proposte dai soggetti interessati avevano riguardato anche la tenuta XIII Quartucci.

4. Si sono costituite l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, eccependo difetto relativo di giurisdizione in capo al [OSCURATO:PERSONA] adito dal Comune ricorrente.

Si sono costituite inoltre la Regione Lazio e il Ministero della Cultura.

5. Nel corso della causa pendente, l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria.

Ha resistito il Comune di Civitavecchia, depositando anche la memoria.

Ha depositato controricorso anche la Regione Lazio, contenente ricorso incidentale, con il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussiste la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte rientrano nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché - quale antecedente logico giuridico della decisione - della qualità demaniale del suolo (Cass., S.U., n. 8252/2023; Cass., S.U., n. 15530/2022).

Con la conseguenza che anche nel caso di impugnazione di atto amministrativo la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate, pur essendo relative a vizi dell'atto, attengano direttamente alla valutazione della demanialità dei terreni o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualità (Cass., S.U., n. 8564/2021).

Il principio che precede - richiamato e fatto proprio in precedenti di queste Sezioni Unite in controversie che avevano la loro origine nella medesima ricognizione catastale eseguita del perito dott. agr. [OSCURATO:PERSONA], promosse da persone fisiche dinanzi al giudice amministrativo (nel caso deciso Cass., S.U., n. 8564/2021) o pendenti dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici (in quello deciso da Cass.

S.U., n. 17882/2021) - va qui ulteriormente ribadito.

Non è infatti condivisibile la tesi sostenuta dal Comune di Civitavecchia, ripresa anche con la memoria, secondo laquale la valutazione richiesta al giudice amministrativo, qualora favorevole al ricorrente, imporrebbe solo la riedizione del potere amministrativo, senza richiedere alcun accertamento della qualitas soli.

Invero nella causa instaurata dal Comune dinanzi al giudice amministrativo, seppure con riferimento alle modalità dei poteri esercitati nella delimitazione catastale delle terre oggetto della decisione del 1990, l’elemento controverso e presupposto è pur sempre la qualitas soli delle particelle interessate dalla ricognizione catastale del dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui il Comune ricorrente, tramite l’impugnazione del provvedimento regionale che l’ha dichiarata esecutiva, intende impedire il prodursi e il consolidarsi degli effetti (cfr. Cass., S.U., n. 1414/2018).

Si ricorda che la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi è consentita anche in sede di giurisdizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, purché sussista un rapporto di strumentalità tra l'esercizio di tale potere e la decisione dovuta (Cass. n. 5343/2022; 24714/2014).

3. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Commissario liquidatore giudice amministrativo, che regolerà anche le spese di questo giudizio.

Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo per pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Commissario liquidatore per gli usi civici, dinanzi al quale rimette le parti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7087/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CIVITAVECCHIA V. [OSCURATO:PERSONA] 7 C/O COMUNE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso la medesima nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma -via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 -controricorrente e ricorrente incidentale MINISTERO DELLA CULTURA -intimato- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9039/2020 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Lazio, Umbria e Toscana, nella causa pendente avanti al T.A.R. Lazio e rubricata al n. R.G. 9039/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Civitavecchia ha impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la deliberazione della Giunta n. 476 in data 21 luglio 2020, che ha dichiarato l’esecutività “della ricognizione catastale condotta dal perito demaniale dott. Agr. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 15, 29 e 30 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per la parte relativa alle [OSCURATO:PERSONA] e XIII Quartucci”. 2. L’antefatto su cui si innesta il provvedimento è la sentenza n. 19 del 1990 resa dal Commissario degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma nella causa fra l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, la [OSCURATO:SOCIETA]., l’Enel e il Ministero delle Finanze. Con tale sentenza il Commissario degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma dichiarò di natura demaniale la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “Tenuta delle Mortelle” e di natura privata, gravate da diritti civici, le terre ricomprese nell’ex “Tenuta XIII Quartucci”. La stessa sentenza dispose che la Regione Lazio procedesse ad accertare i dati catastali delle terre ricomprese in tali tenute. A seguito della decisione, è stata eseguita una prima ricognizione, la quale ha delimitato graficamente le aree oggetto della sentenza n. 19 del 1990, senza riportare i dati catastali aggiornati delle particelle interessate. Da qui il conferimento di un nuovo incarico, da parte della Regione, al dott. Agr. [OSCURATO:PERSONA], il cui accertamento, approvato dall’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, è stato trasmesso alla Regione, la quale, previa la pubblicazione di legge, lo dichiarò parzialmente esecutivo limitatamente alle [OSCURATO:PERSONA] e XIII Quartucci. Al fine di giustificare l’esecutività solo parziale, nel provvedimento si osservò che le opposizioni presentate dopo la pubblicazione avevano riguardato solo la Tenuta delle Mortelle, la cui esecutività doveva essere invece differita a un successivo provvedimento a conclusioni degli accertamenti in corso (mentre per le [OSCURATO:PERSONA] e XIII Quartucci non erano pervenute opposizioni). 3. Il ricorso dinanzi al giudice amministrativo è stato proposto dal Comune di Civitavecchia sulla base di tre motivi: con il primo motivo la ricorrente denunciava che la ricognizione catastale, dichiarata esecutiva, era stata condotta un soggetto (il dott. agr. [OSCURATO:PERSONA]) che non aveva i requisiti previsti dalla legge per una verifica del tipo di quella affidatagli nella fattispecie concreta; con il secondo motivo denunciava che il medesimo perito demaniale, siccome aveva svolto in una diversa controversia le funzioni di consulente di parte dell’[OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto assumere l’incarico ai sensi della normativa ragionale; con il terzo motivo denunciava che, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, le opposizioni proposte dai soggetti interessati avevano riguardato anche la tenuta XIII Quartucci. 4. Si sono costituite l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, eccependo difetto relativo di giurisdizione in capo al [OSCURATO:PERSONA] adito dal Comune ricorrente. Si sono costituite inoltre la Regione Lazio e il Ministero della Cultura. 5. Nel corso della causa pendente, l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria. Ha resistito il Comune di Civitavecchia, depositando anche la memoria. Ha depositato controricorso anche la Regione Lazio, contenente ricorso incidentale, con il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussiste la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. 2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte rientrano nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché - quale antecedente logico giuridico della decisione - della qualità demaniale del suolo (Cass., S.U., n. 8252/2023; Cass., S.U., n. 15530/2022). Con la conseguenza che anche nel caso di impugnazione di atto amministrativo la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate, pur essendo relative a vizi dell'atto, attengano direttamente alla valutazione della demanialità dei terreni o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualità (Cass., S.U., n. 8564/2021). Il principio che precede - richiamato e fatto proprio in precedenti di queste Sezioni Unite in controversie che avevano la loro origine nella medesima ricognizione catastale eseguita del perito dott. agr. [OSCURATO:PERSONA], promosse da persone fisiche dinanzi al giudice amministrativo (nel caso deciso Cass., S.U., n. 8564/2021) o pendenti dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici (in quello deciso da Cass. S.U., n. 17882/2021) - va qui ulteriormente ribadito. Non è infatti condivisibile la tesi sostenuta dal Comune di Civitavecchia, ripresa anche con la memoria, secondo laquale la valutazione richiesta al giudice amministrativo, qualora favorevole al ricorrente, imporrebbe solo la riedizione del potere amministrativo, senza richiedere alcun accertamento della qualitas soli. Invero nella causa instaurata dal Comune dinanzi al giudice amministrativo, seppure con riferimento alle modalità dei poteri esercitati nella delimitazione catastale delle terre oggetto della decisione del 1990, l’elemento controverso e presupposto è pur sempre la qualitas soli delle particelle interessate dalla ricognizione catastale del dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui il Comune ricorrente, tramite l’impugnazione del provvedimento regionale che l’ha dichiarata esecutiva, intende impedire il prodursi e il consolidarsi degli effetti (cfr. Cass., S.U., n. 1414/2018). Si ricorda che la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi è consentita anche in sede di giurisdizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, purché sussista un rapporto di strumentalità tra l'esercizio di tale potere e la decisione dovuta (Cass. n. 5343/2022; 24714/2014). 3. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Commissario liquidatore giudice amministrativo, che regolerà anche le spese di questo giudizio. Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo per pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del Commissario liquidatore per gli usi civici, dinanzi al quale rimette le parti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spe
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